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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 450/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BERETTA DANIELE
PARTE RICORRENTE
contro
CP_
Controparte_3
con il patrocinio dei funzionari delegati avv.ti SERAFINO FRANCESCO e
ROVELLI STEFANO, con domicilio eletto in Via Soderini, 24 , presso CP_3
l'ufficio per la gestione del contezioso del lavoro
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente concludeva come in atti, mentre nessuno compariva per parte resistente.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio la parte resistente, chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 con condanna per l'Amministrazione resistente ad accreditare tale importo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 8
D.M. 55/2014”.
Si costituiva parte resistente, con il deposito di articolata memoria, con cui si contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali veniva chiesto il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/2021
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2/14 3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'odierna udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come in atti.
2. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
Parte ricorrente dava atto di essere docente attualmente in servizio alle dipendenze del . Allegava di avere prestato Controparte_2 servizio alle dipendenze del in forza dei Controparte_2
contratti a tempo determinato versati in atti, negli a.s. di cui alle conclusioni trascritte. Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, così come assegnata al personale assunto a tempo indeterminato.
3. In diritto, occorre premettere che, secondo l'art. 1, comma 121, della L.
n. 107 del 13/7/2015, “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
3/14 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 122 dell'art. 1 citato demanda ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei
[...]
criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Tale norma stabilisce, in particolare, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Infine, in forza del primo periodo del comma 124, del medesimo articolo,
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, veniva emanato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, in tema di “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Tale disciplina veniva poi sostituita, a far data dal 2 dicembre 2016, dalle previsioni del DPCM del novembre 2016, ferma restando l'attribuzione della carta del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato.
4/14 4. Sulle questioni oggetto di causa, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C 450/21, la VI Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea accertava il contrasto, con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE), del dettato del comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui la carta del docente viene negata al personale a tempo determinato.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la Corte di Giustizia sottolineava che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La medesima Corte riteneva i principi di diritto affermati applicabili al caso del docente assunto a tempo determinato, cui la carta del docente era
5/14 stata negata. Infatti, la parte “è stata assunta dal in qualità di docente CP_2
mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e , C-444/09 e C-456/09, Persona_2 Persona_3
EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, , C- Persona_4
273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_5
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione
[...]
a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016,
, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la Persona_6
partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C- Persona_7
315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
6/14 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_2
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). CP_7
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno
2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e Controparte_7 giurisprudenza ivi citata)”.
5. La Cassazione è intervenuta sul diritto del personale docente precario alla carta del docente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
7/14 attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione
8/14 della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
6. Nel caso di specie, ricorre la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato, in considerazione della piena comparabilità del personale scolastico assunto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.
Le competenze professionali richieste e la natura del lavoro, per richiamare le parole della Corte di Giustizia, sono, infatti, comparabili, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato in materia di concessione della carta docente. Sul punto, la richiamata decisione della Corte di Giustizia evidenziava che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
7. A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, riteneva fondato il motivo di appello, “con cui la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con CP_2
contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e
9/14 con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE)”.
In particolare, secondo il giudice amministrativo, “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato annullava il d.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_8
ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3,
35 e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa. Parimenti, per le medesime ragioni deve essere disapplicato il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per non avere incluso i docenti non di ruolo nella platea dei destinatari della Carta del docente.
I principi di diritto richiamati, pertinenti e condivisibili, impongono l'accertamento del diritto alla carta del docente in favore di parte ricorrente.
8. Non sono meritevoli di accoglimento, infatti, le deduzioni di parte resistente. Quest'ultima sosteneva l'asserita estinzione del diritto in capo alla parte ricorrente, soggiungendo anche la sussistenza di una “discriminazione al contrario” rispetto ad altri docenti di ruolo.
10/14 Tali argomenti non sono condivisibili. Deve osservarsi, infatti, che la mancata fruizione della carta docenti, nel corso dei contratti a tempo determinato oggetto di causa, è imputabile alla condotta del datore di lavoro resistente, che la precludeva ai docenti precari. La fattispecie esula pertanto dall'ambito di applicazione della disciplina che introduce limiti temporali alla spendita della carta docenti e secondo cui, con la cessazione del rapporto di lavoro, viene meno l'esigenza formativa del docente. Ne discende l'infondatezza anche della tesi di parte resistente, secondo la quale il diritto alle annualità pregresse sarebbe estinto per impossibilità di cumulo delle singole annualità. Del resto, concedere contestualmente la fruizione di più carte docenti
è imposto dalla necessità di rimediare alla discriminazione patita dalla parte ricorrente a tempo determinato in plurimi anni scolastici, come in questa sede fatto valere.
Peraltro, la parte ricorrente è attualmente in servizio, con la conseguente indiscutibile sussistenza di interesse ad agire. Ricorre pertanto il requisito della permanenza del rapporto di lavoro.
Deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riguardo all'anno scolastico 2019/20, in quanto il ricorso introduttivo veniva depositato in via telematica il 13 1 2025 e la notifica risale al
15.1.2025;
considerato che
l'anno scolastico 2019/20 aveva inizio in data anteriore al 15.1.2020, come si evince dallo stato matricolare in atti, rilevato altresì che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il quinquennio rilevante al fine della prescrizione del diritto di parte ricorrente alla carta docenti per l'anno scolastico in questione, era ormai prescritto.
Sul punto, occorre applicare i principi di cui alla sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione: “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro.
11/14 Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
La Corte di Appello di Milano, nell'applicare i principi predetti all'anno scolastico 2018/19 stabiliva:
“In altri termini, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione viene quindi individuato nella data di conferimento dell'incarico, se successivo alla data in cui i docenti di ruolo possono richiedere il bonus.
Ritiene la Corte che il principio di diritto dettato dai giudici di legittimità imponga di applicare in modo rigoroso l'art. 2935 c.c., che afferma che il dies a quo della prescrizione coincide col momento in cui il titolare può far valere il diritto.
L'art. 5 del DPCM 28/11/2016 ha previsto, per i docenti di ruolo, che “3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”
Per l'anno scolastico in questione, pertanto, ai docenti di ruolo era consentito di richiedere la carta dal 1° settembre ed è da questo momento che, anche per loro, inizia a decorrere il termine estintivo, il che esclude che sia configurabile alcuna discriminazione in capo ai docenti precari.
La circostanza che sia previsto un lasso temporale di due mesi per richiedere il beneficio non va ad incidere sull'individuazione della data iniziale in
12/14 cui la prestazione può essere domandata, assumendo, piuttosto, un valore decadenziale, nel senso che, trascorsa la data finale del 30 ottobre,
l'insegnante di ruolo non può più domandare l'accredito del bonus.
Nel caso di specie, per quanto concerne la posizione della parte appellata, questi ha ricevuto l'incarico in data 14/09/2018 e pertanto il termine estintivo ha iniziato a decorrere da tale giorno, essendo successivo al 1° settembre. Il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto il
03/11/2023, quando ormai era decorso il quinquennio, e conseguentemente deve dichiararsi intervenuta la prescrizione del diritto all'accredito sulla carta docente della somma di € 500 in relazione all'a.s. 2018-2019” (Corte di Appello di Milano N. 1104/2024 - N. R.G. 1011/2024 del 30/12/2024).
Anche con riguardo all'anno scolastico oggetto di eccezione, 2019/20, è pertanto spirato il termine della prescrizione quinquennale, come sopra anticipato.
Per tutte le ragioni esposte, dato atto dell'intervenuta stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di causa, oltre all'attuale permanenza in servizio, di cui all'art. 3 DPCM 28 novembre 2016, in assenza di una ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento tra i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, il ricorso deve essere accolto parzialmente, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione. In particolare, deve essere accertato il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docenti per gli anni scolastici di cui in dispositivo per l'importo di euro 500,00 annui;
parte resistente deve essere anche condannata a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al citato art. 1, comma 121, della L. n. 107.
9. Le spese di lite devono essere compensate per un quinto in considerazione del parziale rigetto del ricorso. Nel resto le stesse sono a carico di parte resistente in quanto soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai
13/14 parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n.
55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge
31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità bassa della causa in quanto seriale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, accerta il diritto di parte ricorrente a ottenere la carta docenti per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, condanna parte resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensate per un quinto le spese di lite, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite residue, liquidate in complessivi € 800,00, oltre spese generali 15%
e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione a favore della difesa di parte ricorrente, già operata la compensazione predetta. Sentenza esecutiva.
Milano, 27/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
14/14