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Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2023, n. 35438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35438 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA LU, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 07/01/2023 del Gip del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 gennaio 2023, il Gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato il provvedimento del Questore di Siracusa del 3 gennaio 2023, con cui era stata disposta - per quanto qui rileva - la misura dell'obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 241 del 1989, per un periodo di anni 3, in corrispondenza delle partite della squadra di calcio indicata. R -v-c-i.; • Penale Sent. Sez. 3 Num. 35438 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/05/2023 2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto, tramite ii difensore, ricorso per cassazione, lamentando - con un unico motivo di doglianza - la violazione del diritto di difesa, sul rilievo che il giudice non avrebbe esaminato la memoria difensiva presentata a mezzo PEC, avendo anzi affermato espressamente che nessuna memoria era pervenuta, e non avrebbe comunque preso in considerazione, neanche nella sostanza, i rilievi difensivi contenuti in tale memoria circa la prova dell'attribuibilità della condotta contestata al ricorrente e circa la durata della misura imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (come nell'analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all'interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, relativamente alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha affermato la necessità che l'adozione della misura deve essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con «modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato, per l'esercizio in concreto del diritto di difesa. Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Rv. 247182); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del pubblico ministero per la richiesta di convalida. 2 Ciò che emerge da tale ricostruzione interpretativa è la centralità dello strumento della memoria difensiva, che si inserisce in un procedimento di convalida nel cui ambito non è prevista una interlocuzione orale tra il giudice e il soggetto diffidato. Ne consegue la necessità per il giudice di tenere conto della memoria eventualmente presentata, in quanto questa è l'unico mezzo consentito dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa. Dunque, deve ribadirsi che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 22/01/2015, Rv. 262900). Proprio l'evidenziata peculiare natura della memoria in questione, quale unico mezzo difensivo, induce ad escludere l'applicabilità del più generale principio giurisprudenziale, secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 - 03; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600); con la conseguenza che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511). Tale principio si attaglia, infatti, a procedimenti che - a differenza di quello diretto alla convalida della misura dell'obbligo di presentazione - si svolgono attraverso un normale contraddittorio, nel cui ambito la memoria è solo uno degli strumenti per l'esplicazione del diritto di difesa (ordinariamente, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.). In conclusione, la garanzia offerta al diffidato deve essere intesa non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva, che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, la quale può avvenire, ovviamente, anche in forma concisa. 1.2. Quanto alla forma della presentazione al giudice della memoria difensiva nel procedimento per la convalida del DASPO, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto possibile anche l'uso della PEC. In particolare con una prima decisione (Sez. 3, Sentenza n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272692), si è dato conto di un dibattito ancora in corso circa l'utilizzo della PEC nel processo penale, richiamando le precedenti pronunce in tema e si è posta in rilievo la particolare formulazione della legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, il quale non prescrive espressamente che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria, considerando che tale previsione normativa si giustifica col fatto che l'oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare ed informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni, giustifica ampiamente l'uso del mezzo telematico e che tale soluzione interpretativa trova conferma nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod., art. 48 (codice dell'amministrazione digitale), ove la posta elettronica certificata è equiparata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, pur dando atto che la PEC può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta presso la cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. A tale pronuncia è stato dato seguito in altre più recenti decisioni, che hanno riconosciuto la possibilità di presentare memorie e richieste al giudice tramite posta elettronica certificata in considerazione della particolarità della procedura stabilita nel procedimento di convalida del DASPO, caratterizzata dall'assenza di indicazioni specifiche circa le modalità di deposito degli atti ed anche in considerazione del fatto che il mezzo telematico garantisce sicura affidabilità sulla provenienza e la ricezione di quanto inviato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021; Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018 (dep. 2019), Rv. 275185; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018 (dep. 2019), Rv. 275600). 2. I principi appena enunciati trovano applicazione nel caso di specie, in cui la memoria difensiva è stata depositata a mezzo posta elettronica certificata il 5 gennaio 2023 alle 18,49, come da attestazioni allegate al ricorso;
mentre dal testo dell'ordinanza impugnata risulta erroneamente che nessuna memoria difensiva è pervenuta. 4 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372). L'annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Siracusa del 3 gennaio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Siracusa. Così deciso il 30/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 gennaio 2023, il Gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato il provvedimento del Questore di Siracusa del 3 gennaio 2023, con cui era stata disposta - per quanto qui rileva - la misura dell'obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 241 del 1989, per un periodo di anni 3, in corrispondenza delle partite della squadra di calcio indicata. R -v-c-i.; • Penale Sent. Sez. 3 Num. 35438 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/05/2023 2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto, tramite ii difensore, ricorso per cassazione, lamentando - con un unico motivo di doglianza - la violazione del diritto di difesa, sul rilievo che il giudice non avrebbe esaminato la memoria difensiva presentata a mezzo PEC, avendo anzi affermato espressamente che nessuna memoria era pervenuta, e non avrebbe comunque preso in considerazione, neanche nella sostanza, i rilievi difensivi contenuti in tale memoria circa la prova dell'attribuibilità della condotta contestata al ricorrente e circa la durata della misura imposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (come nell'analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dall'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all'interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida, relativamente alla misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha affermato la necessità che l'adozione della misura deve essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con «modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l'intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato, per l'esercizio in concreto del diritto di difesa. Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (ex plurimis, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Rv. 247182); e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del pubblico ministero per la richiesta di convalida. 2 Ciò che emerge da tale ricostruzione interpretativa è la centralità dello strumento della memoria difensiva, che si inserisce in un procedimento di convalida nel cui ambito non è prevista una interlocuzione orale tra il giudice e il soggetto diffidato. Ne consegue la necessità per il giudice di tenere conto della memoria eventualmente presentata, in quanto questa è l'unico mezzo consentito dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa. Dunque, deve ribadirsi che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 22/01/2015, Rv. 262900). Proprio l'evidenziata peculiare natura della memoria in questione, quale unico mezzo difensivo, induce ad escludere l'applicabilità del più generale principio giurisprudenziale, secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (ex plurimis, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 - 03; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Rv. 272739; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600); con la conseguenza che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511). Tale principio si attaglia, infatti, a procedimenti che - a differenza di quello diretto alla convalida della misura dell'obbligo di presentazione - si svolgono attraverso un normale contraddittorio, nel cui ambito la memoria è solo uno degli strumenti per l'esplicazione del diritto di difesa (ordinariamente, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.). In conclusione, la garanzia offerta al diffidato deve essere intesa non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva, che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, la quale può avvenire, ovviamente, anche in forma concisa. 1.2. Quanto alla forma della presentazione al giudice della memoria difensiva nel procedimento per la convalida del DASPO, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto possibile anche l'uso della PEC. In particolare con una prima decisione (Sez. 3, Sentenza n. 14832 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272692), si è dato conto di un dibattito ancora in corso circa l'utilizzo della PEC nel processo penale, richiamando le precedenti pronunce in tema e si è posta in rilievo la particolare formulazione della legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, il quale non prescrive espressamente che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria, considerando che tale previsione normativa si giustifica col fatto che l'oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare ed informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni, giustifica ampiamente l'uso del mezzo telematico e che tale soluzione interpretativa trova conferma nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod., art. 48 (codice dell'amministrazione digitale), ove la posta elettronica certificata è equiparata alla trasmissione postale a mezzo di lettera raccomandata, pur dando atto che la PEC può ritenersi produttiva di effetti solo se pervenuta presso la cancelleria del giudice competente per la convalida e non già ove la stessa sia giunta alla cancelleria centrale del tribunale. A tale pronuncia è stato dato seguito in altre più recenti decisioni, che hanno riconosciuto la possibilità di presentare memorie e richieste al giudice tramite posta elettronica certificata in considerazione della particolarità della procedura stabilita nel procedimento di convalida del DASPO, caratterizzata dall'assenza di indicazioni specifiche circa le modalità di deposito degli atti ed anche in considerazione del fatto che il mezzo telematico garantisce sicura affidabilità sulla provenienza e la ricezione di quanto inviato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021; Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018 (dep. 2019), Rv. 275185; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018 (dep. 2019), Rv. 275600). 2. I principi appena enunciati trovano applicazione nel caso di specie, in cui la memoria difensiva è stata depositata a mezzo posta elettronica certificata il 5 gennaio 2023 alle 18,49, come da attestazioni allegate al ricorso;
mentre dal testo dell'ordinanza impugnata risulta erroneamente che nessuna memoria difensiva è pervenuta. 4 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372). L'annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d'efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Rv. 269305).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del questore di Siracusa del 3 gennaio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Siracusa. Così deciso il 30/05/2023.