Sentenza 11 ottobre 2005
Massime • 1
La rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'estinzione del gravame; di conseguenza l'eventuale revoca della rinuncia è priva di effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2005, n. 42356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42356 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 11/10/2005
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1059
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 45767/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita all'udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina A. Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 05/04/2002 il Tribunale di Milano condannava ND CO, imputato del reato di cui agli artt. 110 e 628 c.p., commi 1, 3, n. 1, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro
600,00 di multa, ordinando altresì la confisca del taglierino in sequestro.
Su impugnazione dell'imputato la Corte d'Appello di Milano, quarta sezione penale, con sentenza del 05/11/2002, depositata il 20/11/2002, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado di appello.
Con ricorso del 03/12/2002 il ricorrente ND CO, impugnava la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di motivazione in ordine al motivo di appello articolato al n. 6 dell'atto d'impugnazione, ossia alla richiesta del rito abbreviato. Tale richiesta non era condizionata ma semplicemente conteneva l'indicazione al GIP di provvedere ad una integrazione probatoria ex art. 441 c.p.p., comma 5, mediante l'audizione della parte offesa. Precisava il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, per ogni aspetto dedotto, motivare compiutamente le proprie scelte in modo da consentire una verifica dell'iter logico-argomentativo seguito. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denunciava il difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello dedotti ai numeri 1, 2, 3. Spiegava di aver richiesto alla Corte d'Appello che il reato ascrittogli venisse derubricato in furto aggravato, mancando la prova dell'avvenuta violenza, elemento necessario alla realizzazione della fattispecie di cui all'art. 628 c.p., ma risultando semmai sussistente la destrezza utilizzata per realizzare la sottrazione. Lamentava che nella motivazione la Corte non vi avesse fatto alcun cenno, ma avesse semplicemente dato per scontato che le violenze subite dalla parte offesa fossero riconducibili anche all'istante, motivando la colpevolezza dell'imputato esclusivamente sulla base delle norme sul concorso di persone nel reato. Il ricorrente riteneva altresì assolutamente inadeguata la motivazione relativa alla non concedibilità delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, assumendo che la concessione delle attenuanti prevalenti era stata chiesta dallo stesso PM in primo grado, e che a supporto della richiesta erano stati dedotti numerosi elementi neppure presi in considerazione dalla Corte d'appello.
Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Dopo la proposizione dei motivi sopra riassunti è pervenuto a questa Corte atto datato 25/07/2005 con il quale l'imputato personalmente dichiarava di rinunciare al ricorso. Successivamente, ed in epoca prossima all'udienza, faceva seguito altro atto, datato 05/10/2005, con il quale l'ND comunicava la propria intenzione di revocare la rinuncia precedentemente formulata.
Va a tale proposito rilevato come la revoca della rinuncia non possa sortire alcun effetto dal momento che la rinunzia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e ricettizio, produttivo dell'effetto di estinzione del gravame, una volta pervenuto all'autorità competente (in tal senso Cass. 22/01/1993, Barberi, rv. 193249). Seppure si volesse aderire alla tesi più possibilista espressa da alcune pronunce di questa Corte (sent. 08/04/1992, Corvino;
31, 1, 92, Mariani) secondo le quali la revoca potrebbe subire rilevanza quando non fosse ancora perento il termine previsto dalla legge per proporre gravame (potendosi intendere la revoca quale esercizio autonomo del diritto ad impugnare), tuttavia si deve rilevare che nel caso in esame detto termine si era già ampiamente consumato nel momento in cui la revoca da ultimo pervenuta a questa Corte è stata espressa.
Si deve quindi fare riferimento alla rinuncia al ricorso espressa dall'ND con la conseguenza che il ricorso stesso è divenuto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro seicento, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (ex art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed versamento della somma di E. 600,00 (seicento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005