Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2015, n. 23729
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Sentenza 23 aprile 2015

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L'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che - in relazione alla dedotta applicabilità della retrodatazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. - aveva ritenuto essere sottratta al suo sindacato la valutazione se la separazione delle indagini in due diversi procedimenti fosse o meno il frutto di una scelta discrezionale del pubblico ministero, per il fatto di non avere a disposizione gli atti di indagine necessari per tale apprezzamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2015, n. 23729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23729
    Data del deposito : 23 aprile 2015

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