Sentenza 23 aprile 2015
Massime • 1
L'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che - in relazione alla dedotta applicabilità della retrodatazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. - aveva ritenuto essere sottratta al suo sindacato la valutazione se la separazione delle indagini in due diversi procedimenti fosse o meno il frutto di una scelta discrezionale del pubblico ministero, per il fatto di non avere a disposizione gli atti di indagine necessari per tale apprezzamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2015, n. 23729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23729 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/04/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 703
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 3974/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RD N. IL 28/06/1983;
avverso l'ordinanza n. 6647/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 25/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 25 novembre 2014 il Tribunale di Napoli, decidendo ex art. 310 c.p.p., a seguito del rinvio disposto con la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione il 19 settembre 2014, n. 41457, che aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale in data 9 maggio 2014, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ER ER avverso l'ordinanza emessa nei suoi confronti dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 18 febbraio 2014, che respingeva l'istanza volta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per l'intervenuto decorso del termine di durata massima delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3 e art. 306 c.p.p..
2. Il difensore di ER ER ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza del 25 novembre 2014, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 121 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. e), artt. 627, 297, 303 e 310 c.p.p., per non avere il Tribunale motivato riguardo al requisito della "desumibilità", limitandosi a ribadire quanto già affermato nella precedente ordinanza, senza considerare i punti critici evidenziati dalla difesa e i dati emergenti anche dalle allegazioni documentali alla memoria difensiva prodotta in sede di udienza (in particolare, nelle pagg. 4-8), in tal modo omettendo di adeguarsi al dictum proveniente dalle statuizioni sul punto pronunciate dalla S.C. .
Il Tribunale, in particolare, ha omesso di motivare circa la insussistenza di elementi fattuali indicativi del requisito dei gravi indizi di colpevolezza anteriormente alle informative "riepilogative" delle attività d'indagine trasmesse alla D.D.A. di Napoli, nonché in merito alla decisività degli elementi allegati nelle informative ed. "postume", ossia al profilo nodale della vicenda, rappresentato dalla disponibilità, o meno, in capo al P.M., al momento della emissione della prima ordinanza cautelare, di specifici elementi conferenti ai fini della emissione del secondo titolo custodiale.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 297, 303 e 310 c.p.p., per quel che attiene alla ritenuta insussistenza della connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze cautelari in esame, non avendo il Tribunale considerato i motivi di appello al riguardo dedotti, ove si poneva in rilievo il fatto che i reati oggetto dell'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del presente procedimento costituiscono, in realtà, reati-fine rispetto al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., originariamente contestato al ER nell'ambito del procedimento culminato con la emissione della prima ordinanza in data 8 giugno 2010. Nell'ambito del presente procedimento, inoltre, si registra una duplicazione della contestazione, poiché viene addebitata all'imputato un'associazione ex art. 416 c.p., aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, che risulta essere pressoché speculare a quella costituente l'oggetto della prima ordinanza custodiale. Si tratta, però, della medesima associazione: con la prima ordinanza, infatti, al ER è stato contestato il ruolo di partecipe ad un sodalizio capeggiato da VO NI al fine di commettere indeterminati delitti contro il patrimonio, mentre la specificazione delle azioni delittuose poste in essere quale partecipe al sodalizio ex art. 416-bis c.p. è contenuta proprio nella seconda ordinanza cautelare, ove, tra l'altro, si fa riferimento anche alla intervenuta condanna del ER per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
2. In ordine al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi come questa Suprema Corte, nella sentenza rescindente n. 41457 del 19 settembre 2014, aveva ritenuto "carente e per l'effetto viziata sotto il profilo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la motivazione adottata dal Tribunale del riesame di Napoli nell'ordinanza che in questa sede ci occupa nel momento in cui da un lato, con un'espressione, come detto, meramente assertiva si è affermato che gli elementi che ebbero poi a giustificare la seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti in possesso della DDA di Napoli al momento dell'emissione della prima ordinanza e, dall'altro, che tra gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza risultano anche informative successive all'emissione della prima. In realtà appare doveroso che i Giudici del merito non si limitino, come hanno fatto, ad affermare che nella seconda ordinanza cautelare si sono utilizzati "anche" elementi emergenti da informative successive alla emissione della prima ma che, per contro, affrontino la questione in un'ottica diversa e cioè che valutino e che diano motivatamente conto se, anche in assenza degli elementi emergenti dalle informative successive alla prima ordinanza, l'Ufficio del Pubblico Ministero di Napoli - impersonalmente inteso - che indubbiamente ha diretto e coordinato le indagini in entrambi i procedimenti, al momento della emissione della prima ordinanza già disponeva di un quadro indiziario di tale gravità e completezza, apprezzabile in tutta la sua valenza probatoria, da integrare tutti i presupposti legittimanti la contestuale adozione della misura cautelare anche per i fatti oggetto della seconda ordinanza." Le ragioni della rilevata carenza motivazionale" hanno investito essenzialmente il requisito della "desumibilità degli elementi idonei all'avviamento del trattamento cautelare" e sono state illustrate da questa Suprema Corte nelle pagg. 7, 8 e 9 della su citata sentenza, ove peraltro si dava conto delle specifiche obiezioni al riguardo mosse dalla difesa.
Sui profili critici che costituivano oggetto del giudizio di rinvio e sulle deduzioni prospettate nella su menzionata memoria difensiva il Tribunale non ha adeguatamente risposto, limitandosi genericamente a richiamare, con apodittiche affermazioni, la circostanza che i concorrenti del ER nei reati-fine oggetto del presente procedimento e i sodali dello stesso nell'associazione contestata nell'ordinanza di cui si chiede la declaratoria di inefficacia sarebbero "soggetti del tutto estranei a quelle indagini e a quella informativa che ha portato alla emissione della prima ordinanza cautelare".
3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo profilo di doglianza, il cui contenuto poggia su argomenti, già dedotti in sede di appello ex art. 310 c.p.p., che non hanno costituito oggetto di adeguata disamina nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Nè, infine, è stata colmata la lacuna evidenziata nell'ulteriore vizio motivazioni da questa Suprema Corte rilevato nella su citata pronuncia, che a pag. 10 espressamente affermava: "In secondo luogo l'ordinanza del Tribunale del riesame è totalmente silente sul secondo degli aspetti indicati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema per ritenere la ricorrenza nel caso di specie della situazione regolamentata dall'art. 297 c.p.p., comma 3 e cioè quello relativo all'accertamento riguardante il fatto che la separazione delle due indagini (rubricate in fascicoli aventi numeri diversi) sia frutto o meno di una scelta discrezionale del pubblico ministero. A dir del vero i Giudici del riesame hanno correttamente evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema richiede anche l'esame di questo profilo ma, poi, non hanno speso alcuna parola per dar conto di aver effettuato anche tale valutazione.
Anche sotto profilo è quindi rilevabile un vizio motivazionale dell'ordinanza impugnata".
Sul punto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che tale valutazione fosse sottratta al suo sindacato, per il fatto di non avere a disposizione gli atti d'indagine necessari per esaminare la congruità o meno delle motivazioni per le quali il P.M. aveva proceduto allo stralcio.
Al riguardo, infatti, deve richiamarsi il quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 19008 del 17/04/2012, dep. 17/05/2012, Rv. 252874; Sez. 6^, n. 34970 del 21/05/2012, dep. 12/09/2012, Rv. 253331), secondo cui l'appello "de libertate" conferisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta, dunque, una valutazione globale della prognosi cautelare, con l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603 c.p.p., commi 2 e 3. 4. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per una nuova deliberazione sui punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede elaborati.
La Cancelleria provvedere all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2015