Sentenza 13 luglio 2011
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 420 ter comma quinto, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2011, n. 39334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39334 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 13/07/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1974
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 42628/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI CC, nato il [...];
avverso la sentenza del Giudice di pace di Rimini del 3.10.2006;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Enrico Delehaye) che ha concluso per l'annullamento con rinvio. IN FATTO
La difesa di parte civile CC HI ricorre alla Corte dolendosi che il Giudice di Pace di Rimini, con la Sentenza di assoluzione, resa il 3.10.2006 nel proc. a carico di TI UG, abbia pronunciato - pur in assenza del difensore della propria parte che aveva richiesto un rinvio per impedimento per diverso impegno professionale - così decisivamente ledendo le garanzie difensive della parte.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La disposizione di cui all'art. 420 ter c.p.p., comma 5, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile. Sicché il rigetto, ancorché immotivato dell'istanza, non è presidiato da alcuna sanzione di carattere processuale: ne' può intravvedersi lesione in ciò alle garanzie difensive del processo penale, essendo noto che le prerogative con cui è definita la posizione dell'imputato sono radicalmente diverse da quelle della parte civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 420 ter, comma 5, e art. 484 c.p.p., comma 2 bis, nella parte in cui "non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato", in riferimento agli art. 3, 24, comma 1 e 2, e art. 111 Cost., comma 2, (Corte cost., 14 luglio 2009, n. 217).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011