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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9592 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 30 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
3314/2025 r.a.c.c., vertente
TRA
n.q. di erede del signor Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova 543 presso l'Avv. Enrico
Pennaforti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti:
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Anna Tufo;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei dell'indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta in favore del coniuge, la sussistenza del requisito sanitario di cui all'articolo 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal mese di 12/07/2023;
- che l'odierna parte ricorrente, essendo intervenuto il decesso del proprio dante causa aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non erogati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e produceva nota CP_2
attestante l'intervenuto pagamento, in data 20/3/2025, della prestazione oggetto del presente giudizio, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.
Poiché parte resistente ha pagato quanto spettante alla ricorrente dopo l'instaurazione del giudizio a seguito di presentazione di regolare istanza da parte dell'erede, odierna parte ricorrente, le spese del presente giudizio vanno compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 30 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
3314/2025 r.a.c.c., vertente
TRA
n.q. di erede del signor Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Appia Nuova 543 presso l'Avv. Enrico
Pennaforti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti:
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Anna Tufo;
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei dell'indennità di accompagnamento;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento tecnico preventivo era stata riconosciuta in favore del coniuge, la sussistenza del requisito sanitario di cui all'articolo 1 della legge 18/1980, con decorrenza dal mese di 12/07/2023;
- che l'odierna parte ricorrente, essendo intervenuto il decesso del proprio dante causa aveva prodotto istanza per ottenere quanto dovuto a titolo di indennità di accompagnamento, senza tuttavia ottenere il pagamento dei ratei spettanti;
- tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice di condannare l al pagamento dei ratei CP_2
maturati e non erogati.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio l' e produceva nota CP_2
attestante l'intervenuto pagamento, in data 20/3/2025, della prestazione oggetto del presente giudizio, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
L'intervenuto riconoscimento della provvidenza oggetto di causa determina la cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti.
Poiché parte resistente ha pagato quanto spettante alla ricorrente dopo l'instaurazione del giudizio a seguito di presentazione di regolare istanza da parte dell'erede, odierna parte ricorrente, le spese del presente giudizio vanno compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti