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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 885/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 885 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCESCO Parte_1
CASALI e CHIARA CASTELLANI
opponente
e
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con l'Avv. HARALD BONURA
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2022 del 23/12/2022, notificatogli in data
[... 13/1/2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
(d'ora in avanti, Parte_2 [...] - della somma di € 20.844,48, oltre accessori, per omessi versamenti CP_1
di contributi previdenziali relativi agli anni di imposta dal 2015 al 2018.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto la parziale illegittimità del Pt_1
decreto ingiuntivo per duplicazione del titolo esecutivo relativamente alla contribuzione dovuta per gli anni 2015, 2015 e 2017.
In particolare, l'opponente ha evidenziato come la per i periodi CP_1 di imposta relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, avesse già proceduto alla riscossione esattoriale mediante affidamento della pretesa contributiva all' , la quale, con ruolo reso esecutivo in data Controparte_2
12/12/2019, provvedeva a notificargli, in data 29/10/2021, la cartella di pagamento n. 097 2020 00928478 52 000, per complessivi € 12.742,36
Secondo l'opponente detta cartella, dal medesimo non opposta, costituirebbe già un valido titolo esecutivo in possesso dell'ente impositore per far valere la propria pretesa creditoria.
Al riguardo, ha richiamato l'art. 46.2 del Regolamento della
[...]
secondo il quale “Gli importi dovuti alla Parte_2
possono essere riscossi anche tramite ruoli esattoriali da essa compilati, CP_1
resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”.
Tale modalità, secondo l'opponente, sarebbe alternativa alla procedura monitoria, la quale, nel caso di specie, essendo già intervenuta la riscossione mediante ruolo, non farebbe altro che determinare una duplicazione del titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti, la causa, previa concessione di termine intermedio per note conclusive, è stata discussa e decisa all'odierna udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione è infondata. Come sopra osservato, l'unica eccezione sollevata da parte opponente a sostegno della presente opposizione ha ad oggetto l'asserita duplicazione dei titoli esecutivi da parte della , la quale avrebbe richiesto, con il decreto CP_1
ingiuntivo ivi opposto, il pagamento di somme già azionate mediante la notifica, tramite l , della cartella di pagamento n. 097 Controparte_2
2020 00928478 52 000, non opposta.
Al riguardo, deve rammentarsi che gli enti previdenziali possono agire, per la riscossione dei propri crediti, tanto con la iscrizione a ruolo seguita da cartella esattoriale (o da avviso di addebito in caso di crediti vantati dall' ex art. 24, CP_3 comma 1, d.lgs. n. 46/1999, quanto nelle forme ordinarie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero CP_3
dei crediti contributivi, ferma restando — dunque — anche la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie…” (Cass. 26395/2013) e che “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi” (Cass. n. 21768 del 2019).
Invero, si è affermato che non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore;
tuttavia, detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (cfr. Cass n. 13612 del 2025).
Nella specie, il credito azionato non ha formato oggetto di precedenti accertamenti giudiziali (non venendo in rilievo, pertanto, un'ipotesi di bis in idem) ed il titolo monitorio è stato ottenuto dalla proprio in CP_1 ragione del fatto pacifico che il ha omesso di pagare le somme intimate Pt_1
con la cartelle di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse dell'odierna parte opposta a munirsi di un titolo giudiziale per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, senza che ciò integri una violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Al rigetto dell'opposizione segue la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza, come di norma,
e vengono pertanto poste a carico della parte opponente, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, visto l'art. 653 c.p.c., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 885 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCESCO Parte_1
CASALI e CHIARA CASTELLANI
opponente
e
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con l'Avv. HARALD BONURA
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2022 del 23/12/2022, notificatogli in data
[... 13/1/2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della CP_1
(d'ora in avanti, Parte_2 [...] - della somma di € 20.844,48, oltre accessori, per omessi versamenti CP_1
di contributi previdenziali relativi agli anni di imposta dal 2015 al 2018.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto la parziale illegittimità del Pt_1
decreto ingiuntivo per duplicazione del titolo esecutivo relativamente alla contribuzione dovuta per gli anni 2015, 2015 e 2017.
In particolare, l'opponente ha evidenziato come la per i periodi CP_1 di imposta relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, avesse già proceduto alla riscossione esattoriale mediante affidamento della pretesa contributiva all' , la quale, con ruolo reso esecutivo in data Controparte_2
12/12/2019, provvedeva a notificargli, in data 29/10/2021, la cartella di pagamento n. 097 2020 00928478 52 000, per complessivi € 12.742,36
Secondo l'opponente detta cartella, dal medesimo non opposta, costituirebbe già un valido titolo esecutivo in possesso dell'ente impositore per far valere la propria pretesa creditoria.
Al riguardo, ha richiamato l'art. 46.2 del Regolamento della
[...]
secondo il quale “Gli importi dovuti alla Parte_2
possono essere riscossi anche tramite ruoli esattoriali da essa compilati, CP_1
resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”.
Tale modalità, secondo l'opponente, sarebbe alternativa alla procedura monitoria, la quale, nel caso di specie, essendo già intervenuta la riscossione mediante ruolo, non farebbe altro che determinare una duplicazione del titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita mediante le produzioni documentali delle parti, la causa, previa concessione di termine intermedio per note conclusive, è stata discussa e decisa all'odierna udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione è infondata. Come sopra osservato, l'unica eccezione sollevata da parte opponente a sostegno della presente opposizione ha ad oggetto l'asserita duplicazione dei titoli esecutivi da parte della , la quale avrebbe richiesto, con il decreto CP_1
ingiuntivo ivi opposto, il pagamento di somme già azionate mediante la notifica, tramite l , della cartella di pagamento n. 097 Controparte_2
2020 00928478 52 000, non opposta.
Al riguardo, deve rammentarsi che gli enti previdenziali possono agire, per la riscossione dei propri crediti, tanto con la iscrizione a ruolo seguita da cartella esattoriale (o da avviso di addebito in caso di crediti vantati dall' ex art. 24, CP_3 comma 1, d.lgs. n. 46/1999, quanto nelle forme ordinarie.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero CP_3
dei crediti contributivi, ferma restando — dunque — anche la possibilità che
l'istituto agisca nelle forme ordinarie…” (Cass. 26395/2013) e che “deve negarsi che esista un principio, generale ed assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi” (Cass. n. 21768 del 2019).
Invero, si è affermato che non esiste, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore;
tuttavia, detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (cfr. Cass n. 13612 del 2025).
Nella specie, il credito azionato non ha formato oggetto di precedenti accertamenti giudiziali (non venendo in rilievo, pertanto, un'ipotesi di bis in idem) ed il titolo monitorio è stato ottenuto dalla proprio in CP_1 ragione del fatto pacifico che il ha omesso di pagare le somme intimate Pt_1
con la cartelle di pagamento notificatagli dall'agente della riscossione.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse dell'odierna parte opposta a munirsi di un titolo giudiziale per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie, senza che ciò integri una violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Al rigetto dell'opposizione segue la dichiarazione di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza, come di norma,
e vengono pertanto poste a carico della parte opponente, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, visto l'art. 653 c.p.c., così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 23/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli