Articolo 2 della Legge 10 maggio 1964, n. 336
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 giugno 1964
Art. 2.
Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilita' dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il Consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova e' di tre anni.
Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.
Entrata in vigore il 16 giugno 1964