Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
L'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato, comporta che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2015, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
37 64/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.2792/2015- Arturo Cortese CC 21/10/2015 Adet Toni Novik Antonella Patrizia Mazzei Relatore - R.G.N. 2625/2015 Monica Boni Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN LI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 16/10/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 ottobre 2014, resa ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nei riguardi di AN LI, ha applicato la disciplina del reato continuato ai reati separatamente giudicati, di cui ai seguenti titoli: a) sentenza del 22 maggio 2013 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 31 ottobre 2013, emessa all'esito di giudizio ordinario, con la quale era stata già riconosciuta la continuazione tra il reato associativo di tipo mafioso da essa giudicato e il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, giudicato con altra sentenza of della medesima Corte in data 18 ottobre 2012, irrevocabile dal 19 marzo 2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato;
b) sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 marzo 2013, irrevocabile il 20 aprile 2013, resa all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. La Corte ha individuato come più grave il delitto di tentato omicidio aggravato, di cui alla sentenza del 5 marzo 2013, per il quale era stata applicata la pena base più elevata di anni dodici e mesi sei di reclusione, tenuto conto dell'aumento ex art. 7 legge n. 203 del 1991, ridotta di un terzo ad anni otto e mesi quattro per la diminuente del rito abbreviato;
su tale pena base sono stati applicati gli aumenti di anni uno e mesi quattro per ciascuno dei tre reati in continuazione col delitto di tentato di omicidio (detenzione e porto di armi, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio), di cui alla medesima sentenza del 5 marzo 2013, con un aumento complessivo quindi di anni quattro di reclusione. A tale pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione è stata aggiunta l'ulteriore pena di anni uno e mesi quattro per il reato di estorsione giudicato con sentenza del 18 ottobre 2012 della Corte di appello di Napoli, emessa all'esito di giudizio abbreviato;
e l'aumento di anni due di reclusione per il delitto associativo giudicato con sentenza della stessa Corte del 22 maggio 2013 all'esito di giudizio ordinario. E' stata, pertanto, applicata la pena di anni otto e mesi quattro + anni quattro (reati di cui alla sentenza del 5 marzo 2013) + anni uno e mesi quattro (reato di cui alla sentenza del 18 ottobre 2012) + anni due (reato di cui alla sentenza del 22 maggio 2013) per una pena complessiva finale di anni quindici e mesi otto di reclusione a fronte dell'originario cumulo materiale di pene di anni diciassette di reclusione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN LI tramite il difensore, avvocato Gian Paolo Schettino del foro di Napoli, il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo ai criteri di calcolo degli aumenti di pena. Sono mosse sostanzialmente due censure: aver applicato singoli aumenti di pena per i reati satellite superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione nelle pertinenti sentenze di condanna;
aver omesso la riduzione della pena complessiva per la diminuente imposta dal rito abbreviato applicato nel giudizio relativo al delitto più grave (il tentato omicidio) sanzionato con la pena più elevata. 2 фи 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 9 aprile 2015, rileva la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato per i reati satelliti giudicati con la sentenza del 5 marzo 2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato, e per il reato giudicato con la sentenza del 18 ottobre 2012, parimenti emessa all'esito di giudizio abbreviato, già riconosciuto in continuazione con il fatto associativo giudicato con sentenza del 22 maggio 2013 pronunciata secondo il rito ordinario. Il Procuratore richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di determinazione della pena, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nel caso di sentenze di condanna di cui alcune emesse all'esito di giudizio abbreviato e altre in giudizio ordinario, precisando, in contrario avviso rispetto al ricorrente, che la ! diminuente di un terzo va applicata alle sole pene determinate per i reati giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave sia stato oggetto del rito speciale. Rileva, infine, il Procuratore la problematicità della questione, variamente risolta dalla giurisprudenza, del limite agli aumenti di pena stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen.: se esso debba intendersi come riferito alla sola pena finale, determinata ai sensi dello stesso art. 671, nel senso che essa non deve essere superiore al cumulo materiale delle pene di cui ai plurimi titoli di condanna, ovvero se i singoli aumenti, pur autonomamente determinati dal giudice dell'esecuzione, non debbano comunque superare quelli applicati dal giudice della cognizione, dovendo ammettersi solo la possibilità di una variazione in melius in sede esecutiva. La giurisprudenza di legittimità sarebbe contrastante sul punto e il Procuratore propende per la seconda soluzione oppure per la rimessione della questione alle sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo il quale, riconosciuta la continuazione tra più reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di giudizio ordinario, la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata solo sulla pena determinata per i reati giudicati con rito abbreviato, anche nel caso in cui il reato più grave sia stato giudicato con il rito speciale, poiché la diminuente di un terzo non può operare per i reati definiti con giudizio ordinario (c.f.r., in termini, Sez. 5, n. 47073 del 20/06/2014, Esposito, Rv. 262144; conformi con riguardo ad ipotesi 3 дре in cui il reato più grave era stato giudicato con rito ordinario e i reati satelliti con rito abbreviato: Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, Micheletti, Rv. 254977; Sez. 1, n. 44477 del 04/11/2009, Modeo, Rv. 245719). La Corte di legittimità ha anche affermato che, in tema di applicazione della continuazione, sia in sede esecutiva, sia allorché il nesso venga riconosciuto con riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile- in sede di cognizione, il giudice non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello stabilito dall'art. 671, comma 2, stesso codice, a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna (Sez. 3, n. 23949 del 29/04/2015, Susto, Rv. 263848; Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2013, Bacio Terracino, Rv. 257664; Sez. 1, n. 12704 del 06/03/2008, D'Angelo, Rv. 239376); mentre è rimasto isolato, nel quadro della giurisprudenza più recente, l'interpretazione contraria di Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847 (conforme a remoti precedenti: Sez. 1, n. 5336 del 29/09/1997, Giugliano, Rv. 208592; Sez. 1, n. 1413 del 07/03/1995 Casella Rv. 200921), secondo la quale, in sede esecutiva, al giudice che procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione è preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose (si veda, anche, Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall., Rv. 260903, massimata con riferimento all'individuazione vincolata della violazione più grave in quella sanzionata con la pena più elevata dal giudice della cognizione, senza possibilità di modificarne specie e misura). Ritiene il collegio che, tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, attesa l'ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell'esecuzione, sia più conforme alla lettera e alla ratio legis l'interpretazione prevalente che vincola il giudice dell'esecuzione al rispetto del doppio limite di individuare la violazione più grave in quella per la quale è stata inflitta dal giudice della cognizione la pena più elevata (art. 187 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e di applicare una pena unica non eccedente la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto (art. 671, comma 2, cod. proc. pen.), senza imporre il terzo limite della determinazione degli aumenti per i singoli reati satelliti in misura non superiore a quelli già applicati dal giudice della cognizione. Il caso in esame va, dunque, risolto sulla base dei seguenti principi di diritto, così riformulati in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta: l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ex art. 671 4 op cod. proc. pen., comporta la diminuzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per i soli reati giudicati con rito abbreviato, siano essi reati satelliti ovvero violazione più grave determinata a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di confluenza nell'unificazione criminosa, anche di reati giudicati con rito ordinario, non si dovrà procedere alla riduzione di un terzo della pena finale ma solo delle frazioni di pena riferite ai reati giudicati con rito abbreviato;
nella determinazione dei singoli aumenti di pena per i reati satelliti, il giudice dell'esecuzione può stabilire, nell'esercizio motivato e delimitato del potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., frazioni di pena più elevate rispetto a quelle applicate in sede di cognizione, purché, come imposto dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., la pena finale non superi la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, potendo quindi variare anche in aumento i singoli addendi di pena ma non il risultato sanzionatorio finale del cumulo giuridico che non può essere eccedente, ma solo minore o pari a quello risultante dal cumulo materiale.
2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché il giudice dell'esecuzione non ha applicato la riduzione di un terzo della pena per i reati giudicati secondo il rito abbreviato, ferma la legittima esclusione di tale riduzione per i reati giudicati con rito ordinario e salva la facoltà del giudice dell'esecuzione di rideterminare i singoli aumenti di pena anche in misura difforme da quella stabilita dal giudice della cognizione, fermo il rispetto della disposizione che impone una pena finale non eccedente la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna. Insieme all'annullamento va disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, che si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 21/10/2015. Il consigliere estensore Il presi Antonella Patrizia MazzDEPOSITATA Arturo Cortese Intonella Piazze IN CANCELLERIA 28 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA