Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato dall'assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall'art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi).
Commentari • 2
- 1. Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanziahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …
Leggi di più… - 2. Restringimento carreggiata: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2009, n. 26394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26394 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo IU - Presidente - del 20/05/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1482
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 47169/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NE NT parte civile n. il 15.11.1934;
nei confronti di:
2. BO RE n. il 6.07.1950;
3. SA IA n. il 7.09.1945;
4. UL EP n. il 12.04.1931;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 24.03.2006;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. STABILE Carmine che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Per la costituita parte civile l'avv. DI PAOLA Carmelo insiste per l'accoglimento del ricorso;
Per NO AL il difensore avv. LO VETRI IU NI ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NE NT, quale costituita parte civile, ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 24.03.2006, della Corte d'Appello di Catania di conferma della sentenza di assoluzione emessa il 20.03.2003 dal Tribunale di Ragusa nei confronti di BO AL, SC AL e UL IU, in ordine al delitto di lesioni colpose ai suoi danni.
I tre imputati erano stati rinviati a giudizio in quanto, nelle rispettive qualità di direttore dei lavori, amministratore della S.A.S. "Costruzioni di LI AL", ed il terzo quale titolare dell'impresa omonima, avevano omesso di predisporre la necessaria segnaletica per indicare lavori in corso con cartelli indicanti i limiti di velocità, la restrizione della circolazione di una sola carreggiata, e l'esistenza di una buca profonda sulla pavimentazione stradale di destra, così che, l'LO NI alla guida della sua autovettura, in mancanza di tale segnaletica, invadeva l'opposta corsia di marcia scontrandosi con un autocarro, riportando all'esito dell'impatto lesioni personali.
La Corte d'Appello, sostanzialmente facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, evidenziando in fatto che lungo il tratto di strada oggetto dell'intervento di manutenzione, erano stati apposti cartelli indicanti i lavori in corso impositivi di limiti di velocità di Km/h di 50, 40 e 30, e proprio sul luogo dell'incidente ve ne era uno indicante la velocità consentita di 10 Km/h ed altro cartello segnalante il doppio senso di circolazione, ha ritenuto corretta la ricostruzione dell'incidente secondo cui l'evento si è verificato per l'alta velocità tenuta dall'LO, il quale, sebbene avvertito del pericolo derivante dai lavori in corso per mezzo della segnaletica verticale, perfettamente da egli visibile ed idonea ad avvertirlo delle modifiche apportate alla circolazione in quel tratto di strada, procedeva a 90 Km/h.
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Premesso che l'art. 21 del C.d.S. e artt. 34 e 35 Reg. C.d.S., impongono in caso di lavori in corso sulla sede stradale di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione stradale con il mantenimento di essi in perfetta efficienza di giorno e di notte, si deduce che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che quegli accorgimenti indicati dalla legislazione in materia erano mancanti. La Corte territoriale non ha preso in esame alcuno dei motivi e delle questione dedotti avverso la decisione di primo grado, e ad essa è sfuggito totalmente che i dispositivi di cui agli articoli di legge richiamati hanno la precipua funzione di evitare incidenti, le situazioni di pericolo e financo le imprudenze degli automobilisti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti a base del ricorso appaiono fondati e quindi il ricorso va accolto. Dalla lettura della contestazione emerge che il comportamento colposo addebitato agli imputati è quello di avere omesso di predisporre la necessaria segnaletica intesa a indicare i lavori in corso tra i quali i limiti massimi di velocità (segnaletica verticale) e la restrizione della circolazione dei veicoli su di una sola carreggiata. Le norme di riferimento indicate nel capo d'imputazione (art. 21 C.d.S. ed artt. da 31 a 43 Reg. att. C.d.S.) impongono l'adozione di una segnaletica stradale estremamente chiara da collocare in prossimità e/o in corrispondenza dei cantieri, differenziandola in relazione alla natura e alla durata dei lavori. In particolare l'art. 31 Reg. C.d.S., comma 5 indica specificamente "i mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade secondo le necessità e le condizioni locali, prevedendo alla lett. c) i coni ed i delineatori flessibili e, alla lett. d) i segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi retroriflettenti integrativi". Ed ancora, per quanto riguarda i "coni", il successivo art. 34 Reg. C.d.S. stabilisce che essi devono essere utilizzati anche per separare provvisoriamente gli opposti sensi di marcia.
Orbene, nella impugnata sentenza è dato leggere "... è certo che essa (segnalazione orizzontale con riferimento ai coni n.d.r.) mancava al momento dell'impatto, configurando effettivamente questa circostanza un'omissione dell'obbligo previsto dall'art. 21 C.d.S. per chiunque esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione stradale ...; omissione astrattamente idonea ad integrare il presupposto delle lesioni personali colpose disciplinate dall'art. 590 c.p., comma 3". Ma la Corte territoriale, nel ritenere che nessun addebito colposo possa muoversi ai prevenuti, valuta la accertata omissione come non determinante nella causazione dell'evento accentrando sulla eccessiva velocità tenuta dalla parte offesa la causa effettiva dell'impatto tra l'autovettura guidata dall'LO con l'autocarro proveniente in senso opposto.
Orbene, quant'anche il dato della velocità tenuta dalla parte offesa sia anch'esso certo, la motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria e comunque carente, laddove ha ritenuto, ai sensi dell'art. 41 c.p., che pur in presenza di un'omissione che possa costituire causa dell'evento, qualora vi siano cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento viene escluso il nesso di causalità, e, in ordine al caso di specie, ha ritenuto che l'omissione del ripristino della segnaletica orizzontale non configura condizione necessaria dell'incidente, poiché l'apposizione dei coni o dei delimitatori flessibili non avrebbe impedito l'evento delle lesioni colpose con grado di probabilità prossima al 100% data l'alta imprudente velocità tenuta dall'LO, concretizzando semmai un ulteriore avvertimento al distratto conducente dell'autovettura, per il quale, a nulla era servita la pur congrua segnaletica verticale. L'argomentazione non appare, in punto di logica, convincente.
La Corte Territoriale perviene a tale sua determinazione rifecendosi alla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 7980 del 9.03.2001) che ha specificato il meccanismo del giudizio sull'esistenza in concreto del nesso di causalità che il giudice del fatto deve compiere, in ipotesi di più condotte che, in astratto, abbiano potuto produrre un certo evento, giungendo alla conclusione che il giudice, avvalendosi del modello di sussunzione sotto leggi statistiche, dovrà ritenere causa dell'evento la condotta dell'agente che con una percentuale vicino a cento sia condizione necessaria dello stesso, sempreché non si accerti l'esistenza di un fattore che, seppure non del tutto slegato con la condotta dell'agente, si trovi tuttavia fuori della normale linea evolutiva del rapporto causale, potendosi rispetto alla condotta dell'agente come una conseguenza assolutamente eccezionale, atipica ed imprevedibile, operante quasi autonomamente e tale da sfuggire ad ogni controllo.
È noto che rispetto ai principi di legittimità indicati in sentenza l'elaborazione giurisprudenziale di questa corte in tema di nesso di causalità, con riferimento ai reati colposi mediante omissione, ha subito una evoluzione culminata nella decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 11 settembre 2002 n. 30328 rv. 222138 e 222139, imp. Franzese), oggetto anche di differenti letture da parte della dottrina ed all'interno della quarta sezione (Cass. sez. 4^ 13 febbraio 2003 n. 7026, Loi ed altri rv. 223749, Cass. sez. 4^ 21 maggio 2003 n. 19312, Merlin rv. 19312 e Cass. sez. 4^ 2 ottobre 2003 n. 37432, Monti ed altri rv. 225988). Infatti, secondo le voci dottrinali più convincenti, detta pronuncia ha ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica e la necessità di procedere al giudizio controfattuale, non poste mai in dubbio, ed ha affermato che il nesso di causalità non può essere accertato con criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati per gli altri elementi costitutivi del reato, sostenendo un'argomentazione ovvia, secondo cui per pronunciare una condanna sono necessarie le prove, che possono essere anche indiziarie e logiche, ed introducendo il criterio della probabilità logica rispetto a quella statistica in modo da ridimensionare "in modo equilibrato" quella teoria seguita da autorevole voce dottrinale della certezza e della probabilità prossima ad uno e l'altra della probabilità statistica e delle serie ed apprezzabili probabilità di successo.
Merito della decisione delle sezioni unite "Franzese" è quello di aver rimosso l'equivoco di una diversità di accertamento della causalità omissiva e soprattutto, proprio sotto questo profilo, di aver ritenuto non accettabile la teoria della certezza o della quasi certezza, prossima ad uno, quasi che in questi casi fosse possibile prevedere un differente modo di accertamento del fatto e del rapporto eziologico e fosse possibile una certezza assoluta, contrastata, persino, dalla filosofia della scienza, che, secondo quanto sostenuto dai più accreditati filosofi del ramo, si fonda sulla c.d. "causa probabile", giacché appartiene "all'innocenza del pensiero scientifico del passato" il riferimento alla certezza assoluta. Peraltro, senza addentrarsi in un esame minuto della predetta decisione ed in un'analisi della sua struttura, la pronuncia assume particolare rilevanza per l'attenzione riservata al momento dell'accertamento processuale.
Aggiunge, anche, che si può fare questione di modalità di accertamento della sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento solo qualora esistano condotte eterogenee ed interagenti, ma non quando il fatto sia sicuramente attribuibile, secondo le varie tipologie delle normali valutazioni probatorie (prova diretta, critica ed indiziaria), al soggetto come proprio.
Inoltre, chiarisce che "nulla esclude che ( coefficienti medio - bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica) se corroborati dal positivo riscontro probatorio, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento".
Pertanto, escluso che "si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico "prossimo a 1" cioè alla "certezza", occorre riferirsi al ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p., comma 2, ed alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma della medesima disposizione, ed alla ponderazione, ma non all'acritico accoglimento, delle ipotesi antagoniste;
di tal che, "esclusa l'interferenza di percorsi alternativi, la condotta omissiva dell' imputato, (risulti) condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio", dunque, è ben presente nella citata pronuncia la consapevolezza del carattere probabilistico delle leggi scientifiche, ma le stesse servono in uno con quelle statistiche e le massime generalizzate di comune esperienza a dare credibilità razionale all'accertamento del nesso eziologico.
Infatti, interessa al diritto l'individuazione della condizione necessaria dell'evento e non di quella sufficiente cioè dell'insieme delle condizioni che rendono inevitabile un determinato risultato, condizione che nemmeno le leggi scientifiche sono in molte ipotesi in grado di esprimere, senza che per questo si dubiti della loro intrinseca razionalità.
Le leggi statistiche ed i correlati studi costituiscono uno strumento revisionale utile ai fini della prevenzione dei rischi ed ipotizzano un rapporto causale tra fenomeni senza che provino di per sè un nesso di causalità tra fenomeni cioè costituiscono un indizio da poter valorizzare, insieme ad altri, nell'accertamento di detto rapporto "ex post". Alla luce di queste osservazioni e di questi principi occorre esaminare il proposto ricorso, ribadendo come la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di "certezza processuale", ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento, come già rilevato, secondo la citata sentenza delle sezioni unite, sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio. L'argomentazione motivazionale della sentenza impugnata è ancorata essenzialmente, in riferimento alla mancata prova del nesso causale tra il comportamento omissivo degli imputati, ancorché sia stato oggetto di un'analisi giustificativa, per vero in alcuni punti contraddittoria, e l'evento delle lesioni, ai risultati dell'indagine peritale. La Corte del merito si riporta ai risultati della perizia evidenziando che se anche il guidatore dell'autocarro (la cui velocità è stata stimata in 38 - 40 Km/h) avesse mantenuta la velocità imposta dalla presenza del cantiere, tenuto conto della velocità mantenuta dall'LO di 90 Km/h, l'impatto non si sarebbe potuto evitare ed avrebbe avuto le stesse conseguenze di quelle verificatesi. Ma l'analisi che si imponeva non era tanto quello riguardante il dato della velocità, per altro non contestato dal ricorrente, ma quanto quello relativo alla circostanza che se fossero stati collocati lungo l'unica carreggiata percorribile i coni delimitatori delle due corsie di marcia l'LO avrebbe potuto rendersi chiaramente conto del restringimento della carreggiata ed adeguare consequenzialmente la velocità allo stato dei luoghi. Sul punto, si denota l'incongruità della motivazione, la Corte apoditticamente ha ritenuto che l'assenza della segnalazione orizzontale non avrebbe impedito l'evento delle lesioni colpose con grado di probabilità prossima al 100% data l'alta imprudente velocità tenuta dalla persona offesa, senza però considerare che proprio quella omissione ha potuto determinare l'LO a fidarsi di mantenere quella velocità non avendo ben percepito di percorrere una sola carreggiata a doppio senso di circolazione. È pur vero (sebbene sul punto nei motivi si fa riferimento anche all'assenza del pannello integrativo - imposto dall'art. 31 Reg. C.d.S., comma 2 - indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 metri, come nel caso di specie che era esteso circa 1 Km e mezzo) che la segnaletica orizzontale avvisava del restringimento della carreggiata, ma ciò non bastava attesa l'imposizione normativa - dettata proprio per prevenire eventi dannosi - di indicarla anche con i coni ed altri segnalatori del genere. Difatti è proprio la norma che, nel dettare la condotta da mantenere in determinate situazioni in cui è insito un precipuo carattere di pericolosità, formula il giudizio di prevedibilità ed evitabilità. La norma comportamentale viene dettata proprio al fine di prevenire eventi antigiuridici ed a essa deve necessariamente adeguarsi il destinatario.
La sentenza va, pertanto, annullata, ma, stante il solo gravame di legittimità della parte civile che non intacca la valutazione di non responsabilità penale, va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009