Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
In sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare, il superamento, "in executivis", del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato).
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per iRossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 44240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44240 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1971
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 50322/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IT N. IL 08/10/1979;
avverso l'ordinanza n. 84/2013 TRIBUNALE di PALMI, del 05/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRINI ENRICO GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5.11.2013 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza con cui PA BE aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ex art. 671 del codice di rito, ha unificato ex art. 81 cpv. c.p., i reati giudicati con cinque diverse sentenze del medesimo Tribunale e con una sentenza del Tribunale di Catania, individuando la pena base su cui calcolare gli aumenti per la continuazione in quella di anni 2 mesi 6 di reclusione e Euro 5.000 di multa inflitta con la sentenza pronunciata il 9.02.2009 dal Tribunale di Palmi per il reato di cui all'art. 648 c.p. e rideterminando nella misura di mesi 10 di reclusione e Euro
200 di multa ciascuno l'aumento di pena per i sette reati satellite giudicati con le altre cinque sentenze (tenuto conto che la sentenza 24.05.2007 del Tribunale di Palmi aveva giudicato tre diversi fatti di ricettazione), così pervenendo a una pena finale complessiva di anni 8 mesi 4 di reclusione e Euro 6.400 di multa.
2. Ricorre per cassazione PA BE, personalmente, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., in quanto il giudice dell'esecuzione, con riferimento ai reati (satellite) giudicati con le sentenze 15.05.2008 del Tribunale di Catania e 24.05.2007 del Tribunale di Palmi, aveva applicato un aumento di pena per la continuazione superiore alla pena detentiva inflitta in sentenza dai giudici della cognizione, nella misura rispettiva di mesi 8 di reclusione per il fatto oggetto della prima sentenza e di anni 2 mesi 2 di reclusione per i tre fatti oggetto della seconda sentenza, in violazione del giudicato formatosi sul punto e del divieto di aggravamento della pena in sede esecutiva.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. Questa Corte ha affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, allorché debba procedere ex art. 671 del codice di rito alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con più sentenze (o decreti) irrevocabili, è vincolato, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., alla individuazione della violazione di maggiore gravita in quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura devono essere tenute ferme e non possono in nessun caso essere modificate, in senso peggiorativo o migliorativo (neppure nell'ipotesi di quantificazione illegale della pena, in misura inferiore al minimo edittale consentito, in sede di giudizio di cognizione: Sez. 1^ n. 1413 del 7/03/1995, Rv. 200921), potendo il giudice dell'esecuzione soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81 c.p., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1^ n. 6602 del 10/12/1996, Rv. 206772); in tali limiti è possibile derogare, in sede esecutiva, al principio dell'intangibilità del giudicato, riducendo le pene inflitte per i reati satellite dal giudice della cognizione, mentre è in ogni caso preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena irrogata per le singole fattispecie criminose (Sez. 1^ n. 1138 del 24/02/1998, Rv. 210247; Sez. 1^ n. 3745 del 31/05/1996, Rv. 205341), la cui misura complessiva non può mai superare (secondo l'espresso disposto dell'art. 671 c.p.p., comma 2) la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza (o decreto) che ha giudicato i fatti unificati in continuazione (Sez. 1^ n. 5336 del 29/09/1997, Rv. 208592).
3. Questo Collegio non ignora l'esistenza di un orientamento più recente di questa Corte, secondo cui in tema di applicazione della continuazione, sia in sede esecutiva, sia in sede cognitiva allorché il nesso ex art. 81 cpv. c.p., venga riconosciuto con riferimento a reati già giudicati con sentenza irrevocabile, il giudice non è vincolato da un divieto di reformatio in peius analogo a quello stabilito dall'art. 597 c.p.p., comma 3, ma è tenuto a osservare il solo limite fissato dall'art. 671 c.p.p., comma 2, a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza (o decreto) di condanna, con la conseguenza che i singoli aumenti di pena determinati per ciascun reato satellite possono anche essere superiori alle pene originariamente inflitte dal giudice della cognizione per i reati stessi, purché la loro sommatoria non superi il limite sopra indicato (tra le altre, vedi Sez. 1^ n. 12704 del 6/03/2008, Rv. 239376).
4. Ritiene peraltro questo Collegio che anche il limite rappresentato dalla pena complessiva inflitta in sede di cognizione da ciascuna singola sentenza per tutti i fatti dalla stessa giudicati, destinati ad assumere il ruolo di reati satellite nella nuova rideterminazione del trattamento sanzionatorio globale, operata in sede esecutiva ex art. 81 capoverso cod. pen. con riguardo alle violazioni giudicate con più sentenze irrevocabili di condanna, non possa essere in ogni caso superato dal giudice dell'esecuzione investito della richiesta formulata dall'interessato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., per la decisiva ragione che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare il superamento in executivis del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza, soltanto a vantaggio, e non in pregiudizio, del condannato, al quale è in definitiva demandata l'individuazione dei titoli di condanna relativi ai reati che egli ha interesse a includere nella richiesta di riconoscimento della continuazione, sulla base di una valutazione fondata sulla legittima aspettativa dell'intangibilità - in peius - del giudicato formatosi sul trattamento sanzionatorio inflitto in forza delle sentenze di condanna in concreto sottoposte al vaglio del giudice dell'esecuzione.
5. Le statuizioni dell'ordinanza impugnata con cui il giudice dell'esecuzione ha determinato gli aumenti di pena per i reati satellite giudicati con le sentenze 15.05.2008 del Tribunale di Catania e 24.05.2007 del Tribunale di Palmi (corrispondenti ai n.ri 3 e 5 dell'elencazione contenuta nel provvedimento gravato) in misura superiore non solo e non tanto alle aliquote di pena stabilite dal giudice della cognizione per i singoli reati, quanto alla pena complessiva inflitta da ciascuna sentenza per tutti i fatti dalla stessa giudicati, devono pertanto essere annullate, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palmi (in diversa composizione: Corte Cost. n. 183 del 2013) perché proceda alla rideterminazione degli aumenti di pena ex art. 81 c.p., limitatamente ai reati giudicati con le predette due sentenze, facendo applicazione del principio di diritto per cui tali aumenti non possono superare le pene complessive irrogate in sede di cognizione nelle misure rispettive di mesi 8 di reclusione per quanto riguarda la sentenza sub 3 e di anni 2 mesi 2 di reclusione per la sentenza sub 5.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle pene inerenti ai reati di cui alle sentenze sub n.ri 3 e 5 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palmi in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014