Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 44240
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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Massime1

In sede esecutiva, il giudice, quando procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose. (In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina della continuazione può giustificare, il superamento, "in executivis", del giudicato sulla misura della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del condannato).

Commentario1

  • 1Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 44240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44240
Data del deposito : 18 giugno 2014

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