Articolo 187 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 146 bisArticolo 188
Versione
24 ottobre 1989
Art. 187
(Determinazione del reato piu' grave)
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione piu' grave quella per la quale e' stata inflitta la pena piu' grave, anche quando per alcuni reati si e' proceduto con giudizio abbreviato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente