Sentenza 5 ottobre 2006
Massime • 1
L'ordinanza che sospende i termini di durata della custodia cautelare durante il tempo di redazione dei motivi della sentenza può essere emessa con procedura " de plano" in quanto la norma non prevede esplicitamente che la decisione debba essere presa con le forme e le modalità della camera di consiglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2006, n. 35199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35199 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 05/10/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1379
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 020000/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RS IE, N. IL 08/03/1965;
avverso ORDINANZA del 28/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIANI Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 28 marzo 2006, il Tribunale di Milano, sezione 11^ penale, rigettava l'appello proposto da RS PI contro l'ordinanza della Corte di Appello in sede, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) e c bis). Il Tribunale, dato conto che la doglianza difensiva di violazione del diritto di difesa per non avere la Corte territoriale consentito il contraddittorio si fondava sui principi di diritto affermati con sentenza di questa Corte di Cassazione sez. 5^ n. 25877 del 30.1.2004, riteneva di doversi allineare al consolidato (e prevalente) orientamento interpretativo, secondo il quale l'ordinanza di sospensione dei termini di carcerazione ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo natura meramente dichiarativa in relazione alla constatazione della pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, non necessita del previo contraddittorio delle parte potendo essere assunta anche d'ufficio dal giudice e non abbisogna di motivazione perché i presupposti per la sua dichiarazione sono stabiliti dalla legge. Infondata era la doglianza ulteriore di tardività della pronuncia, posto che la stessa era intervenuta prima della scadenza del termine di fase. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi;
- violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 127, 178 e 304 c.p.p., in quanto la doglianza difensiva riguardava non solo la violazione della regola del contraddittorio ma anche la mancata comunicazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., sicché apparivano del tutto condivisibili le argomentazione della citata sentenza della sez. 5^, n. 25877/04, tanto più che nel caso in esame vi era stata richiesta del Procuratore Generale;
- omessa motivazione dell'ordinanza della Corte di Appello con violazione degli artt. 13 e 111 Cost., artt. 125 e 127 c.p.p., trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale e che quindi deve essere motivato, nel caso specifico in relazione alla complessità della motivazione della sentenza di primo grado;
- violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento in quanto Lo TI AT, imputato nello stesso procedimento, era stato già scarcerato dallo stesso GUP per decorrenza dei termini. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 127, 178 e 304 c.p.p. è infondato. Non sfugge che in materia si sono avuti diversi orientamenti interpretativi.. Da un lato si è affermato che "in tema di sospensione dei termini di custodia cautelate di fase per il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo grado, l'ordinanza adottata dal Tribunale in assenza di previo contraddittorio con la difesa costituisce violazione dell'art. 111 Cost., quale principio generale che deve ispirare l'"interpretazione delle norme del codice di rito" (Cass. Sez. 5^, n. 25877 del 30/01 - 09/06/2004); CONF. ASN 200000163 RIV. 215361).
Un diverso orientamento si è invece espresso nel senso che "L'ordinanza sospensiva dei termini di durata massima della custodia cautelare durante il tempo di redazione della motivazione della sentenza non implica alcuna valutazione discrezionale, e può essere emessa successivamente alla lettura del dispositivo, anche da parte del giudice dell'impugnazione a seguito della trasmissione degli atti. (Cass. Sez. 4^, n. 0 5288 del 12/12/2003 - 10/02/2004; CONF. ASN 200003585 RJV. 217486, CONF. ASN 200336396 RIV. 226386) senza alcuna formalità (cfr. anche Cass. sez. 6^, 17.11-15.12.2003). Di recente la questione ha trovato soluzione nella pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 14991 dell'11 - 23.4.2006), che, seppure delibando sulla procedura da seguire in tema di restituzione del termine ex art. 175 c.p.p., ha affermato il principio secondo il quale quando il legislatore non indichi espressamente che la decisione del giudice debba essere emessa in camera di consiglio, e adotti formule diverse (quali "senza formalità", ovvero stabilisce che il giudice "provvede con ordinanza") deve ritenersi tacitamente autorizzata la procedura de plano.
2. Il secondo motivo, che denuncia mancanza di motivazione dell'ordinanza della Corte di appello, è connesso con il primo. La motivazione coincide con la verifica del rispetto del dato normativo.
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non è consentita l'impugnazione per disparità di trattamento.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006