Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dal giudice dell'esecuzione che aveva applicato la pena detentiva senza tener conto dell'avvenuta sostituzione della stessa con la corrispondente pena pecuniaria in sede di cognizione in relazione a tutti i reati da unificare per la continuazione).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina del reatoLucia Fuccio Sanzà · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alla risalente – ma quanto mai attuale – querelle giurisprudenziale in ordine al potere del giudice dell'esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, gli aumenti di pena previsti per i reati-satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della cognizione. Sulla questione, invero, si contrapponevano due opposti orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo e maggioritario indirizzo esegetico[1], il giudice dell'esecuzione ben poteva quantificare la pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2014, n. 38331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38331 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2014
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 1795
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 48174/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL BA N. IL 15/05/1978;
avverso l'ordinanza n. 142/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del 08/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8.10.2013 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza con cui LL AD aveva chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ex art. 671 c.p.p., ha unificato ex art. 81 cpv. cod. pen. i reati, costituenti violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171-ter giudicati con le sentenze in data 17.07.2013, 24.09.2003 e 28.01.2004 del Tribunale di Catania, e ha rideterminato la pena complessiva in mesi 4 di reclusione e Euro 4.420 di multa, applicando una aumento di pena di giorni 15 e Euro 100 ciascuno per i fatti oggetto della seconda e della terza sentenza, sulla pena base di mesi 3 e Euro 3.420 inflitta per la violazione più grave giudicata con la prima sentenza del 17.07.2013. 2. Ricorre per cassazione LL AD, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alla rideterminazione della specie e della misura della pena conseguente al riconoscimento della continuazione, che non aveva tenuto conto, in violazione del divieto di aggravamento della pena in sede esecutiva, del fatto che le pene detentive inflitte per i fatti unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. erano state sostituite con le corrispondenti pene pecuniarie dal giudice della cognizione, e che la pena pecuniaria inflitta con la sentenza 17.07.2013 del Tribunale di Catania, nella misura di Euro 2.000 di multa, era inferiore a quella individuata dal provvedimento gravato come pena (pecuniaria) base sulla quale operare gli aumenti per la continuazione.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Questa Corte ha affermato il principio per cui il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può infliggere una pena di specie diversa da quella inflitta dal giudice della cognizione, neanche nell'ipotesi in cui quest'ultima derivi, totalmente o parzialmente, da sostituzione a norma della L. n. 689 del 1981, artt. 53 e segg. (Sez. 1 n. 3085 del 30/04/1997, Rv. 207965). Si tratta di un principio di diritto che discende direttamente dal disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per il quale il giudice dell'esecuzione, quando deve procedere ex art. 671 c.p.p. alla rideterminazione del più favorevole trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie e misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo (neppure nell'ipotesi di quantificazione illegale di detta pena, in misura inferiore al minimo edittale consentito, in sede di giudizio di cognizione: Sez. 1 n. 1413 del 7/03/1995, Rv. 200921), potendo il giudice dell'esecuzione soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81 cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1 n. 6602 del 10/12/1996, Rv. 206772).
3. Di tali principi, che devono essere qui ribaditi, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, non avendo tenuto conto della sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria operata dalle tre sentenze che hanno giudicato i reati unificati in continuazione (così che la pena risultante dall'applicazione della relativa disciplina deve necessariamente essere solo di specie pecuniaria), ed essendo incorsa in un evidente errore nella determinazione della pena base e nel calcolo finale della pena risultante dagli aumenti applicati per i reati satellite. Su tali punti il provvedimento gravato deve pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale di Catania (in diversa composizione: Corte Cost. n. 183 del 2013) perché proceda a nuova determinazione della pena ex art. 81 cpv. cod. pen. in conformità ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014