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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.4837/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 5.10.2023 da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Novara (NO) via A.Rosmini n. 19, Partita I.V.A. n° , P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, amministratore unico sig. CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MATTEO VERDI BERTOLDI, (C.F.
[...]
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio sito in Roma, via della Scrofa 57
attrice opponente
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale sita in Bassano del Grappa (VI), via Velo, nr. 9, in persona dell'Amministratore pro-tempore , c.f. , CP_3 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. a (C.F.: del Foro di Treviso C.F._3
(fax 0422/ 541986; Pec: ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Vicolo Panciera nr. 6
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
1 conclusioni delle parti: precisate dalla sola parte convenuta opposta
CONCLUSIONIVoglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via principale, per le ragioni esposte in atti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1444/2023 – Rg 3679/2023 del Tribunale di CE.In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 1444/2023 – Rg 3679/2023, condannare comunque (P. Iva Parte_1
) con sede legale in Via A. P.IVA_1
- Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della convenuta, della uguale o minor somma che sarà ritenuta provata o comunque di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
vero che le fatture di cui ai documenti 2, 3 e 4 del fascicolo monitorio di che si rammostrano, si riferiscono a merce consegnata da Controparte_2
a Controparte_2 Parte_1
Si indicano come testi: di SO GL e di Testimone_1 Testimone_2
Goodnews Fashion SAGL.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Parte_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo N.1444/2023 del 21/07/2023- NRG 3679/2023 che le imponeva il pagamento di euro 24.470,64 oltre accessori in favore della società per il mancato saldo delle fatture n.1 del 28/02/2022, Controparte_2
n.2 del 28/02/2022 e n.4 del 30/06/2022 ( in relazione alla quali l'attrice aveva versato solo due acconti: di euro 733,85 in data 16/11/2022, e di euro 1.500,00 in data 09/05/2023).
L'attrice opponente esponeva:
-che “tra le due società c'è stato un fitto scambio di corrispondenza già a partire da marzo 2022, la società odierna attrice ha, piu' volte, tentato di trovare una composizione bonaria della vicenda in modo da poter adempiere ai suoi impegni, chiedendo una proposta di un pagamento rateale dell'intera somma”;- che le richieste di pagamento erano iniziate già a partire dal mese di marzo 2022, a distanza di qualche settimana dell'emissione delle fatture di fine febbraio 2022, mentre i termini previsti per il pagamento delle fatture erano previsti a 90/120 giorni;
2 - che aveva anche richiesto la possibilità di effettuare il reso della merce Parte_1 detenuta in conto vendita;
- che la controparte non aveva mai prodotto i DDT firmati;
- che si era trattato di un “contratto in conto vendita: stabilita una data precisa entro cui vendere la merce, se ciò non avviene, la stessa potrà essere restituita e nulla sarà dovuto. Pertanto, nel caso in esame, sarà dovuto l'importo della merce che si è riuscita a vendere, trattenendo dall'intera somma, l'importo corrispondente alla merce da rendere.”;
- che non sussisteva un inadempimento imputabile alla società odierna debitrice, atteso che “la crisi economica, tutt'ora in atto, determinata dalla pandemia internazionale, ulteriormente aggravata a seguito dell'attuale conflitto Russia- Ucraina, ha comportato un aumento esponenziale dei costi dell'energia e di tutte le materie prime.” Per tali ragioni l'attrice opponente così concludeva:
“- in via principale e nel merito, revocare, annullare e dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo N. 1444/2023-NRG 3679/2023 emesso dal Tribunale di CE in data 20/07/2023 notificato alla Rilancio S.r.l. in data 21/07/2023 attesa la l'infondatezza/insussistenza del credito richiesto da per tutte le Controparte_2 ragioni analiticamente indicate in narrativa;
- sempre in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per non essere dovuta la somma in esso indicata ma, eventualmente, la diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze di causa oltre I.V.A. e C.A.P.”.
Parte convenuta, costituitasi, replicava che:
-non corrispondeva al vero che i termini previsti per il pagamento delle fatture fossero stati concordati in 90/120 giorni, visto che le fatture indicano espressamente che la scadenza del pagamento corrispondeva alla data della fattura;
in ogni caso, le fatture erano ampiamente scadute alla data di presentazione del ricorso per ingiunzione visto che le fatture erano del febbraio/giugno 2022, mentre il ricorso per ingiunzione è stato iscritto a ruolo il 18.07.2023;
-non si era trattato di “contratto in conto vendita”, e, in ogni caso, l'attrice opponente non aveva minimamente allegato da quali elementi evince che il rapporto contrattuale rientri nel tipo del contratto di conto vendita e non di quello di vendita;
quanta merce sarebbe rimasta invenduta;
quando avrebbe chiesto a la Pt_1 CP_2 restituzione della merce;
se i prodotti di cui avrebbe chiesto la restituzione siano, in tutto o in parte, quelli di cui alle fatture azionate monitoriamente;
e conseguentemente, a quanto ammonterebbe il minor credito di CP_2
-che, quanto all'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento, essa ingiungente non aveva mai domandato la risoluzione del contratto, bensì l'adempimento; in ogni caso l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione o
3 giustifica il ritardo nell'adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro (Cass. 17/06/1980, n. 3844).
All'esito della prima udienza veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue essendo la causa documentalmente istruita. Va anzitutto osservato che l'attrice opponente, pur lamentando la mancata produzione dei DDT firmati, non ha mai negato l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture azionate, visto che ha sostenuto di averla ricevuta in conto vendita e di averne offerto la restituzione. Tuttavia non ha offerto alcuna prova a sostegno della configurabilità di un contratto in conto vendita , non ha in alcun modo dimostrato quando essa avrebbe richiesto il reso della merce;
la quantità e tipologia della merce rimasta invenduta di cui avrebbe richiesto il reso;
se la merce in questione rientrasse tra quella indicata nelle fatture per cui si agisce;
se vi fosse stato un rifiuto da parte della parte opposta di ricevere la restituzione. Quanto all'esigibilità dei pagamenti, le fatture prevedevano il pagamento mediante bonifico bancario a vista fattura, e l'attrice opponente non ha mai offerto di provare una diversa pattuizione. Quanto infine all'asserita impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, quella prevista come causa di estinzione dell'obbligazione dall'art. 1256 c.c. è l'impossibilità assoluta per cause oggettive, non configurabile per le obbligazioni pecuniarie , in relazione alle quali può verificarsi solo una situazione soggettiva di insolvenza. Parte convenuta ha comunque dimostrato, producendo i bilanci dell'attrice opponente (doc.3) che il bilancio 2021 risulta un utile di euro 35.144 e disponibilità liquide di euro 175.861, mentre il bilancio 2022 mostra un utile di euro 25.818 ed euro 105.164 di disponibilità liquide . L'opposizione va pertanto rigettata, essendo tutti i motivi di opposizione infondati e generici. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, pur non ravvisandosi i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc richiesta dalla convenuta solo in sede di scritti conclusionali, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto istanza nella comparsa conclusionale.
PER QUESTI MOTIVI
4
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.1444/2023;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in CE in data 8.4.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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