Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 547
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il Tribunale Ordinario di CE, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società attrice, con sede legale in Novara, nei confronti di un'altra società convenuta, con sede legale in Bassano del Grappa. L'attrice aveva impugnato il decreto ingiuntivo n. 1444/2023, emesso dal medesimo Tribunale, che le imponeva il pagamento di euro 24.470,64 oltre accessori, quale saldo di fatture relative a merce asseritamente consegnata. L'opponente lamentava che le richieste di pagamento fossero premature rispetto ai termini pattuiti di 90/120 giorni, che le fatture si riferissero a merce consegnata in conto vendita con possibilità di reso, che la controparte non avesse prodotto i relativi documenti di trasporto (DDT) firmati, e che la crisi economica globale avesse reso l'adempimento più oneroso. In via principale, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, in via subordinata, la condanna al pagamento di una somma minore, e in ogni caso, la refusione delle spese legali. La convenuta opposta, costituendosi, contestava la sussistenza di termini di pagamento diversi da quelli indicati in fattura, la configurabilità di un contratto in conto vendita, la mancata allegazione da parte dell'attrice circa la merce invenduta, le richieste di reso, la tipologia della merce e il rifiuto di restituzione da parte sua, nonché l'applicabilità dell'impossibilità sopravvenuta per le obbligazioni pecuniarie. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'attrice alle spese.

Il Tribunale ha rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 1444/2023. In merito ai motivi di opposizione, ha osservato che l'attrice non aveva fornito alcuna prova a sostegno della configurabilità di un contratto in conto vendita, né aveva dimostrato quando avrebbe richiesto il reso della merce, la quantità e tipologia della merce rimasta invenduta, se tale merce rientrasse tra quella fatturata, o se vi fosse stato un rifiuto di restituzione da parte della convenuta. Quanto all'esigibilità dei pagamenti, le fatture prevedevano il pagamento a vista fattura, e l'attrice non aveva provato una diversa pattuizione. Riguardo all'asserita impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, il giudice ha richiamato la giurisprudenza secondo cui tale impossibilità, ai sensi dell'art. 1256 c.c., è di natura assoluta e oggettiva, non configurabile per le obbligazioni pecuniarie, per le quali può verificarsi solo una situazione di insolvenza. La convenuta aveva, inoltre, documentato la solidità economica dell'attrice tramite i bilanci degli esercizi 2021 e 2022. Pertanto, tutti i motivi di opposizione sono stati ritenuti infondati e generici. La statuizione sulle spese ha seguito la soccombenza, con condanna dell'attrice opponente alla rifusione delle spese legali in favore della convenuta opposta, liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 547
    Giurisdizione : Trib. Vicenza
    Numero : 547
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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