Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 98 del 2025, proposto da
- Canadian Solar Construction s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
- dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022, sull’istanza di A.U. ex art. 12, co. 3, del d.lgs. n. 387/2003 presentata dalla società ricorrente il 5.12.2019, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Sant’Eustachio” avente potenza nominale pari a 19,98 MW, sito nel comune di Matera;
- per la condanna della Regione Basilicata a ogni adempimento conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, il Consigliere avv. BE NA;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come parte ricorrente abbia istato, con memoria depositata il 15 ottobre 2025, per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente regionale intimato con determinazione dirigenziale n. 1411 del 26 settembre 2025 rilasciato l’A.U. ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di cui è questione;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatta la pretesa della ricorrente al conseguimento del titolo autorizzatorio fatta valere nel presente giudizio;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre l’irripetibilità delle spese di lite da parte della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe;
- spese irripetibili, salvo rimborso del contributo unificato da parte della Regione Basilicata nella misura effettivamente corrisposta.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
TE AN, Presidente
BE NA, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE NA | TE AN |
IL SEGRETARIO