Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
La detenzione illegale di più armi in un unico contesto integra non un reato continuato ma un singolo reato, potendo il numero delle armi rilevare solo ai fini della determinazione della pena.
Commentario • 1
- 1. Detenzione di armi e concorso formale: un interessante binomioGianluca Giorgio · https://www.studiocataldi.it/ · 11 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2010, n. 44066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44066 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni Presidente del 25/11/2010
Dott. IANNELLI Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 1012
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana Consigliere N. 26917/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DI IN I\, N. IL *05/01/1953*;
avverso la sentenza n. 3407/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. \Di OS GI, con l'assistenza del difensore di fiducia, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania con la quale, in parziale riforma, quanto alla pena, di quella pronunciata dal G.U.P. presso il tribunale etneo, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, perché ritenuto colpevole di tre violazioni della disciplina sulle armi di cui alla L. n. 895 del 1967 e della contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., per aver illegalmente detenuto una pistola 7.65 e relativo caricatore nonché due fucili da caccia cal. 12, per aver portato illegalmente nella propria autovettura la pistola anzidetta con il caricatore e per aver infine detenuto, senza autorizzazione, 46 cartucce per il fucile. Condotte accertate in *Francofonte, il 10.12.2009*.
2. Il ricorrente illustra tre motivi di doglianza.
2.1 Col primo di essi lamenta l'istante difetto di motivazione della sentenza impugnata sul rilievo che: A) illegittima ed erronea si appalesa la contestazione attraverso due distinti capi di imputazione, il primo ed il terzo, relativi, l'uno, alla detenzione illegittima della pistola ed il secondo, alla detenzione illegittima dei due fucili da caccia e che B), alla doglianza difensiva volta ad evidenziare la unicità della condotta, non frazionabile per ogni arma contestualmente detenuta (punto tre dei motivi di appello) la Corte territoriale aveva risposto apoditticamente, affermandone la legittimità.
2.2. Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la erroneità in diritto del principio affermato, ancorché immotivatamente, come innanzi detto, dalla Corte distrettuale, secondo cui nella ipotesi innanzi descritta sia legittima la doppia incriminazione, col vincolo della continuazione, in luogo di quella unica comprensiva di tutte le armi illegalmente detenute nel medesimo contesto di tempo e di luogo.
L'errore in diritto dei giudicanti si risolverebbe, ad avviso della difesa, nella violazione del principio del ne bis in idem. A sostegno della doglianza la difesa ricorrente richiama, infine, la dizione letterale della norma incriminatrice, in cui compare il termine plurale "armi", e l'analoga condotta della detenzione di più dosi di stupefacente, per la quale si provvede pacificamente ad un unica contestazione e non già a contestazioni plurime unificate poi a mente dell'art. 81 c.p., giacché uniche, in entrambi i casi, le condotte tipizzate dalla legge.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione deduce la difesa istante violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 164 c.p., nonché art. 597 c.p.p. con l'argomento che, avendo la Corte di merito provveduto alla rideterminazione della pena riducendola nei limiti consentiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbero dovuto i giudicanti motivare in ordine al suo mancato riconoscimento, nulla ostando all'applicazione della disciplina in parola in favore di imputato incensurato, benevolmente rappresentato nella motivazione di entrambe le pronunce di merito.
3. Fondati appaiono i primi due motivi di doglianza che, sotto i diversi profili del vizio di legittimità e di quello motivazionale, affrontano e pongono alla Corte, la medesima questione interpretativa di fondo.
Osserva il Collegio che ha questo giudice di legittimità ripetutamente affermato il principio di diritto secondo il quale (Cass. pen., Sez. 1, 17/01/2006, n. 4353) nell'ipotesi richiamata nel presente ricorso, la detenzione di più armi in un unico contesto di tempo e di luogo integra l'ipotesi tipica del reato in parola e non già l'ipotesi di reato continuato e che il numero delle armi, in quanto circostanza fattuale idonea a caratterizzare la condotta, può per questo rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena (Sez. 1, n. 12616 del 27/06/1986, Agostini, rv. 174245; Sez. 1, n. 10683 del 21/06/1995, Giuffrida, rv. 202539) Tale orientamento appare meritevole di ulteriore conferma, pur in presenza di pronunciamenti contrari, rimasti peraltro isolati, per i quali la detenzione di più armi, ove non sia frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione, determina comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, disciplinata ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1 (Sez. 5, n. 1353 del 13/03/2000, Fastoso, rv. 216610; Sez. 2, n. 15402 del 26/02/2004, Chiruzzi, rv. 228827). Ciò premesso, al fine di enucleare la regola giuridica idonea a disciplinare il caso in esame, giova sottolineare la differenza che intercorre, sul piano strettamente semantico non meno che nell'ambito delle categorie giuridiche, tra atti ed azione e considerare, nel contempo, la possibilità che una condotta sia costituita da più atti, quando essi siano caratterizzati dalla convergenza verso un unico scopo e dalla loro contestualità. Nel caso di specie la condotta data dalla detenzione è unica, pur avendo contemporaneamente ad oggetto tre armi, e costituisce un unico reato, così come avviene, ad esempio, per la detenzione di più dosi di sostanza stupefacente, come opportunamente evidenziato dall'attento difensore.
Peraltro la stessa norma incriminatrice, cioè la L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, prevede la detenzione di "armi", anche questo argomento ha opposto la difesa, usando il plurale indeterminativo per indicare che il reato può avere ad oggetto indifferentemente una sola o più armi;
circostanza, quindi, che lungi dal configurare altrettanti reati autonomi, può soltanto influire sulla determinazione concreta della pena, come ripetutamente affermato da questa Sezione con le sentenze già citate (con analoghe argomentazioni, da ultimo: Cass., Sez. 1, 22.4.2008, n. 19411).
4. La sentenza va pertanto annullata nella parte in cui ha trovato applicazione l'art. 81 c.p., ed in seguito a ciò va altresì rideterminata la pena inflitta, deducendo, da quella impugnata, l'effetto portato dall'aumento per la continuazione relativo ai due capi di imputazione di cui tratta la presente motivazione. Il terzo motivo di doglianza, relativo alla mancata concessione della sospensione della pena, resta logicamente assorbito dal disposto annullamento.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010