Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
La detenzione di più armi in un unico contesto non costituisce un reato continuato, ma un singolo reato ed il numero delle armi può rilevare solo ai fini della determinazione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2008, n. 19411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19411 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 762
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 001858/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO VA, N. IL 10/09/1935;
avverso SENTENZA del 16/05/2007 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al punto in cui riconosce il vincolo della continuazione.
Udito il difensore Avv. BOCCINO Marco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TI OT, con l'assistenza dei suoi difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma con la quale, in riforma di quella pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale capitolino, è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 250,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, per aver illegalmente detenuto due pistole,
ritenute armi comuni da sparo, sottoposte, con la sentenza, a confisca.
Il ricorrente illustra tre motivi di doglianza.
Col primo di essi lamenta l'impugnante la illegittimità per violazione di legge della disposta confisca, dappoiché, a suo avviso, la Corte distrettuale avrebbe errato laddove ha giustificato la misura di sicurezza impugnata sul rilievo dell'assenza di autorizzazione alla loro detenzione, e questo in relazione al preciso disposto dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, che rende obbligatoria la confisca delle "cose" la cui "fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato". Nel caso di specie, ha sostenuto il ricorrente, poiché le armi confiscate potrebbero essere legittimamente detenute attraverso la prescritta autorizzazione rilasciata dalla P.A., non ricorrerebbe una ipotesi di confisca obbligatoria.
Col secondo motivo di ricorso denuncia l'istante, ancora, violazione di legge, sul rilievo che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe applicato al caso in esame il vincolo della continuazione (con relativo aumento di pena), giacché, ad avviso della difesa, la detenzione delle due pistole integra il reato portato dalla norma incriminatrice contestata e non già due reati, unica essendo la condotta tipizzata dalla legge, indipendentemente dal numero di "pezzi" in detenzione. Col terzo motivo di censura impugna, infine, il ricorrente la mancata applicazione nel caso di specie del minimo edittale, e questo sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione.
Il primo motivo di doglianza è infondato.
Ed invero, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, la L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 stabilisce che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 240 c.p., comma 2, "si applica a tutti i reati concernenti armi". Tale regola si completa, giacché pienamente compatibile, con il disposto dell'art. 240 c.p., u.c., il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione possa essere consentita mediante autorizzazione amministrativa. Per l'applicazione pertanto della regola di favore è necessario che concorrano entrambe le menzionate condizioni (legittima detenzione possibile ed appartenenza a terzi), di guisa che, anche in mancanza di una soltanto di esse, il giudice deve disporre in ogni caso (anche quando non pronunci sentenza di condanna pur non essendo questa l'ipotesi all'esame della Corte) la confisca (Cass., sez. 1, 22.9.2006, 34042; Cass., Sez. 1, 28.10.1999, n. 5228). Fondata appare, viceversa, la seconda doglianza.
Invero questa Corte (Cass. pen., Sez. 1, 17/01/2006, n. 4353) ha ripetutamente affermato che, nell'ipotesi richiamata nel presente ricorso, la detenzione di più armi in un unico contesto integra l'ipotesi tipica del reato in parola e non già l'ipotesi di reato continuato e che il numero delle armi può rilevare soltanto ai fini della determinazione della pena (Sez. 1, n. 12616 del 27/06/1986, Agostini, rv. 174245; Sez. 1, n. 10683 del 21/06/1995, Giuffrida, rv. 202539) e tale orientamento appare meritevole di ulteriore conferma, pur in presenza di pronunciamenti contrari, rimasti peraltro isolati, per i quali la detenzione di più armi, ove non sia frazionabile in modo da determinare una pluralità di azioni unificabili sotto il vincolo della continuazione, determina comunque una pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge, unificabili ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 1 (Sez. 5, n. 1353 del 13/03/2000, Fastoso, rv. 216610; Sez. 2, n. 15402 del 26/02/2004, Chiruzzi, rv. 228827). Ciò premesso, al fine di enucleare la regola giuridica idonea a disciplinare il caso in esame giova sottolineare la differenza che intercorre tra atti ed azione e considerare, nel contempo, la possibilità che una condotta sia costituita da più atti, quando essi siano caratterizzati dalla convergenza verso un unico scopo e dalla loro contestualità. Nel caso di specie la condotta di detenzione è unica, pur avendo contemporaneamente ad oggetto due armi, e costituisce un unico reato, così come avviene, ad esempio, per la detenzione di più dosi di sostanza stupefacente. Peraltro la stessa norma incriminatrice, cioè la L. 2 ottobre 1967, n. 895, art.2, prevede la detenzione di "armi", usando il plurale indeterminativo per indicare che il reato può avere ad oggetto indifferentemente una sola o più armi;
circostanza, quindi, che lungi dal configurare altrettanti reati autonomi, può soltanto influire sulla determinazione concreta della pena, come ripetutamente affermato da questa Sezione con le sentenze già citate. La sentenza va pertanto annullata, senza rinvio, nella parte in cui ha trovato applicazione l'art. 81 c.p., ed in seguito a ciò va altresì rideterminata la pena inflitta, deducendo, da quella impugnata, l'effetto portato dall'aumento per la continuazione così come indicato dal giudice a quo. Da ciò consegue, altresì, l'assorbimento del terzo motivo di doglianza, relativo alla pena.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e ridetermina la pena in mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008