Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva considerato quale parametro per il calcolo dell'indennizzo un termine massimo della custodia cautelare pari ad anni nove ai sensi dell'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.)
Commentari • 2
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Rassegna giurisprudenziale Riparazione dell'errore giudiziario (art. 643) Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze – ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali …
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 29965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29965 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 925
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 37050/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IJ DE, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del 28/02/2013 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udite le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di giudizio di rinvio, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di IJ DE della somma complessiva di Euro 42.165,00, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 10 marzo 2002 all'8 marzo 2003.
2. Per la cassazione dell'ordinanza impugnata, ricorre IJ DE, tramite il difensore di fiducia, deducendo:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 3 Cost. e degli artt. 303 e 315 c.p.p., nonché per illogicità della motivazione su di un punto decisivo del procedimento.
Si assume che, ad una corretta affermazione di principio circa l'esistenza del diritto alla riparazione, è seguita da parte della Corte lagunare un'errata individuazione dei termini per la determinazione della prestazione pecuniaria riconosciuta in favore del ricorrente.
Siccome la decisione in ordine al quantum indennizzabile deve essere parametrata, secondo il ricorrente, in applicazione dell'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), che individua espressamente il termine massimo di custodia cautelare in anni sei, termine che espresso in giorni si presta a fungere da divisore all'importo massimo indennizzabile stabilito in Euro 516.456,90 dall'art. 315 c.p.p., comma 2, si ricava, da questa operazione aritmetica, la base risarcitoria giornaliera di Euro 235,82 per la detenzione in carcere e di Euro 117,91 per la detenzione cautelare domiciliare. Viceversa, secondo il ricorrente, la Corte veneziana ha affermato, senza fondamento, che il termine di durata massima per la custodia cautelare è stabilito dalla legge in nove anni, giungendo di conseguenza a calcolare erroneamente l'indennizzo nell'importo di Euro 150 per giorno di detenzione anziché in euro 235,82 (primo motivo);
2) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo del procedimento.
Si osserva come la difesa avesse prospettato la sussistenza di circostanze che legittimavano la personalizzazione dell'indennizzo spettante al ricorrente, il quale era stato recluso per sei mesi in un paese a lui straniero, senza il conforto di alcuno dei suoi congiunti, ed aveva subito gli effetti della risonanza mediatica che ebbe all'epoca il fatto delittuoso per il suo coinvolgimento del tutto involontario nella triste vicenda giudiziaria. Da ciò, sui deduce anche il difetto di motivazione dell'impugnata ordinanza, non essendo stata affrontata alcuna delle considerazioni proposte nel ricorso in ordine alle peculiari condizioni soggettive del ricorrente.
Si rileva come, pur non essendo necessario che il Giudice si dilunghi in una puntigliosa confutazione degli argomenti prospettati nel ricorso, la struttura argomentativa del provvedimento impugnato risulta sul punto gravemente lacunosa, ne' il giudizio complessivamente offerto sarebbe tale da supplire alla carente motivazione in proposito (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. I motivi di gravame, essendo tra di loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
La Corte territoriale è partita dal presupposto che l'equa riparazione consiste in un indennizzo, e non in un risarcimento, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria: l'istituto di cui agli artt. 314 c.p.p. e segg., scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile e si deve attuare con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, che nella fattispecie non presentano, secondo la Corte del merito, particolarità di sorta in relazione alle ordinarie condizioni personali, di salute e di età del ricorrente.
Tenuto poi conto che il limite normativo della somma utilizzabile è attualmente quello di 516.456,90 Euro, mentre il parametro da prendere in considerazione agli effetti della quantificazione nummaria è costituito dal rapporto fra il tempo della durata della privazione della libertà personale e la somma massima posta a disposizione dal legislatore, solo sussidiariamente il giudice può valutare altre situazioni specifiche al fine di adattare la quantificazione al caso concreto.
Ciò posto, la Corte di appello ha tuttavia ritenuto che la durata massima della custodia cautelare fissata per legge è di nove anni, di tal che, rapportando il tetto massimo indennizzabile per il numero di giorni che compongono tale periodo massimo si ottiene un quantum giornaliero di Euro 157,00 che costituisce quindi il punto medio di partenza per il calcolo della somma indennizzabile. Secondo la Corte di appello, non essendovi nella fattispecie ragioni per discostarsi dalla misura del parametro giornaliero massimo dell'indennizzo riconosciuto pro die (150 Euro per ogni giorno di custodia in carcere e di 75 Euro ogni giorno di custodia domiciliare ingiustamente sofferti), al ricorrente andava liquidato un importo pari Euro 30.015,00 (150 x 201) per il periodo di custodia cautelare sofferto in carcere dal 10 marzo 2002 al 26 settembre 2002 e di Euro 12.150 (75 x 162) per l'ulteriore periodo sofferto in regime di custodia domiciliare, per un totale di Euro 42.165,00. 3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo fissato dall'art. 315 c.p.p., comma 2, e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001. Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975). Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno chiarito come uno dei tratti caratteristici dell'istituto sia costituito dal fatto che la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa, non potendosi accollare all'interessato l'onere di provare nel suo preciso ammontare il pregiudizio sofferto. Ciò ha indotto il legislatore a non prescrivere l'adozione di rigidi protocolli, lasciando al giudice ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto sia pure nei limiti della ragionevolezza e della coerenza.
Ne consegue che il dato di partenza della valutazione indennitaria risulta costituito dal parametro aritmetico determinato dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo (Euro 516.456,90 di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2) e il termine massimo (di sei anni) della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, e non invece, come in contrario ha ritenuto la Corte territoriale, il termine (di nove anni) di cui art. 304 c.p.p., comma 6. Ciò in quanto i fatti che giustificano il superamento dei termini ordinari di custodia cautelare, pur rientrando, come le proroghe previste dall'art. 305 c.p.p., nella fisiologia del processo, rivestono carattere di eccezionalità e riguardano un ridotto numero di casi, sicché estenderne indiscriminatamente la valenza radicherebbe un contrasto proprio con il principio equitativo che governa l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione e che deve garantire anche un trattamento tendenzialmente paritario, sulla base dell'id quod plerumque accidit, tra tutti i casi accomunati dal medesimo pregiudizio costituito dall'ingiusta restrizione della libertà personale in senso stretto.
Quest'ultima esigenza risulterebbe inevitabilmente e logicamente frustrata se il termine di riferimento fosse individuato sul parametro cronologico dei casi eccezionali (nove anni) che, in quanto tale e verificandosi in limitatissime fattispecie, contaminerebbe il criterio ordinario, e dunque più comune, di calcolo (sei anni) e che sarebbe invece statisticamente configurabile nella stragrande maggioranza dei casi.
Siccome poi alla liquidazione dell'indennizzo si deve procedere entro il tetto massimo del quantum liquidabile, vanno tuttavia apprezzate, nel rispetto di tale limite, e non pretermesse, tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato.
Se infatti il giudice è vincolato, nel liquidare l'indennità, esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, non incontra limiti quanto alla determinazione finale dell'indennizzo, fornendo il parametro aritmetico solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata, sempre nel rispetto del limite di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto.
Questa Corte ha precisato infatti che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4^, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).
4. La Corte di appello ha dunque errato nel liquidare, come fondatamente lamenta il ricorrente, la somma complessiva in Euro 42.165,00 per aver effettuato il calcolo utilizzando, senza peraltro spiegarne le ragioni, un parametro eccezionale (la durata della detenzione di cui all'art. 304 c.p.p., comma 6, pari a nove anni) e non il parametro ordinario (la durata della detenzione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, pari a sei anni); ne' ha fornito una congrua motivazione circa le ragioni per le quali gli ulteriori pregiudizi lamentati dal ricorrente, per invocare un aumento della quantum indennizzabile, non giustificherebbero una implementazione dell'indennizzo rivendicato, posto il richiamo, ex art. 315 c.p.p., comma 3, delle disposizioni in materia di errore giudiziario (artt. 643 c.p.p. e segg.), quanto agli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della decisione in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse "voci di danno" elencate dall'art. 643 c.p.p.. 5. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per la rideterminazione del parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, costituito dal rapporto tra il tetto massimo indennizzabile, di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2 e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), nonché -previa valutazione delle specificità,
positive o negative, del caso di specie - per un congruo apprezzamento circa l'opportunità di integrare o meno il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2014