Art. 27. (Organi dell'Ente di previdenza e assistenza
per i consulenti del lavoro) 1. Gli organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) l'assemblea dei delegati;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei sindaci.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.
per i consulenti del lavoro) 1. Gli organi dell'Ente sono:
a) il presidente;
b) l'assemblea dei delegati;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei sindaci.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.