TAR Parma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 187
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma

    Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che la sentenza del giudice ordinario non è stata eseguita nonostante la notifica e il suo passaggio in giudicato, e l'Amministrazione non si è costituita per contestare l'inadempimento.

  • Rigettato
    Domanda di esecuzione delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario

    Il Tribunale ritiene che il credito per le spese di lite sia personale ed esclusivo dell'avvocato antistatario, unico legittimato a chiedere l'esecuzione del relativo giudicato. Poiché l'avvocato non si è costituito in proprio, la domanda relativa alle spese di lite è inaccoglibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 187
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 187
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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