Decreto cautelare 27 novembre 2025
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3184 del 2025, proposto da
Ditta Ecoservice di Santarelli Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B71D15CA80, rappresentata e difesa dall'avvocato Ruggero Benvenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Asl To5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Zucca e Adelaide Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Promo Rigenera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 14.10.2025, notificata in data 15.10.2025 di aggiudicazione e affidamento della fornitura di cartucce, toner e materiale di consumo per stampanti di cui alla gara indetta con deliberazione n.339 del 28.05.2025 alla Promo Rigenera S.r.l., nonché di ogni atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata Promo Rigenera S.r.l. e dell’intimata Azienda Sanitaria Locale Asl To5;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata il 27.2.2026 con cui le parti ricorrente e resistente hanno congiuntamente dichiarato che l’interesse alla decisione nel merito del ricorso è venuto meno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 627/2025, ha ritenuto il ricorso assistito da una favorevole prognosi di accoglimento e sospeso gli atti gravati;
Atteso che, con nota a firma congiunta depositata il 24.2.2026, la ditta ricorrente e l’Azienda sanitaria intimata hanno chiesto a questo Tribunale di definire la controversia con pronuncia di improcedibilità a spese compensate, dichiarando che l’interesse alla decisione nel merito della causa è medio tempore venuto meno per effetto dell’accordo transattivo tra le stesse stipulato il 20.2.2026;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Valutato equo compensare le spese di lite tra tutte le parti costituite, alla luce del citato, espresso accordo sul punto tra la ditta ricorrente e l’Amministrazione resistente, fermo restando quanto già liquidato in ordine alle spese del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UC, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | AN UC |
IL SEGRETARIO