Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 31/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Amati, con domicilio eletto presso il suo studio in La Spezia, via Giacomo Doria 3;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
per l'annullamento
della revoca del nulla osta all''ingresso di OU EL disposto dallo Sportello Unico per l''Immigrazione in data 29 gennaio 2025, codice pratica -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 marzo 2025 e depositato il successivo 31 marzo 2025, il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In data 11 novembre 2024 la Prefettura di La Spezia ha emesso un preavviso di revoca del nulla osta all’ingresso, adducendo la carenza della dichiarazione di ospitalità. In data 15 novembre 2024 la consulente del lavoro che ha curato la pratica di ingresso del lavoratore ha trasmesso la dichiarazione di ospitalità vidimata dalla Questura di La Spezia e l’attestazione del Comune di La Spezia di idoneità dell’alloggio dell’ospitante.
Disattendendo tali deduzioni, con provvedimento del 29 gennaio 2025, l’Amministrazione ha revocato il nulla osta.
3. Impugnando tale atto il ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 22, co. 5- quater del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per mancanza dei presupposti della revoca, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza; la violazione delle garanzie procedimentali in quanto la comunicazione di avvio non era sufficientemente precisa ed era stato concesso un termine irragionevolmente breve per il riscontro.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2025, con ordinanza della Prima Sezione,-OMISSIS-, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Il primo motivo merita positivo apprezzamento.
Nel caso di specie risulta dalle evidenze in atti (doc. 4 ricorrente) che il preavviso di revoca della Prefettura è stato tempestivamente riscontrato dalla consulente del lavoro che ha curato la pratica di ingresso del ricorrente. In particolare, con email del 15 novembre 2024, quest’ultima ha trasmesso la dichiarazione di ospitalità vidimata dalla Questura di La Spezia e l’attestazione del Comune di La Spezia del 29 ottobre 2024, di idoneità dell’alloggio dell’ospitante.
Vero è che la dichiarazione di ospitalità non è completa nel campo relativo all’indirizzo, ma lo stesso poteva essere univocamente desunto dall’attestazione di idoneità abitativa rilasciata dal Comune, ove l’indirizzo è indicato, assieme agli estremi catastali dell’immobile; peraltro, tale documento riporta esplicitamente la circostanza che il certificato è stato richiesto ai fini dell’utilizzo nella pratica del ricorrente.
4.2. Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non ricorressero i presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca.
4.3. Atteso il carattere assorbente della censura, si può prescindere dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca.
6. Le spese seguono la soccombenza ma, considerato che la revoca è fondata su una carenza documentale, ancorché formale e pienamente superabile, possono essere compensate per metà e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa per metà le spese di lite e per la restante parte le pone a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 1.000,00 (mille,00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP AR, Presidente
LI ET, Primo Referendario
LA PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PI | EP AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.