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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. FR MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4138 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Perna, presso il cui studio a Monreale (PA), via
Venero n. 23, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Crini, presso il cui studio a Belmonte Mezzagno
(PA), via Don Pino Puglisi n. 157/A, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/03/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a Palermo il 08/07/2002 e di avere generato quattro Controparte_1 figli nata in data [...], , nato il [...] nonché Persona_1 Persona_2
e nati il 10/05/2011, ha chiesto la pronuncia della separazione, Per_3 Per_4
l'affidamento condiviso dei figli minori con dimora presso di sé e diritto di visita paterno e la previsione di un assegno complessivo di € 1.200,00 al mese, di cui € 1.000,00 a titolo di
1 contributo per il mantenimento dei quattro figli ed € 200,00 per il mantenimento della stessa.
In data 26/07/2024 si è costituito in giudizio , il quale ha aderito alla Controparte_1 domanda di status, chiedendo, tuttavia, l'addebito della separazione alla ricorrente per violazione del dovere di fedeltà, il collocamento prevalente della prole presso di sé,
l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno di € 600,00 al mese per il mantenimento dei figli.
All'udienza del 05/03/2025 sono stati ascoltati i coniugi ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Dopodiché, con ordinanza del 31/03/2025 il Giudice delegato ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c., disponendo:
- l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Persona_2 Per_3 Per_4 genitori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva;
- l'assegnazione della casa coniugale sita a Ficarazzi (PA), via Largo Torre n. 30, alla ricorrente, genitore collocatario della prole minorenne;
- la previsione a carico di di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 900,00 al mese, di cui € 600,00 per i tre figli minori, € 150,00 per la figlia maggiorenne e non indipendente ed € 150,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole.
Tali statuizioni sono state adottate sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“considerato che, alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle emergenze processuali, va previsto, in ossequio ai principi di diritto, l'affidamento congiunto dei tre minori ad entrambi
i genitori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo accordi che saranno liberamente stretti dalle parti, tenuto conto degli impegni di lavoro del resistente e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli, ovvero, in caso di disaccordo, nei 15 giorni di permanenza del a Palermo, il martedì ed il giovedì CP_1 dall'uscita dal lavoro sino alle 21,30 nonché il week end dalle ore 14:00 del sabato sino alle ore 21,30 della domenica;
rilevato che la casa coniugale, condotta in locazione, deve essere assegnata alla ricorrente, genitore collocatario della prole minorenne;
considerato che
, sulla scorta della documentazione depositata e delle dichiarazioni delle parti, risulta quanto segue:
- la ricorrente ha dichiarato “io ho la terza media, nel 2023 ho lavorato presso l'hotel
AR ma solo per sei mesi, per la stagione, come cameriera;
dopo questo lavoro ho
2 percepito la Naspi;
mi sono informata presso un Caf e mi è stato detto che fin quando non ho
l'omologa della separazione non potrò accedere a benefici come l'ADI; ho quattro figli da mantenere, perché anche la grande non lavora”;
- dagli estratti conto risultano due accrediti di € 356,77 e € 501,61 come “indennità
Naspi…”; verosimilmente, dopo la pronuncia della separazione, la ricorrente potrà accedere al beneficio dell'assegno di inclusione;
la stessa è comunque dotata di capacità lavorativa specifica;
- il resistente è dipendente della ditta con la mansione Controparte_2 di autista;
all'udienza ha dichiarato: “vivo a Palermo da mia madre in viale Michelangelo, mentre i bambini con la mamma vivono a Ficarazzi;
quindi, il mio obiettivo è prendere una casa più vicina a loro, ad esempio a Villabate o Bagheria, perché i bambini vanno a scuola là; io prendo come stipendio di base 1.600,00 euro, più durante i periodi di trasferta altri
600,00 euro, che sarebbero 40,00 euro al giorno, ma con questi ci pago anche i pranzi e le cene perché non abbiamo alcun sussidio;
ho a carico diverse spese, tra cui: 2.200,00 per il dentista per mio figlio, di cui ho già pagato 600,00 euro;
poi ho 500,00 euro mensili di pignoramento per un finanziamento che avevamo fatto quando stavamo insieme;
sto ancora pagando la macchina che avevamo comprato 4 anni fa e pago 230,00 euro al mese fino a luglio di questo anno”
- dai modelli 730 per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 risulta un reddito complessivo lordo rispettivamente di € 22.617,00 (con imposta netta di 0), di € 22.876,00 (con imposta netta di € 1.509,00) e di € 24.726,00 (con imposta netta di € 3.672,00);
- dall'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione del 12/12/2023 risulta un debito nei confronti dell' di € 70.807,38 e dalle due buste paga prodotte dalla Controparte_3 ricorrente risulta la trattenuta per il suddetto pignoramento rispettivamente di € 320 e di €
485; rilevato che il canone di locazione della casa coniugale ammonta ad € 620,00 al mese
(circostanza non documentata, ma pacifica tra le parti) e sarà a carico della ricorrente, quale assegnataria della casa coniugale, oltre che intestataria del contratto di locazione;
rilevato che l'Assegno unico per i figli ammonta ad € 700,00 circa e dovrà essere percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno, in quanto entrambi genitori affidatari dei minori;
rilevato che, alla luce dei superiori elementi, ovvero dei redditi da lavoro del resistente, degli oneri gravanti sul medesimo, del canone di locazione a carico della ricorrente, della percezione da parte di entrambi della metà dell'Assegno unico e dei tempi di permanenza dei
3 figli con i genitori, va posto in via provvisoria ed urgente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla resistente un assegno complessivo € 900,00 al mese, di cui € 600,00 per i tre figli minori, € 150,00 per la figlia maggiorenne e non indipendente ed € 150,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole”.
Con la medesima ordinanza è stata rigettata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente vertente su circostanze superflue, non contestate ovvero irrilevanti ai fini della decisione ed è stato previsto l'onere per le parti di integrare la documentazione.
L'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. non è stata reclamata.
Con decreto del 22/11/2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire la controversia “alle stesse condizioni dell'ordinanza emessa il 31/03/2025 ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., con compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato.
Pertanto, la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto alle altre domande, entrambe le parti hanno aderito alle condizioni della proposta conciliativa del 22/11/2025, che il Collegio condivide, essendo conformi alla legge ed all'interesse della prole.
L'esito e la natura della lite comporta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/08/1982 ( ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 24/05/1977 ( ), alle condizioni della proposta conciliativa del C.F._2
Giudice delegato, accettata da entrambe le parti, come riportate in parte motiva.
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
c) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3
4 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 84, p. II, serie A, dell'anno 2002).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA RI FR MI
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