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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI ST, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 162/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1164/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020169022038784000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020169022038784000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020169022038784000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040149468426000 IRAP 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti
Resistente/Appellato: si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 020169022038784000, notificata al sig. Ricorrente_1 in data 18.01.2017, impugnata con riguardo alle cartelle n. 11020040149468426000, n. 11020050007664938000 e n. 11020090013773952000. Rispetto a tali cartelle, la sentenza di primo grado ha ritenuto inesistente la costituzione dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro, conseguentemente non prendendo in considerazione la documentazione prodotta da Agenzia delle
Entrate Riscossione: da qui, stante il ritenuto difetto di prova di notifica delle menzionate cartelle,
l'annullamento delle stesse.
In sede di appello, proposto da ADER in relazione alla sola cartella 11020040149468426000 (le cartelle
11020050007664938000 e 11020090013773952000 erano state annullate, nelle more del giudizio, ex art. 4 D.L. n.119/18), veniva ritenuta regolare la costituzione dell'agente della riscossione. Nel merito, i giudici di II grado affermavano che “non risulta provata l'interruzione del temine prescrizionale con rituale notifica della residua cartella oggetto dell'odierno giudizio”, così confermando la sentenza di primo grado.
Proposto ricorso in Cassazione, la Suprema Corte con ordinanza n. 30820/2023, ribadita la natura quinquennale del termine di prescrizione quanto alle sanzioni, ha accolto il ricorso di ADER in ordine al mancato riconoscimento della possibile efficacia interruttiva della prescrizione di atto notificato in precedenza (atto, peraltro, non identificato nell'ordinanza di rinvio della Cassazione).
Il presente giudizio, pertanto, rispetto al quale Agenzia delle Entrate Riscossione si pone come appellante sostanziale (avendo il sig. Ricorrente_1 riassunto il giudizio), prosegue per la valutazione dell'interruzione della prescrizione del tributo portato nella cartella n. 11020040149468426000.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
La presente vicenda riguarda, dopo molteplici vicende giudiziarie, l'intimazione di pagamento n.
11020169022038784000, notificata in data 18.01.2017, limitatamente alla cartella esattoriale n.
11020040149468426000.
Rispetto a tali atti, dalla lettura dell'ordinanza di rimessione in uno con i motivi di ricorso in Cassazione di
ADER, si desume che la Cassazione ha accolto i motivi di ricorso afferenti al mancato esame della regolarità della notifica della cartella n. 11020040149468426000 in data 20 maggio 2005 a familiare convivente e della successiva intimazione di pagamento notificata in data 22 novembre 2013 quale atto interruttivo.
Ebbene, pur tenendo conto della ritualità della notifica delle plurime intimazioni di pagamento avvenuta nel 2013, ciò che difetta è il minimo essenziale collegamento tra tali intimazioni e la prodromica cartella di pagamento notificata nel 2005. Infatti, pur considerato che l'originale dell'intimazione di pagamento veniva consegnato al destinatario e che, pertanto, l'agente della riscossione può provare la ritualità della notifica di una cartella anche senza il deposito di tale cartella, cionondimeno resta necessaria l'esistenza, all'interno della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, del riferimento all'atto notificato. Ciò significa, per citare la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da DE, che “la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione, in ogni relata, del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali” (Cass. n. 33135/2023).
Così chiarito il contesto di riferimento, in punto di fatto va osservato che ADER ha prodotto le relate di notifica delle intimazioni di pagamento le quali, correttamente, contengono il riferimento agli atti notificati.
Ciò che invece difetta del tutto è il contenuto di tali atti di intimazione, non potendo in alcun modo collegare gli stessi ai tributi la cui prescrizione sarebbe stata interrotta.
Questo collegamento, che era onere di DE offrire dovendo dare prova, in tutti i suoi elementi, dell'avvenuta rituale interruzione della prescrizione, non può certo essere rimesso alla mera stampata di una schermata telematica nella quale si evidenzia il collegamento tra un certo atto di intimazione ed una determinata cartella esattoriale: si tratta di un mero atto interno, privo di qualunque attestazione di conformità ed ancor prima di minima attendibilità (si tratta, banalmente, di un documento che potrebbe essere formato agevolmente con qualunque programma di video scrittura).
L'appello, pertanto, non può essere accolto dovendo riconoscersi l'effettiva prescrizione dei crediti oggetto di contenzioso.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate per il presente grado di appello in euro 2.000,00 oltre a rimborso spese, Iva e Cpa ed in euro
2.200, oltre ai medesimi accessori per il giudizio in Cassazione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI ST, Relatore
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 162/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1164/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020169022038784000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020169022038784000 IVA-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020169022038784000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020040149468426000 IRAP 2000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti
Resistente/Appellato: si richiama agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 020169022038784000, notificata al sig. Ricorrente_1 in data 18.01.2017, impugnata con riguardo alle cartelle n. 11020040149468426000, n. 11020050007664938000 e n. 11020090013773952000. Rispetto a tali cartelle, la sentenza di primo grado ha ritenuto inesistente la costituzione dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro, conseguentemente non prendendo in considerazione la documentazione prodotta da Agenzia delle
Entrate Riscossione: da qui, stante il ritenuto difetto di prova di notifica delle menzionate cartelle,
l'annullamento delle stesse.
In sede di appello, proposto da ADER in relazione alla sola cartella 11020040149468426000 (le cartelle
11020050007664938000 e 11020090013773952000 erano state annullate, nelle more del giudizio, ex art. 4 D.L. n.119/18), veniva ritenuta regolare la costituzione dell'agente della riscossione. Nel merito, i giudici di II grado affermavano che “non risulta provata l'interruzione del temine prescrizionale con rituale notifica della residua cartella oggetto dell'odierno giudizio”, così confermando la sentenza di primo grado.
Proposto ricorso in Cassazione, la Suprema Corte con ordinanza n. 30820/2023, ribadita la natura quinquennale del termine di prescrizione quanto alle sanzioni, ha accolto il ricorso di ADER in ordine al mancato riconoscimento della possibile efficacia interruttiva della prescrizione di atto notificato in precedenza (atto, peraltro, non identificato nell'ordinanza di rinvio della Cassazione).
Il presente giudizio, pertanto, rispetto al quale Agenzia delle Entrate Riscossione si pone come appellante sostanziale (avendo il sig. Ricorrente_1 riassunto il giudizio), prosegue per la valutazione dell'interruzione della prescrizione del tributo portato nella cartella n. 11020040149468426000.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
La presente vicenda riguarda, dopo molteplici vicende giudiziarie, l'intimazione di pagamento n.
11020169022038784000, notificata in data 18.01.2017, limitatamente alla cartella esattoriale n.
11020040149468426000.
Rispetto a tali atti, dalla lettura dell'ordinanza di rimessione in uno con i motivi di ricorso in Cassazione di
ADER, si desume che la Cassazione ha accolto i motivi di ricorso afferenti al mancato esame della regolarità della notifica della cartella n. 11020040149468426000 in data 20 maggio 2005 a familiare convivente e della successiva intimazione di pagamento notificata in data 22 novembre 2013 quale atto interruttivo.
Ebbene, pur tenendo conto della ritualità della notifica delle plurime intimazioni di pagamento avvenuta nel 2013, ciò che difetta è il minimo essenziale collegamento tra tali intimazioni e la prodromica cartella di pagamento notificata nel 2005. Infatti, pur considerato che l'originale dell'intimazione di pagamento veniva consegnato al destinatario e che, pertanto, l'agente della riscossione può provare la ritualità della notifica di una cartella anche senza il deposito di tale cartella, cionondimeno resta necessaria l'esistenza, all'interno della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, del riferimento all'atto notificato. Ciò significa, per citare la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata da DE, che “la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione, in ogni relata, del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali” (Cass. n. 33135/2023).
Così chiarito il contesto di riferimento, in punto di fatto va osservato che ADER ha prodotto le relate di notifica delle intimazioni di pagamento le quali, correttamente, contengono il riferimento agli atti notificati.
Ciò che invece difetta del tutto è il contenuto di tali atti di intimazione, non potendo in alcun modo collegare gli stessi ai tributi la cui prescrizione sarebbe stata interrotta.
Questo collegamento, che era onere di DE offrire dovendo dare prova, in tutti i suoi elementi, dell'avvenuta rituale interruzione della prescrizione, non può certo essere rimesso alla mera stampata di una schermata telematica nella quale si evidenzia il collegamento tra un certo atto di intimazione ed una determinata cartella esattoriale: si tratta di un mero atto interno, privo di qualunque attestazione di conformità ed ancor prima di minima attendibilità (si tratta, banalmente, di un documento che potrebbe essere formato agevolmente con qualunque programma di video scrittura).
L'appello, pertanto, non può essere accolto dovendo riconoscersi l'effettiva prescrizione dei crediti oggetto di contenzioso.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate per il presente grado di appello in euro 2.000,00 oltre a rimborso spese, Iva e Cpa ed in euro
2.200, oltre ai medesimi accessori per il giudizio in Cassazione.