Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2025, proposto da
IN TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Scolamiero e Sergio Guadagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della emissione della sentenza n. 14311/2013 del Tribunale di Napoli, non opposta e passata in cosa giudicata, relativa alla causa recante R.G. 9568/2012, con la quale si condannava il Dicastero al pagamento delle somme oggetto della sentenza, ovvero provvedere alla nomina di un commissario ad acta che ottemperi al pagamento, nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore ritardo del Ministero della Salute nell'eseguire la sentenza; con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, in favore dei procuratori distrattari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 7 novembre 2025 e depositato il successivo 10 novembre 2025, TI IN ha adito questo Tribunale ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza n. 14311/2013, emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro.
Il predetto titolo giudiziale, reso nel giudizio iscritto al n. 9568/2012 R.G. Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.130,20, oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di rivalutazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 1, della L. n. 210/1992 (comprensivo dell'indennità integrativa speciale) per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2011.
La sentenza è stata ritualmente notificata in forma esecutiva al Ministero resistente tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 20 agosto 2013. Successivamente, con certificazione del 10 ottobre 2025, la Cancelleria del Tribunale di Napoli ha attestato il passaggio in giudicato della decisione per mancata impugnazione.
Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso di un considerevole lasso di tempo, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Ha inoltre prodotto un atto di costituzione in mora, inviato tramite raccomandata A/R in data 13 dicembre 2016, volto a interrompere i termini di prescrizione del credito.
Stante la perdurante inerzia, ha proposto il presente ricorso per l'ottemperanza, chiedendo che venga ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato e che, in caso di ulteriore inadempimento, venga nominato un Commissario ad acta. Ha altresì richiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio in data 14 novembre 2025, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito e sostenendo, nel merito, che parte delle somme richieste sarebbero state corrisposte dalla Regione, riservandosi di verificare il pagamento delle restanti mensilità.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Sulla ricevibilità e ammissibilità del ricorso
Il ricorso è ricevibile e ammissibile. La parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio previsto dall'art. 114, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, depositando copia digitale con attestazione di conformità della sentenza n. 14311/2013 del Tribunale di Napoli, la prova della notifica in forma esecutiva avvenuta in data 20.08.2013 e la relativa certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria in data 10.10.2025.
Sussiste, inoltre, la condizione di proponibilità dell'azione. L'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza, num. 4689 del 2023). Tale norma, pur riferendosi all'esecuzione forzata, è pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza, che costituisce uno strumento di esecuzione del giudicato nei confronti della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, la sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 20 agosto 2013, mentre il presente ricorso è stato notificato il 7 novembre 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Sull'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente è palesemente infondata e deve essere respinta. L'azione di ottemperanza (actio iudicati) si prescrive nel termine di dieci anni, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo. Nel caso di specie, il termine decennale è stato efficacemente interrotto dalla formale richiesta di pagamento e costituzione in mora inoltrata dal difensore del ricorrente al Ministero della Salute con raccomandata A/R del 13 dicembre 2016. Tale atto, contenendo una chiara intimazione di pagamento, costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., un nuovo periodo di prescrizione decennale ha iniziato a decorrere dalla data di ricezione di tale atto. Pertanto, al momento della notifica del presente ricorso (7 novembre 2025), il diritto del ricorrente a ottenere l'esecuzione del giudicato non era in alcun modo estinto per prescrizione.
2.2. Sull'inadempimento dell'Amministrazione
L'inadempimento del Ministero della Salute rispetto all'obbligo scaturente dalla sentenza n. 14311/2013 è palese e ingiustificato. Secondo un principio generale in materia di obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, a fronte della puntuale allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'integrale estinzione del debito sancito dal giudice del lavoro. Le generiche affermazioni circa un presunto pagamento parziale ad opera della Regione e la riserva di ulteriori verifiche, non supportate da idonea documentazione contabile, sono del tutto insufficienti a contrastare la pretesa creditoria.
Di conseguenza, stante la perdurante e ingiustificata inerzia, deve essere ordinato al Ministero della Salute di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 14311/2013 entro un termine congruo, che si stima in 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute o un funzionario all'uopo delegato il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell'espletamento dell'incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione dell’avvenuto pagamento mediante invio di relazione secondo le modalità prescritte (PAT).
Infine va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che "L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile").
3.Sulle spese di giudizio
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia. Le spese, come liquidate, devono essere distratte in favore dei difensori del ricorrente, avv.ti Michele Scolamiero e Sergio Guadagni, che si sono dichiarati antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%), da distrarsi in favore degli avvocati Michele Scolamiero e Sergio Guadagni, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | RI BR |
IL SEGRETARIO