Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.