Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Ordinanza collegiale 25 giugno 2025
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21260 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21260/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05686/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2025, proposto da
Patronato AS, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Allegra e Silvia Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Allegra, in Roma, via Valadier, 53;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
nei confronti
Inps, Inail, Anmil, Acli, Inca, Inas, Ital, Enapa, 50&Più Enasco, Epaca, Epasa - Itaco, Inac, Inapa, Encal - Cisal, Epas, A.C.A.I. - E.N.A.S., Enac, Inpal, Labor, Sbr, Se.N.A.S., Inapi, Inpas, E.N.A.S.C., Epac, Tutela Previdenziale, non costituiti in giudizio;
Inps, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inail, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Favata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22/2025;
nonché per la condanna
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al pagamento delle somme dovute a titolo di finanziamento, per l’attività effettivamente svolta nel periodo di riferimento del decreto n. 22/25 impugnato, sia per la prima anticipazione dell’annualità 2024 sia per le somme ancora non pagate per i saldi degli anni 2016, 2018, 2019 e 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa NN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2025 e depositato il successivo 9 maggio, il Patronato AS ha impugnato il decreto n. 22/2025, con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) ha quantificato gli importi spettanti ai patronati quale prima anticipazione relativa all’annualità 2024, che - attesa la mancata trasmissione dei “dati accertati, relativi all’annualità 2024, necessari ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 193/2008, per la valutazione dell’attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e assistenza sociale ai fini del finanziamento” da parte degli ispettorati territoriali del lavoro e da parte dei servizi ispettivi delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Siciliana - sono stati determinati utilizzando, come criterio, le “risultanze relative all’organizzazione e all’attività svolta nell’anno 2021 dagli Istituti di patronato - annualità più recente per la quale si dispone della pressoché totalità dei dati verificati, trasmessi dai soggetti a ciò deputati - riparametrate valutando in egual misura sia le percentuali di incremento/decremento fra il 2021 e il 2023 dei dati relativi all’attività dei Patronati comunicati dagli Enti previdenziali che le percentuali di incremento/decremento tra il 2021 e il 2023 dei dati relativi all’attività dichiarata dai Patronati stessi” (cfr. Tabella A del decreto gravato);
b) nel rilevare “la necessità di procedere al recupero delle restanti somme eccedenti derivanti dai […] decreti di riparto per le annualità 2016, 2018, 2019 e 2020, nonché di provvedere alla contestuale ridistribuzione in favore di tutti gli altri Patronati aventi diritto” e al dichiarato “fine di preservare la funzionalità degli Istituti di patronato interessati, suscettibile di essere compromessa da un recupero in un’unica soluzione” , ha disposto:
b1) il graduale recupero di tali somme, iniziando dalle annualità meno recenti e ripartendo detto recupero in più anni, “in relazione all’entità dell’eccedenza e delle somme da erogare a titolo di prima anticipazione 2024 e, in ogni caso, fino a un massimo del 10 per cento della quota attribuita per la prima anticipazione 2024” (con l’eccezione dell’annualità 2020 per il recupero delle cui eccedenze si procede nella misura massima del 7 per cento della predetta quota, “in ragione dell’eccezionalità degli eventi conseguenti all’emergenza Covid-19” );
b2) la contestuale redistribuzione, in favore dei patronati aventi diritto a ricevere somme non ancora liquidate, sulla base di una percentuale (diversa per ciascun anno), ottenuta “rapportando l’importo recuperato [con il medesimo decreto n. 22/2025] alla somma erogata in eccesso” in relazione a ognuna delle quattro annualità (2016, 2018, 2019, 2020).
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
- “I) Viol. e Falsa Applicazione art. 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 e art. 13 del D.M. Lavoro 10 ottobre 2008 n. 193. Eccesso di Potere. Sviamento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto dei Presupposti. Manifesta Ingiustizia. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio di sana e corretta amministrazione” - nel rilevare che, in base alla tabella A del decreto impugnato, al AS competerebbe una quota di riparto del fondo pari al 2,70% e una somma di euro 10.125.000, il ricorrente evidenzia che, in base ai dati trasmessi ufficialmente al Ministero per il 2023, la quota di propria spettanza sarebbe “notevolmente superiore” e pari al 3,082 %: sostiene, pertanto, che il Ministero avrebbe dovuto utilizzare, in luogo di quelli risalenti al 2021, i dati più aggiornati; in aggiunta, AS lamenta di essere stato penalizzato anche in conseguenza della decisione assunta dal Ministero di conferire rilievo ai dati meramente dichiarati da alcuni patronati; più nel dettaglio, per l’effetto delle autodichiarazioni di alcuni istituti, risulterebbe “alterata e diminuita in modo arbitrario” la quota spettante al ricorrente e la percentuale di attività allo stesso riferibile; in sintesi, le anticipazioni sarebbero state quantificate sulla base di criteri estranei alle norme: per un verso, i dati del 2021 sarebbero ormai superati da quelli del 2023 (regolarmente e tempestivamente comunicati dal AS al Ministero); per altro verso, l’ulteriore criterio - di riparametrazione dei “dati verificati” (del 2021) con i dati 2021/2023 comunicati dagli Enti previdenziali e dichiarati unilateralmente dai patronati - sarebbe anch’esso eccentrico rispetto alle norme e in contrasto con il principio del pagamento in base alle effettive quote di spettanza, fissato dal legislatore;
- “II) Viol. e Falsa Applicazione art. 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 e art. 13 del D.M. Lavoro 10 ottobre 2008 n. 193. Eccesso di Potere. Sviamento. Illogicità. Contraddittorietà. Difetto dei Presupposti. Manifesta Ingiustizia. Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione del principio di sana e corretta amministrazione” - si censura, inoltre, la decisione di pagare in ritardo e in misura percentualmente ridotta le somme ancora dovute al AS a titolo di saldo per le annualità 2016, 2018, 2019 e 2020, così come la scelta di condizionare il pagamento dei saldi in questione al graduale recupero delle somme liquidate in eccesso ad alcuni patronati (in passato), al fine “di preservare la funzionalità degli istituti […] interessati, suscettibile di essere compromessa da un recupero in un’unica soluzione” ; di tale scelta, beneficerebbero, invero, gli istituti già favoriti dagli (erronei) finanziamenti in eccesso, mentre resterebbe ignorato il legittimo interesse dei patronati che hanno svolto una maggior mole di attività a percepire il giusto finanziamento, nei tempi previsti dal legislatore;
- “III) Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 3 e 97 Cost. e art. 41 CEDU sul buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa e degli artt. 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 21 octies, del testo novellato dalla L. n. 15/2005, in ordine all’obbligo di motivazione del provvedimento. Viol. e Falsa Applica. Legge 152/01 e dm lavoro n. 193/2008. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto dei presupposti. Mancanza o insufficienza della motivazione del provvedimento” - le decisioni assunte sarebbero carenti di motivazione, in quanto non si evincerebbero dal provvedimento le relative ragioni, specie con riguardo all’interesse del ricorrente al pagamento immediato e integrale dei saldi;
- “IV) Violazione di legge, e, in particolare, degli artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Difetto di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento. Difetto dei presupposti. Manifesta ingiustizia” - pur incidendo direttamente su diritti garantiti al patronato ricorrente dalla legge, il decreto gravato sarebbe stato adottato senza che lo stesso patronato sia stato messo a conoscenza dell’avvio del relativo procedimento, dunque, in assenza di pubblicità e di comunicazione preventiva;
- “V) Violaz. e Falsa applicaz. Art. 2043 c.c.. Eccesso di Potere. Sviamento. Diritto al risarcimento del danno. Sviamento. Danno attuale e concreto. Colpa grave. Danno all’erario” - il ricorrente ribadisce che il Ministero avrebbe dovuto provvedere al pagamento dei saldi entro e non oltre il termine fissato dalla legge e coincidente con il 31 maggio del secondo anno successivo all’annualità in considerazione; per gli anni che vanno dal 2016 al 2020, il diritto del AS al pagamento sarebbe cristallizzato da tempo e incontrovertibile; cionondimeno, il Dicastero non avrebbe provveduto al pagamento nei tempi stabiliti, così arrecando al ricorrente un danno certo, liquido ed esigibile, oltreché ingiusto;
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso; con il medesimo atto, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito anche il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Si sono costituiti in giudizio altresì Inps e Inail.
4. Con ordinanza n. 3940/2025 - dato atto della produzione della prova della notifica del ricorso a tutti i patronati controinteressati -, ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, impregiudicata ogni questione, è stata fissata all’11 novembre 2025 l’udienza pubblica per la relativa trattazione.
5. Nel corso di tale udienza, il Collegio ha dato avviso alle parti ex art. 73 c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, limitatamente alla domanda di annullamento della parte del decreto n. 22/2025 (cfr. supra sub 1, lettera b) in cui circoscrive a una data percentuale annuale il recupero delle somme illo tempore erogate in eccesso ad alcuni patronati (a titolo di anticipazione per le annualità 2016, 2018, 2019 e 2020) e stabilisce modalità ( quantum e quando ) altrettanto graduali (e condizionate) di redistribuzione delle somme residue spettanti ad altri patronati (a titolo di saldo per le medesime annualità) e, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’art. 13, co. 1, l. n. 152/2001 stabilisce che: “Per il finanziamento delle attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale […] si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7” .
In attuazione di questa disposizione , è stato adottato il d.m. 10 ottobre 2008, n. 193, il cui art. 13 prevede quanto segue: “1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, si provvede con le seguenti modalità: a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all’articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge; b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma; c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b). 2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso” .
Dalle disposizioni appena riportate emerge come, una volta acquisiti e verificati i dati inerenti all’attività effettivamente svolta nell’anno di riferimento, il Ministero effettui la ripartizione definitiva (tenendo conto delle somme erogate a titolo di anticipazione).
2. Non coglie, pertanto, nel segno la censura articolata con il primo motivo di ricorso, nella parte in cui si appunta sulla scelta del Ministero intimato di utilizzare quale base di calcolo per il riparto della prima anticipazione relativa all’annualità 2024 i dati relativi all’annualità 2021, quale “annualità più recente per la quale si dispone della pressoché totalità dei dati verificati, trasmessi dai soggetti a ciò deputati” .
2.1. Per l’odierno ricorrente, la valutazione svolta dall’Amministrazione sarebbe incongrua, in quanto il AS avrebbe trasmesso correttamente e tempestivamente i dati aggiornati, relativi all’attività svolta nel 2023.
2.2. La prospettiva assunta dal ricorrente non merita condivisione, proprio in ragione di quanto argomentato dallo stesso patronato (cfr. p. 6, ricorso, laddove censura l’utilizzo di dati “asseritamente basati su mere dichiarazioni dei patronati” ).
2.3. Invero, le norme di settore non consentono al Ministero di effettuare il riparto delle somme dovute a titolo di anticipazione del finanziamento sulla sola base dei dati dichiarati dai patronati (e non verificati).
Lungi dal fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dei patronati, il meccanismo di finanziamento in esame, per come delineato dalla l. n. 152/2001 e dal d.m. n. 193/2008 (al quale, come si è detto, l’art. 13, co. 1, l. n. 152/2001 ha attribuito il compito di definire i “criteri di ripartizione” ), è presidiato da un articolato sistema di verifiche, che vede il coinvolgimento, a vario titolo, di diverse autorità di settore e che è reso altresì imprescindibile dalla natura stessa del fondo, che è unico e viene ripartito in termini percentuali tra tutti i patronati (cfr. sul punto, anche il precedente della Sezione, 7 luglio 2025, n. 13316).
È significativo, in proposito, che l’articolo di apertura del d.m. 193/2008 conferisca esplicita rilevanza alla “valutazione” dell’attività e dell’organizzazione degli enti in questione (senza operare alcun distinguo tra finanziamento sub specie di “anticipazione” o di “saldo”), prevedendo che “ [i] l finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale […] è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti degli istituti medesimi” (art. 1 d.m. cit.; cfr. inoltre, tra gli altri, gli artt. 6 e 8 dello stesso d.m. in tema di attribuzione di punteggi).
2.4. In siffatto quadro ordinamentale, dunque, la scelta compiuta dall’Amministrazione con l’atto gravato, di avvalersi (nei limiti del possibile) di dati verificati - per quanto non attuali - anche per l’erogazione delle anticipazioni, risponde a un condivisibile criterio prudenziale, funzionale a evitare, per quanto possibile, l’elargizione di finanziamenti sulla base di dati non ancora sottoposti a controllo, i quali, all’esito dell’attività ispettiva obbligatoria, potrebbero non trovare riscontro.
2.5. È dunque infondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la scelta del Ministero di avvalersi dei dati “verificati” relativi al 2021.
3. Coglie, invece, nel segno la critica rivolta - sempre mediante il primo motivo di ricorso - alla scelta di “riparametrare” i predetti dati “verificati” relativi al 2021 con le percentuali di incremento/decremento fra il 2021 e il 2023 ricavabili dai dati comunicati dagli Enti previdenziali e da quelli dichiarati dai singoli patronati.
3.1. Invero, l’opzione di fare affidamento (sia pure in parte) sulle mere dichiarazioni dei patronati interessati (relativamente alle annualità per le quali non sono ancora stati effettuati e/o completati i controlli) reca con sé il rischio - denunciato dal AS e già supra prefigurato - che uno o più patronati forniscano dati “in eccesso” (idonei cioè a restituire un più ampio panorama delle attività svolte rispetto a quello reale), con effetti potenzialmente dannosi per gli altri (in ragione della predetta unicità del fondo, in via generale, a ciascun patronato spetta - anche in sede di anticipazione - una percentuale della somma complessivamente disponibile e l’esatto ammontare di tale percentuale dipende dall’attività imputata rispettivamente allo stesso patronato e a tutti gli altri) (cfr. in termini il precedente della Sezione, n. 13316/2025, cit.).
3.2. La censura in esame è, dunque, fondata e va accolta; per l’effetto, va annullato il decreto impugnato nella parte in cui effettua il riparto di quanto dovuto a titolo di anticipazione per l’anno 2024 utilizzando quale base di calcolo anche dati non verificati (come quelli meramente dichiarati dai patronati per l’intervallo 2021/2023).
4. È, invece, infondata la censura (peraltro, generica) di difetto di motivazione (veicolata con il terzo motivo), atteso che, come già rappresentato, a fronte dell’assenza di “riscontri definitivi” per le annualità 2022 e 2023, il Ministero ha specificato nel provvedimento di avere utilizzato i dati relativi all’annualità (2021) per la quale disponeva della “pressoché totalità dei dati verificati, trasmessi dai soggetti a ciò deputati” .
5. Non merita, infine, condivisione la doglianza mossa con il quarto motivo di ricorso, atteso che le norme del d.m. n. 198/2003 - nel delineare l’architettura del procedimento oggetto del presente giudizio - individuano anche peculiari strumenti di partecipazione da parte dei patronati (cfr., a titolo esemplificativo, l’art. 11 sui meccanismi di rilevazione e trasmissione dei dati).
6. In conclusione, va annullato in parte qua il decreto gravato laddove, per la quantificazione degli importi dovuti a titolo di prima anticipazione per il 2024, riparametra i dati “verificati” del 2021 con le percentuali di incremento/decremento fra il 2021 e il 2023 ricavate da dati (quelli meramente dichiarati dai patronati o comunicati dagli Enti di previdenza) su cui non stati effettuati e/o completati i controlli.
7. È, invece, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di annullamento rivolta con riguardo alla parte del decreto n. 22/2025 che individua le modalità (limiti in termini percentuali per anno) di corresponsione delle ulteriori somme spettanti ad alcuni patronati a titolo di saldo per le annualità 2016-2018-2019-2020, subordinando la liquidazione in questione al graduale e parcellizzato recupero delle somme erogate in eccesso ad altri patronati (cfr. le censure rivolte con il secondo e con il quinto motivo di ricorso, nonché - in parte, per quanto di interesse - con il terzo e il quarto motivo, in relazione agli asseriti deficit di motivazione e partecipazione).
7.1. Costituisce jus receptum (fra le più recenti, Cass. civ., sez. un., ord. 8 agosto 2025, n. 22943) il principio secondo cui, per individuare l’oggetto della domanda ai fini del discrimine fra le giurisdizioni, è indispensabile esaminarne la causa petendi (ovvero il petitum in senso sostanziale, rappresentato dal complesso degli argomenti in fatto e in diritto, posti a sostegno della domanda, che servono a individuare l’intrinseca natura della posizione soggettiva per la quale si invoca tutela).
7.2. Nel caso in esame, “il ricorso censura […] la determinazione di pagare in ritardo ed in misura percentualmente ridotta le somme ancora dovute al SIAS per le annualità 2016, 2028, 2019 e 2020” (p. 7, ricorso) .
La situazione giuridica azionata dal patronato ricorrente consiste, dunque, nel diritto di non subire le conseguenze della scelta del Ministero di avvalersi di modalità eccessivamente graduali di recupero delle somme pagate in eccedenza ad alcuni istituti e, in definitiva, nel diritto di non patire (ulteriori) ritardi nel pagamento delle somme per cui ha (incontestabilmente) titolo, per le predette annualità.
La posizione giuridica soggettiva fatta valere dal patronato si misura, pertanto, con la decisione del Ministero “creditore” di ripetere con gradualità le somme anticipate in eccesso ad alcuni patronati e con la (contestuale) pretesa dello stesso Dicastero “debitore” di pagare, con altrettante dilazioni e in modo parcellizzato e condizionato, il quantum dovuto ad altri patronati, che, come AS, vantano un credito.
7.3. La consistenza della situazione giuridica soggettiva controversa in relazione alla parte del provvedimento in questione è, dunque, di diritto soggettivo.
7.4. Dato per acquisito quanto appena esposto, si potrebbe, peraltro, eccepire che la giurisprudenza ha ricondotto la materia in questione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a. “(controversia in materia di servizi di pubblica utilità resi dagli istituti di patronato)” (Tar Lazio, sez. III- quater , 7 novembre 2022, n. 14445; 13 gennaio 2021, n. 470) e valorizzare, al contempo, la circostanza che, nel valutare come recuperare le somme anticipate in eccedenza e come pagare quanto dovuto a chi è stato liquidato finora in difetto, il Ministero abbia agito per perseguire un interesse pubblico.
Tuttavia, “per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri (Cass. SU 25 febbraio 2011, n. 4614). Ed infatti, l’attinenza della vicenda ad interessi di ordine pubblicistico – in qualche misura sempre implicati nell’agire della Pubblica amministrazione – non è sufficiente a risolvere il problema del riparto della giurisdizione, perché quel che veramente conta è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, in relazione – si intende allo specifico oggetto del contenzioso portato dinanzi al giudice” (Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18267; cfr. anche ord. 29 ottobre 2020, n. 23908).
Occorre, infatti, privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 133 c.p.a., escludendo dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le ipotesi in cui la materia del contendere non riguardi l’esercizio di poteri riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni pubblicistiche dell’Amministrazione.
Il Giudice delle leggi ha chiarito che le “particolari” materie devolute, ai sensi dell’art. 103 Cost., alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che investono “anche” diritti soggettivi, devono comunque essere contrassegnate dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione agisce come “autorità” (Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 204); con la conseguenza che il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia non è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
7.5. Tanto premesso, occorre considerare che la questione sub judice non involge la legittimità dei criteri di riparto del fondo destinato a finanziare gli istituti di patronato in generale e il patronato AS in particolare, in base alla legge n. 152/2001 e al d.m. n. 193/2008 (cfr. in termini, il precedente della Sezione, 1° dicembre 2023, n. 18042).
Ciò che censura il patronato è, infatti, un deficit di correttezza da parte del “Ministero-debitore”, che, nel rinviare “la distribuzione del recuperato all’esito di recuperi procrastinati e parcellizzati” subordina “il pagamento ad una condizione futura quanto incerta, totalmente rimessa all’arbitraria discrezionalità degli uffici del ministero” e, di fatto, determina una riduzione della liquidità a disposizione del AS, violando gli obblighi di buona fede e leale collaborazione cui lo stesso Dicastero è soggetto.
In altri termini, nell’impugnare il d.d. n. 22/2025, AS non contesta l’ammontare del finanziamento disposto in suo favore a titolo di saldo per le annualità in questione né la quota riconosciuta ad altri patronati, bensì il fatto che non si sia proceduto immediatamente e completamente alla liquidazione della rimanente parte a sé spettante. In definitiva, AS non mette in discussione la somma destinatagli dai diversi decreti, quale saldo per gli anni 2016-2018-2019 e 2020, ma chiede al Collegio di sindacare le modalità e le tempistiche attraverso le quali il “Ministero-debitore” ha inteso procedere al pagamento degli importi ai quali il patronato avrebbe titolo e che, cionondimeno, non gli sono stati ancora liquidati.
7.6. In conclusione, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate e in considerazione della natura della pretesa fatta valere dal ricorrente, la domanda di annullamento relativa a tale parte del decreto n. 22/2025 è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinnanzi al quale tale (segmento di) giudizio potrà essere riproposto alle condizioni ed entro i termini stabiliti dall’art. 11 c.p.a.
8. La novità delle questioni oggetto di controversia, anche avuto riguardo al tempo in cui lo stesso è stato introdotto, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla in parte qua il decreto impugnato, nei sensi di cui in motivazione;
- lo dichiara in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI TO di EZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
NN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CO | RI TO di EZ |
IL SEGRETARIO