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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno, CP_1 C.F._1
n. 11, presso e nello studio dell'avv. Daniele Andrea Porru (C.F.: ) il quale la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Alghero, via Nuoro, n. 8, presso e nello studio dell'avv. Patrizia
Cacciotto (C.F.: , che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sassari adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare istruttoria, previa revoca dell'ordinanza non ammissiva della CTU ammettere CTU medico legale al fine di valutare i postumi invalidanti ed incidenti sulla salute dell'attrice, valutando la natura e l'entità delle lesioni subite da quest'ultima, il nesso eziologico sussistente, la congruità delle spese, oltre a quanto altro utile ai fini di giustizia. 2) in via principale dichiarare il CP_3 in persona del suo Sindaco L.R.P.T responsabile ex artt.2043 in combinato disposto con l'art
[...]
2051 cc per la custodia del bene di proprietà comunale causa dell'evento dannoso ed ingiusto accorso
pagina 1 di 7 CP_ a parte attrice in in data 23/08/2018 e per l'effetto; 3) condannare il in Controparte_3 persona del suo Sindaco al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per i fatti e la causali C.F._4 di cui al presente atto di citazione che si quantificano in complessivi € 10362,00 o nella somma veriore accertanda nel presente giudizio tramite ctu oltre interessi e rivalutazione. Con Vittoria di spese e compensi»; per parte convenuta: «In via principale I) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
II) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il Controparte_3
da ogni pretesa;
In via subordinata III) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice, contenere il risarcimento dovuto alla signora AR entro i limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al dall'altro, alla stregua delle Controparte_3
concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite. IV) In ogni caso con vittoria di onorari e spese del presente giudizio».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato (che prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il CP_1 Controparte_3
CP_ Ha rappresentato che in data 23.8.2018, intorno alle 13.20, si trovava in e stava uscendo da un negozio ubicato nella via IV Novembre, n. 34 allorquando, dopo aver sceso gli scalini del negozio che consentivano di arrivare al marciapiede di proprietà del convenuto, aveva posto il piede destro CP_3
pagina 2 di 7 su una buca non visibile a causa della pioggia e non segnalata dal posizionata su detto Controparte_3
marciapiede, inciampando e cadendo rovinosamente a terra.
Ha lamentato di aver subito a causa ed in conseguenza del sinistro delle lesioni personali (frattura composta del capitello radiale del gomito sinistro) da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica con postumi invalidanti incidenti sulla sua capacità lavorativa.
Ha allegato che nel periodo di inabilità temporanea totale e parziale conseguenti al sinistro non aveva potuto prestare assistenza agli anziani genitori, e aveva dovuto far ricorso a parenti ed amici per compiere gli atti della vita quotidiana.
Ha riferito di aver richiesto l'integrale risarcimento dei danni subiti al convenuto il quale CP_3
tuttavia aveva escluso ogni responsabilità a suo carico.
Ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse da ascriversi al nella sua qualità di Controparte_3
proprietario e custode del marciapiede, per aver omesso di urarne adeguatamente la manutenzione e di segnalare il pericolo, ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate.
Premesso che era onere dell'attrice fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie risarcitoria, ha comunque dedotto che non poteva ravvisarsi in capo all'Ente alcun profilo di responsabilità in quanto il sinistro si era verificato esclusivamente per difetto di cautela da parte dell'attrice, la cui disattenzione nell'incedere aveva avuto una efficacia causale determinante nella causazione del danno.
Ha rappresentato che la AR avrebbe potuto scendere i gradini (peraltro ubicati all'uscita dell'attività commerciale) e percorrere la strada prospiciente, perfettamente visibile vista l'ora, passando indenne e ciò con l'adozione della normale cautela, cautela che avrebbe dovuto adottare, anche a causa della pioggia.
Ha, infine, contestato la quantificazione del danno come operata dall'attrice ed ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 6.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
pagina 3 di 7 Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del né ex art. 2051 c.c. né ex art. Controparte_3
2043 c.c.
Come è noto, ai sensi della specifica disciplina di cui al 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto potrà ottenere il risarcimento provando il fatto dannoso, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si tratta di disposizione che pone un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come osservato, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale
(Corte Cost. ord. n. 2481/2018).
Ancora, «il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno» (Cassazione civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 30775/2017).
Ha al riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c. c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo pagina 4 di 7 causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso
(Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23919/2013).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. la
Cassazione ha precisato che «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482)» (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17443/2019).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Tutto ciò premesso in diritto ritiene questo Giudice che l'espletata istruttoria non consenta di ritenere dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia (marciapiede) e la caduta dell'attrice.
L'unico teste escusso , titolare del negozio da cui stava andando via , ha dichiarato Tes_1 Pt_1
di non aver assistito alla caduta (“io non la ho vista cadere perché ero dentro il negozio, non ho potuto vedere la dinamica”), di aver udito un “tonfo” (“ho sentito il rumore di una persona che cadeva”), e di aver poi soccorso l'attrice che era riversa sul marciapiede distesa sul lato sinistro.
Non può quindi ritenersi provato che l'attrice sia caduta proprio a causa del dislivello presente sul marciapiede.
Non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante la domanda non può che essere rigettata.
pagina 5 di 7 Si osserva in limine che, comunque, anche volendo ritenere provata la ricostruzione prospettata dall'attrice (e quindi che la stessa sia caduta a causa del dislivello presente sul marciapiede), il sinistro per cui è causa si sarebbe comunque verificato per fatto e colpa esclusivi della AR.
Si osserva, infatti, che dalle fotografie allegate agli atti che riproducono i luoghi di causa emerge che il dislivello presente sul marciapiede era comunque percepibile ictu oculi, considerando anche che il sinistro si è verificato nell'ora diurna, di tal che la buca per cui è causa non poteva non essere vista e percepita da un attento utente della strada (ed il fatto che stesse piovendo doveva indurre l'attrice ad un supplemento ulteriore di cautela).
Inoltre, l'attrice -nonostante lo spazio a disposizione- avrebbe comunque scelto di percorrere la via proprio in prossimità del dislivello del marciapiede sul quale afferma di aver inciampato - così tenendo una condotta incauta e non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero, invece, suggerito di evitare di passare proprio sul tratto di marciapiede sconnesso, semplicemente spostandosi dal punto in cui era presente il dislivello.
Pertanto, anche ammesso che l'attrice sia caduta a causa della buca presente sul marciapiede, la condotta imprudente tenuta dalla stessa avrebbe comunque inciso causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il dislivello del manto stradale per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi in esso quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, cfr., ex multis, Cass. civ., Sent. n. 1571/04).
Deve quindi confermarsi l'ordinanza con cui non è stata ammessa la Ctu medico-legale dedotta dall'attrice, atteso il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio relativo al nesso causale.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per tutte le fasi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda di parte attrice.
pagina 6 di 7 2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 4 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta AR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 657/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno, CP_1 C.F._1
n. 11, presso e nello studio dell'avv. Daniele Andrea Porru (C.F.: ) il quale la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Alghero, via Nuoro, n. 8, presso e nello studio dell'avv. Patrizia
Cacciotto (C.F.: , che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in C.F._3
calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
OGGETTO: art. 2051 c.c., risarcimento danni
Conclusioni: per parte attrice: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sassari adito, contrariis reiectis, 1) In via preliminare istruttoria, previa revoca dell'ordinanza non ammissiva della CTU ammettere CTU medico legale al fine di valutare i postumi invalidanti ed incidenti sulla salute dell'attrice, valutando la natura e l'entità delle lesioni subite da quest'ultima, il nesso eziologico sussistente, la congruità delle spese, oltre a quanto altro utile ai fini di giustizia. 2) in via principale dichiarare il CP_3 in persona del suo Sindaco L.R.P.T responsabile ex artt.2043 in combinato disposto con l'art
[...]
2051 cc per la custodia del bene di proprietà comunale causa dell'evento dannoso ed ingiusto accorso
pagina 1 di 7 CP_ a parte attrice in in data 23/08/2018 e per l'effetto; 3) condannare il in Controparte_3 persona del suo Sindaco al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice per i fatti e la causali C.F._4 di cui al presente atto di citazione che si quantificano in complessivi € 10362,00 o nella somma veriore accertanda nel presente giudizio tramite ctu oltre interessi e rivalutazione. Con Vittoria di spese e compensi»; per parte convenuta: «In via principale I) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
II) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il Controparte_3
da ogni pretesa;
In via subordinata III) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attrice, contenere il risarcimento dovuto alla signora AR entro i limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al dall'altro, alla stregua delle Controparte_3
concrete ed obiettive risultanze di causa, con compensazione delle spese di lite. IV) In ogni caso con vittoria di onorari e spese del presente giudizio».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, che “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così che deve ritenersi conforme al modello normativo richiamato (che prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
13202/2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione ed i provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il CP_1 Controparte_3
CP_ Ha rappresentato che in data 23.8.2018, intorno alle 13.20, si trovava in e stava uscendo da un negozio ubicato nella via IV Novembre, n. 34 allorquando, dopo aver sceso gli scalini del negozio che consentivano di arrivare al marciapiede di proprietà del convenuto, aveva posto il piede destro CP_3
pagina 2 di 7 su una buca non visibile a causa della pioggia e non segnalata dal posizionata su detto Controparte_3
marciapiede, inciampando e cadendo rovinosamente a terra.
Ha lamentato di aver subito a causa ed in conseguenza del sinistro delle lesioni personali (frattura composta del capitello radiale del gomito sinistro) da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica con postumi invalidanti incidenti sulla sua capacità lavorativa.
Ha allegato che nel periodo di inabilità temporanea totale e parziale conseguenti al sinistro non aveva potuto prestare assistenza agli anziani genitori, e aveva dovuto far ricorso a parenti ed amici per compiere gli atti della vita quotidiana.
Ha riferito di aver richiesto l'integrale risarcimento dei danni subiti al convenuto il quale CP_3
tuttavia aveva escluso ogni responsabilità a suo carico.
Ritenuto che la responsabilità dell'evento fosse da ascriversi al nella sua qualità di Controparte_3
proprietario e custode del marciapiede, per aver omesso di urarne adeguatamente la manutenzione e di segnalare il pericolo, ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari contestando la fondatezza delle domande ex adverso formulate.
Premesso che era onere dell'attrice fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie risarcitoria, ha comunque dedotto che non poteva ravvisarsi in capo all'Ente alcun profilo di responsabilità in quanto il sinistro si era verificato esclusivamente per difetto di cautela da parte dell'attrice, la cui disattenzione nell'incedere aveva avuto una efficacia causale determinante nella causazione del danno.
Ha rappresentato che la AR avrebbe potuto scendere i gradini (peraltro ubicati all'uscita dell'attività commerciale) e percorrere la strada prospiciente, perfettamente visibile vista l'ora, passando indenne e ciò con l'adozione della normale cautela, cautela che avrebbe dovuto adottare, anche a causa della pioggia.
Ha, infine, contestato la quantificazione del danno come operata dall'attrice ed ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 6.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
pagina 3 di 7 Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del né ex art. 2051 c.c. né ex art. Controparte_3
2043 c.c.
Come è noto, ai sensi della specifica disciplina di cui al 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto potrà ottenere il risarcimento provando il fatto dannoso, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia.
Si tratta di disposizione che pone un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come osservato, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale
(Corte Cost. ord. n. 2481/2018).
Ancora, «il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno» (Cassazione civile, Sez. VI-3, Ordinanza n. 30775/2017).
Ha al riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e suscettibili di appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c. c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo pagina 4 di 7 causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso
(Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 23919/2013).
Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. la
Cassazione ha precisato che «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass., 01/02/2018, n.
2482)» (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 17443/2019).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Tutto ciò premesso in diritto ritiene questo Giudice che l'espletata istruttoria non consenta di ritenere dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia (marciapiede) e la caduta dell'attrice.
L'unico teste escusso , titolare del negozio da cui stava andando via , ha dichiarato Tes_1 Pt_1
di non aver assistito alla caduta (“io non la ho vista cadere perché ero dentro il negozio, non ho potuto vedere la dinamica”), di aver udito un “tonfo” (“ho sentito il rumore di una persona che cadeva”), e di aver poi soccorso l'attrice che era riversa sul marciapiede distesa sul lato sinistro.
Non può quindi ritenersi provato che l'attrice sia caduta proprio a causa del dislivello presente sul marciapiede.
Non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante la domanda non può che essere rigettata.
pagina 5 di 7 Si osserva in limine che, comunque, anche volendo ritenere provata la ricostruzione prospettata dall'attrice (e quindi che la stessa sia caduta a causa del dislivello presente sul marciapiede), il sinistro per cui è causa si sarebbe comunque verificato per fatto e colpa esclusivi della AR.
Si osserva, infatti, che dalle fotografie allegate agli atti che riproducono i luoghi di causa emerge che il dislivello presente sul marciapiede era comunque percepibile ictu oculi, considerando anche che il sinistro si è verificato nell'ora diurna, di tal che la buca per cui è causa non poteva non essere vista e percepita da un attento utente della strada (ed il fatto che stesse piovendo doveva indurre l'attrice ad un supplemento ulteriore di cautela).
Inoltre, l'attrice -nonostante lo spazio a disposizione- avrebbe comunque scelto di percorrere la via proprio in prossimità del dislivello del marciapiede sul quale afferma di aver inciampato - così tenendo una condotta incauta e non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero, invece, suggerito di evitare di passare proprio sul tratto di marciapiede sconnesso, semplicemente spostandosi dal punto in cui era presente il dislivello.
Pertanto, anche ammesso che l'attrice sia caduta a causa della buca presente sul marciapiede, la condotta imprudente tenuta dalla stessa avrebbe comunque inciso causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il dislivello del manto stradale per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non ravvisandosi in esso quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, cfr., ex multis, Cass. civ., Sent. n. 1571/04).
Deve quindi confermarsi l'ordinanza con cui non è stata ammessa la Ctu medico-legale dedotta dall'attrice, atteso il mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio relativo al nesso causale.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per tutte le fasi, considerata la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Rigetta la domanda di parte attrice.
pagina 6 di 7 2. – Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 4 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta AR
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