Sentenza 1 febbraio 2016
Massime • 1
La revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela.
Commentari • 2
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
- 2. Remissione della querela: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2016, n. 20260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20260 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2016 |
Testo completo
2 02 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. STEFANO PALLA - Presidente - N. 331 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 1695/2015 Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE AR N. IL 21/06/1984 CE LOREDANA N. IL 24/08/1966 avverso la sentenza n. 293/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi BIRRITTERI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 ottobre 2014 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado del Tribunale della stessa città, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, AN CE veniva condannata per i delitti di truffa (capo 1) e tentato furto ex artt. 56 - 624 bis cod. pen. (capi 2 - 3); in concorso con tale imputata, veniva riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto anche UR CE (capo 2).
2. Con atto sottoscritto dal loro difensore, propongono ricorso entrambi gli imputati.
2.1. Con il primo motivo viene denunziato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa che rende procedibile d'ufficio il reato di truffa ascritto a AN CE al capo sub n.
1. Si sostiene, per supportare il motivo, che contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la persona offesa ha rimesso la querela all'udienza del 14 dicembre 2010. 2.2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di furto tentato ascritti ad entrambi gli imputati al capo sub n. 2 e alla sola AN CE al capo sub n.
3. Si sostiene che le modalità degli accessi compiuti da AN CE presso le abitazioni di BI IA LO e LA AS non soltanto non sono in alcun modo di per sé idonee a manifestare se l'intenzione dell'imputata fosse rivolta alla commissione di un furto in appartamento, di una truffa ovvero di un altro reato, o se la ricorrente stesse solamente effettuando un sopralluogo prodromico alla commissione di un reato da perpetrarsi successivamente, ma anche si rivelano del tutto insufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la stessa si trovasse ad un punto di non ritorno dall'inizio dell'esecuzione del reato.
2.3. Con l'ultimo motivo vengono dedotti vizi motivazionali in riferimento alla parte della sentenza che ha affermato la responsabilità della CE in relazione al tentato furto ascrittole al capo sub n. 3, rigettando al richiesta difensiva di dichiarare non punibile l'imputata per aver volontariamente desistito dalla condotta delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1. Va detto in via generale che tutti i motivi di ricorso reiterano pedissequamente quelli proposti con l'atto di appello e l'esame della sentenza impugnata consente di ritenere che su di essi sia stata fornita congrua e logica risposta in motivazione. 2 Va ricordato in proposito che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello può essere presente nel motivo di ricorso solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che si riferisca al provvedimento impugnato con il ricorso e che si confronti con la sua integrale motivazione (si vedano, tra le più recenti, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Il motivo di ricorso in cassazione è infatti caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere senz'altro conforme all'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. ovvero contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione; ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre soli vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo ed altri, Rv. 254584). -come nel caso inRisulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita esame- a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708).
2. Va ulteriormente precisato, con riferimento alle deduzioni in fatto svolte nell'interesse dei ricorrenti, che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. I ricorrenti si sono limitati a censurare la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali sussistente la loro responsabilità per i reati ascritti. Giova, allora, ricordare che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Va qui ribadito che l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali e tenuto conto di quanto articolatamente argomentato nella sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha fatto legittimamente rinvio e la cui motivazione integra quella di appello, formando un unico complesso corpo argomentativo, poichè entrambe concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, 3 Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181) Peraltro non va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha integralmente confermato quella di primo grado, sicché vanno ricordati i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme", l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
3. Va comunque precisato che, riguardo al primo motivo di ricorso, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, considerando l'età avanzata della persona offesa, di per sé condizione di debolezza rispetto alle lusinghe e alle false prospettazioni della realtà poste in essere dalla imputata AN CE (Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, Genovese, Rv. 262564; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavo', Rv. 250948). Peraltro, privo di fondamento è l'assunto della difesa, secondo il quale la persona offesa avrebbe rimesso la querela all'udienza del 14 dicembre 2010. Infatti, dagli atti risulta solo che la suddetta persona offesa ha revocato la costituzione di parte civile, circostanza che non implica affatto una remissione tacita di querela (Sez. 6, n. 82 del 25/03/1988, Deidda, Rv. 180082).
4. Come si è già detto, il secondo e il terzo motivo, oltre ad essere reiterativi di quelli già proposti con l'atto di appello, appaiono finalizzati a una diversa valutazione degli elementi probatori in base ai quali i giudici di merito hanno ritenuto, con corretto giudizio "ex ante", sussistenti i requisiti per configurare l'idoneità ed univocità degli atti propri dei reati tentati ascritti ai capi 2) e 3) delle imputazioni. Richiamando l'articolata motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha risposto specificamente alle doglianze difensive, ivi compresa quella proposta nell'interesse dell'imputata CE, che ha invocato, in riferimento al reato di cui al capo 3), la non punibilità per avere volontariamente desistito. In proposito, giova ricordare che l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo (Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855).
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
4 La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Stefano PALLA Grazia Miccoli Stefanoтака DEPORTATA IN CANCELLERIA add 16 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Venzuise 5