Sentenza 4 novembre 2003
Massime • 1
Non è applicabile "in executivis" la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest'ultimo nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 cod. pen., tra i quali non è compreso, neanche "sub specie" di effetto penale della condanna ai sensi del comma primo n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno. V. Corte cost., 28 marzo 1997 n. 72
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2003, n. 46323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46323 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Severo Chieffi Presidente
1.Dott. Antonio Marchese Consigliere
2.Dott. Giovanni Silvestri Consigliere
3.Dott. Stefano Salvatore Campo Consigliere
4.Dott. Emilio Giovanni Gironi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AR, nato a [...] il [...],;
avverso l'ordinanza emessa in data 11 novembre 2002 dal Tribunale di Milano;
Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza in data 11 novembre 2002, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di AR AN diretta ad ottenere il riconoscimento di una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Innsbruch (Austria) ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti giudicati con tale sentenza e quelli giudicati dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 3 luglio 1990. Avverso tale decisione, il AN ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. OSSERVA IN DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che, trattandosi di fatti commessi nel medesimo contesto temporale e perciò riconducibili sotto il vincolo della continuazione, era doveroso il riconoscimento della sentenza straniera ai sensi dell'art. 12 cod, pen. Il ricorso è infondato. Ed invero, il riconoscimento di una sentenza penale straniera produce nell'ordinamento nazionale i soli effetti previsti dalla legge in relazione ai quali il riconoscimento è stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all'art. 12 cod. pen. Pertanto, poichè l'applicazione della disciplina del reato continuato presuppone un giudizio di merito sulle condanne, non può farsi applicazione, in sede esecutiva, di detto istituto tra una condanna pronunciata all'estero e una pronunciata in Italia, in quanto la continuazione non può essere compresa tra gli altri effetti penali della condanna, cui fa riferimento l'art. 12 cod. pen. nel disciplinare i casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere (vedi: sez. I, n. 4132/1996, rv. n. 205.6 88; sez. VI, n. 1056/1996, rv. n. 204.51 9). D'altra parte, tale interpretazione ha trovato conferma nella ordinanza n. 72/1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso la possibilità di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati da autorità giudiziarie straniere e quelli giudicati da autorità giudiziarie italiane sul rilievo che " la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene), che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno" di guisa che "l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e la condanna subita all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696 cod. proc. pen.) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 DICEMBRE 2003.