Sentenza 10 gennaio 2001
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- 1. Ancora una conferma sulla perentorietà del termine di cui all’articolo 48 del codice dei contratti per evitare l’escussione della cauzione provvisoriaLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC002 7 8 / 0 1 IN NOME DEL PO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G. N. 8802/99 Cron. 495 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 81 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 03/1 0/00 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA E© 24 OR SOLE est R ichi sul ricorso proposto da: a big, per diritti sa 10 GEN. 2001 E.M.C. EXECUTIVE MANAGEMENT CONSULTANTS Srl, in 1! IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, LIRE 1500 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI CANC SEVERANO 35, presso l'avvocato BALDONI FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per 0096013 Notaio Cesare Suriani di Milano rep. n. 111194 del 4.5.1999; ricorrente
contro
SISTEMI INFORMATIVI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata $2000 in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso l'avvocato BIASIOTTI 1709 -1- MOGLIAZZA FRANCESCO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3328/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 ottobre - 10 novembre 1998 la Corte di Appello di Roma rigettava l' impugnazione proposta dalla E.M.C. Executive Management Consultants s.r.l. avverso il lodo arbitrale in data 15 - 21 novembre 1996 emesso nella controversia insorta tra detta società e la Sistemi Informativi s.p.a. in relazione al contratto stipulato il 3 febbraio 1995. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la E.M.C. Executive Management Consultants s.r.l., cui resiste con controricorso la Sistemi Informativi s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Esso infatti è radicalmente privo della sommaria esposizione dei fatti della causa, nè il suo tenore complessivo consente di desumere una rappresentazione degli eventi che hanno dato origine alla controversia, delle vicende del processo, delle posizioni delle parti coinvolte, delle affermazioni della sentenza impugnata sottoposte a censura. Esso inoltre non contiene alcuna esplicitazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, risolvendosi l' articolazione delle censure in un mero richiamo formale alle doglianze svolte nei motivi di impugnazione del lodo ( " che qui devono intendersi integralmente riprodotti "). E' appena il caso di rilevare al riguardo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli elementi richiesti dall' art. 366 c.p.c. siano desumibili direttamente dal ricorso, senza possibilità di attingere da altre fonti. La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 136.500, oltre L.
3.500.000 peronorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 3 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE диска? DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di NU one of u s IL CANCELLIERE Maria Di NU од пито 456 20.000 270000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 1097 124.17 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 i 7.3.2011. 4567 10,53 Serie 4 al n. 13087 versate € 149.77 3067 1033 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 149,70 小 2