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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/12/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5727/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
C.F. con l'Avv. GIANCRISTOFARO Parte_1 C.F._1
ANDREA
e
C.F. , con l'Avv. GIANCRISTOFARO Parte_2 C.F._2
ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni: “- Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Parte_1 civile celebrato in data 20.06.2015 in Fermo, trascritto negli atti dello Stato Civile del
Comune di Porto Sant'Elpidio, come risulta dall'atto di matrimonio n. 71 del Comune di Fermo trascritto al n. 30 parte II serie C – anno 2015 – del Comune di Porto
Sant'Elpidio) alle condizioni – tutte – che di seguito si riportano;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Omologare le condizioni della separazione, tutte, e di cui ai punti da 1 a 12, come segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i sigg.ri e sono proprietari esclusivi nella misura del 50% ciascuno Pt_2 Pt_1 dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in 21013 Gallarate (VA), Via
Montello n. 72/A (già doc. 3); tuttavia, il sig. si impegna a cedere a titolo Pt_1 gratuito la propria quota di piena proprietà alla sig.ra la quale ivi continuerà Pt_2 ad abitare con tutto l'arredo contenuto, mediante successivo atto notarile da stipularsi entro 60 giorni a far data dalla pubblicazione della Sentenza di separazione;
3) il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in 21013 Gallarate Pt_1
(VA), Via Montello n. 72/A, non appena avrà reperito una nuova ed idonea abitazione diversa, asportando tutti i propri effetti personali;
4) in relazione alla predetta abitazione adibita a casa coniugale, sita in 21013
Gallarate (VA), Via Montello n. 72/A, allo stato di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti concordemente si impegnano a trasferire e ad intestare in via esclusiva la proprietà per l'intero, nonché il relativo contratto di mutuo gravante sul medesimo immobile, con accollo liberatorio, alla sig.ra Parte_2
(c.f. ), nata il [...] in [...], con conseguente C.F._2 cessione a titolo gratuito a favore di quest'ultima della quota di proprietà del sig.
che continuerà a farsi carico in via diretta ed esclusiva del pagamento Parte_1
Pag. 2 di 7 del rateo di mutuo manlevando il sig. da ogni obbligo nei confronti dell'istituto Pt_1 di credito;
5) il bene immobile in parola, costituito da appartamento, cantina e box, è così meglio identificato e censito nel vigente Catasto urbano del Comune di Gallarate:
- sez. urb. CR, Foglio 8, mappale 9266, sub. 21, via Montello snc, piano 1, categoria
A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale totale mq 117, totale escluse aree scoperte mq
107, rendita catastale € 666,23;
- sez. urb. CR, Foglio 8, mappale 9266, sub. 84, via Montello snc, piano S1, categoria
C/2, classe 5, mq 4, superficie catastale totale mq 5, rendita catastale € 7,44;
- sez. urb. CR, Foglio 8, mappale 9266, sub. 39, via Montello snc, piano S1, categoria
C/6, classe 7, mq 28, superficie catastale totale mq 31, rendita catastale € 127,25.
REALE CONSISTENZA: il mappale 9266 sub. 21 del foglio CR/8 consta di appartamento a piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, ripostiglio, disimpegni, due balconi e loggia.
Il mappale 9266 sub. 84 del foglio CR/8 consta di vano cantina a piano primo interrato, pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 21.
Il mappale 9266 sub. 39 del foglio CR/8 consta di box rimessa auto a piano primo interrato, pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 21.
COERENZE: - dell'appartamento: prospetto su cortile comune per tre tratte, enti comuni di cui ai subb. 1 e 3, unità immobiliare di cui al sub. 24; della cantina: cantina di cui al sub. 83, cavedio, cantina di cui al sub. 85, corridoio comune di accesso di cui al sub. 3; - del box: terrapieno, box di cui al sub. 40, corsello comune di cui al sub. 1, box di cui al sub. 38.
La cessione della quota di proprietà, di cui sopra, è liberamente convenuta tra le parti in ambito di sistemazione di rapporti patrimoniali tra coniugi che addivengono alla separazione.
Pag. 3 di 7 L'immobile è conforme alla normativa urbanistica e non sono state eseguite modificazioni senza autorizzazione.
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 articolo
19, comma 14 (convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010). I coniugi dichiarano che:
a) i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto;
b) i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
c) l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale per gli immobili in oggetto con pieno esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari al riguardo, e con espressa dichiarazione di null'altro pretendere per questa cessione.
Ai sensi dell'art. 19 legge 6.03.1987 n. 74 trattatasi di atti esenti da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (cfr. Cass. Civ. Sez. V del 12.5.2000 n. 6065) per il ché le parti invocano dette agevolazioni fiscali.
Le spese per l'atto notarile, che verrà stipulato presso il Notaio che verrà prescelto dalla moglie, nonché le spese per le conseguenti formalità, comprese le imposte/tasse se dovute, saranno a carico della sig.ra Pt_2
6) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 secondo il regime dell'affidamento congiunto, con collocamento c.d. prevalente presso l'abitazione della madre in 21013 Gallarate (VA), Via Montello n. 72/A;
7) il padre sig. in ossequio ai propri diritti di visita, potrà vedere e tenere con Pt_1 sé la prole secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate:
Pag. 4 di 7 a) a week-end alterni, da venerdì sera e fino alla domenica sera, con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare i minori presso la madre;
b) un pomeriggio alla settimana con pernottamento, fisso ovvero variabile in funzione degli impegni lavorativi e della disponibilità paterna, tenuto altresì conto degli impegni scolastici e sportivi dei minori, con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare i figli presso la madre ovvero a scuola.
Con specifico riferimento alle festività, invece, i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori e : Per_1 Per_2
c) durante le festività natalizie, per 7 giorni consecutivi ciascuno durante le vacanze scolastiche, alternando annualmente tra di loro il giorno di Natale o Capodanno, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con loro quello di Capodanno e viceversa;
d) durante le festività pasquali, alternando tra di loro il giorno di Pasqua o
“Pasquetta”, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Pasqua, potrà trascorrere con loro quello di “Pasquetta” e viceversa;
e) durante le vacanze estive, per 3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno, ciascuno comunicando all'altro il luogo ed i recapiti del soggiorno.
Il tutto, in ogni caso, in funzione degli impegni scolastici e di studio, extrascolastici, ludici e sportivi dei minori ed in funzione del loro tempo libero, e comunque previo accordo tra i genitori medesimi, con facoltà delle parti di derogare tali previsioni in qualsiasi momento, dietro reciproco avviso, nel precipuo interesse dei figli.
Per tutto quanto qui non espressamente indicato e precisato in ordine agli impegni ed alle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche ed alle frequentazioni abituali dei figli minori, qualora richiesto e ove necessario, si procederà all'eventuale deposito del piano genitoriale;
8) a titolo di contributo al mantenimento dei minori e il Per_1 Persona_2 padre sig. si impegna al versamento a titolo di contributo al Parte_1
Pag. 5 di 7 mantenimento della prole della somma di € 800,00 mensili (ovvero € 400,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , con la previsione di rivalutazione Parte_2 annuale secondo gli indici ISTAT;
9) le spese straordinarie relative ai figli minori verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, e dovranno essere preventivamente concordate, fatta salva l'urgenza ed il preminente interesse dei minori, ed adeguatamente documentate al fine di ottenerne il rimborso a favore del genitore che le ha anticipate. In caso di disaccordo verrà applicato il protocollo in vigore presso la Corte D'Appello di Milano;
10) eventuali somme a titolo di assegni familiari/assegno unico in favore dei figli saranno percepiti e trattenute dalla sig.ra quale genitore collocatario dei Pt_2 minori;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
12) le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per i figli minori valido per l'espatrio, rendendosi disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Porto Sant'Elpidio e hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui sopra, dando atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione.
Le domande devono essere accolte, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Pag. 6 di 7 Possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e sopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5727/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
C.F. con l'Avv. GIANCRISTOFARO Parte_1 C.F._1
ANDREA
e
C.F. , con l'Avv. GIANCRISTOFARO Parte_2 C.F._2
ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti condizioni: “- Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Parte_1 civile celebrato in data 20.06.2015 in Fermo, trascritto negli atti dello Stato Civile del
Comune di Porto Sant'Elpidio, come risulta dall'atto di matrimonio n. 71 del Comune di Fermo trascritto al n. 30 parte II serie C – anno 2015 – del Comune di Porto
Sant'Elpidio) alle condizioni – tutte – che di seguito si riportano;
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Omologare le condizioni della separazione, tutte, e di cui ai punti da 1 a 12, come segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i sigg.ri e sono proprietari esclusivi nella misura del 50% ciascuno Pt_2 Pt_1 dell'immobile adibito ad abitazione coniugale, sito in 21013 Gallarate (VA), Via
Montello n. 72/A (già doc. 3); tuttavia, il sig. si impegna a cedere a titolo Pt_1 gratuito la propria quota di piena proprietà alla sig.ra la quale ivi continuerà Pt_2 ad abitare con tutto l'arredo contenuto, mediante successivo atto notarile da stipularsi entro 60 giorni a far data dalla pubblicazione della Sentenza di separazione;
3) il sig. si impegna a rilasciare la casa coniugale, sita in 21013 Gallarate Pt_1
(VA), Via Montello n. 72/A, non appena avrà reperito una nuova ed idonea abitazione diversa, asportando tutti i propri effetti personali;
4) in relazione alla predetta abitazione adibita a casa coniugale, sita in 21013
Gallarate (VA), Via Montello n. 72/A, allo stato di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, le parti concordemente si impegnano a trasferire e ad intestare in via esclusiva la proprietà per l'intero, nonché il relativo contratto di mutuo gravante sul medesimo immobile, con accollo liberatorio, alla sig.ra Parte_2
(c.f. ), nata il [...] in [...], con conseguente C.F._2 cessione a titolo gratuito a favore di quest'ultima della quota di proprietà del sig.
che continuerà a farsi carico in via diretta ed esclusiva del pagamento Parte_1
Pag. 2 di 7 del rateo di mutuo manlevando il sig. da ogni obbligo nei confronti dell'istituto Pt_1 di credito;
5) il bene immobile in parola, costituito da appartamento, cantina e box, è così meglio identificato e censito nel vigente Catasto urbano del Comune di Gallarate:
- sez. urb. CR, Foglio 8, mappale 9266, sub. 21, via Montello snc, piano 1, categoria
A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale totale mq 117, totale escluse aree scoperte mq
107, rendita catastale € 666,23;
- sez. urb. CR, Foglio 8, mappale 9266, sub. 84, via Montello snc, piano S1, categoria
C/2, classe 5, mq 4, superficie catastale totale mq 5, rendita catastale € 7,44;
- sez. urb. CR, Foglio 8, mappale 9266, sub. 39, via Montello snc, piano S1, categoria
C/6, classe 7, mq 28, superficie catastale totale mq 31, rendita catastale € 127,25.
REALE CONSISTENZA: il mappale 9266 sub. 21 del foglio CR/8 consta di appartamento a piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, ripostiglio, disimpegni, due balconi e loggia.
Il mappale 9266 sub. 84 del foglio CR/8 consta di vano cantina a piano primo interrato, pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 21.
Il mappale 9266 sub. 39 del foglio CR/8 consta di box rimessa auto a piano primo interrato, pertinenziale all'unità immobiliare di cui al sub. 21.
COERENZE: - dell'appartamento: prospetto su cortile comune per tre tratte, enti comuni di cui ai subb. 1 e 3, unità immobiliare di cui al sub. 24; della cantina: cantina di cui al sub. 83, cavedio, cantina di cui al sub. 85, corridoio comune di accesso di cui al sub. 3; - del box: terrapieno, box di cui al sub. 40, corsello comune di cui al sub. 1, box di cui al sub. 38.
La cessione della quota di proprietà, di cui sopra, è liberamente convenuta tra le parti in ambito di sistemazione di rapporti patrimoniali tra coniugi che addivengono alla separazione.
Pag. 3 di 7 L'immobile è conforme alla normativa urbanistica e non sono state eseguite modificazioni senza autorizzazione.
Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 articolo
19, comma 14 (convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010). I coniugi dichiarano che:
a) i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto;
b) i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
c) l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale per gli immobili in oggetto con pieno esonero da responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari al riguardo, e con espressa dichiarazione di null'altro pretendere per questa cessione.
Ai sensi dell'art. 19 legge 6.03.1987 n. 74 trattatasi di atti esenti da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa (cfr. Cass. Civ. Sez. V del 12.5.2000 n. 6065) per il ché le parti invocano dette agevolazioni fiscali.
Le spese per l'atto notarile, che verrà stipulato presso il Notaio che verrà prescelto dalla moglie, nonché le spese per le conseguenti formalità, comprese le imposte/tasse se dovute, saranno a carico della sig.ra Pt_2
6) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 secondo il regime dell'affidamento congiunto, con collocamento c.d. prevalente presso l'abitazione della madre in 21013 Gallarate (VA), Via Montello n. 72/A;
7) il padre sig. in ossequio ai propri diritti di visita, potrà vedere e tenere con Pt_1 sé la prole secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate:
Pag. 4 di 7 a) a week-end alterni, da venerdì sera e fino alla domenica sera, con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare i minori presso la madre;
b) un pomeriggio alla settimana con pernottamento, fisso ovvero variabile in funzione degli impegni lavorativi e della disponibilità paterna, tenuto altresì conto degli impegni scolastici e sportivi dei minori, con impegno del padre di prelevare e riaccompagnare i figli presso la madre ovvero a scuola.
Con specifico riferimento alle festività, invece, i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli minori e : Per_1 Per_2
c) durante le festività natalizie, per 7 giorni consecutivi ciascuno durante le vacanze scolastiche, alternando annualmente tra di loro il giorno di Natale o Capodanno, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, potrà trascorrere con loro quello di Capodanno e viceversa;
d) durante le festività pasquali, alternando tra di loro il giorno di Pasqua o
“Pasquetta”, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Pasqua, potrà trascorrere con loro quello di “Pasquetta” e viceversa;
e) durante le vacanze estive, per 3 (tre) settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno, ciascuno comunicando all'altro il luogo ed i recapiti del soggiorno.
Il tutto, in ogni caso, in funzione degli impegni scolastici e di studio, extrascolastici, ludici e sportivi dei minori ed in funzione del loro tempo libero, e comunque previo accordo tra i genitori medesimi, con facoltà delle parti di derogare tali previsioni in qualsiasi momento, dietro reciproco avviso, nel precipuo interesse dei figli.
Per tutto quanto qui non espressamente indicato e precisato in ordine agli impegni ed alle attività quotidiane relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche ed alle frequentazioni abituali dei figli minori, qualora richiesto e ove necessario, si procederà all'eventuale deposito del piano genitoriale;
8) a titolo di contributo al mantenimento dei minori e il Per_1 Persona_2 padre sig. si impegna al versamento a titolo di contributo al Parte_1
Pag. 5 di 7 mantenimento della prole della somma di € 800,00 mensili (ovvero € 400,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 1 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , con la previsione di rivalutazione Parte_2 annuale secondo gli indici ISTAT;
9) le spese straordinarie relative ai figli minori verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, e dovranno essere preventivamente concordate, fatta salva l'urgenza ed il preminente interesse dei minori, ed adeguatamente documentate al fine di ottenerne il rimborso a favore del genitore che le ha anticipate. In caso di disaccordo verrà applicato il protocollo in vigore presso la Corte D'Appello di Milano;
10) eventuali somme a titolo di assegni familiari/assegno unico in favore dei figli saranno percepiti e trattenute dalla sig.ra quale genitore collocatario dei Pt_2 minori;
11) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo economicamente indipendenti e dotati di autonoma capacità lavorativa e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
12) le parti si rilasciano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per i figli minori valido per l'espatrio, rendendosi disponibili agli adempimenti necessari a quanto sopra”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/06/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Porto Sant'Elpidio e hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni di cui sopra, dando atto della sopravvenuta intollerabilità della loro convivenza e dell'impossibilità di una loro riconciliazione.
Le domande devono essere accolte, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
Pag. 6 di 7 Possono compensarsi tra le parti le spese di lite, alla stregua della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e sopra trascritte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 7 di 7