Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2020, proposto da
Bar Frenk S.a.s. di TI IA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Morri, Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riccione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
del provvedimento dello Sportello Unico per l'Edilizia — Sezione Controlli Edilizi (SUCTR 9/2019) del Comune di Riccione del 9.12.2019, recante irrogazione di sanzione amministrativa (art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 ed art. 13, comma 4 bis, legge reg. Emilia-Romagna n. 23/2004) nella misura massima di 20.000,00 per inottemperanza ad ordinanza di demolizione opere abusive su spazio di arenile in concessione demaniale marittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Riccione;
Visto l'art. 34, co. 5, c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in esame l’odierna istante ha impugnato il provvedimento emesso dal Comune di Riccione in epigrafe indicato, deducendo articolati motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto diverso profilo;
- in pendenza del giudizio la difesa della ricorrente ha rappresentato di aver integralmente pagato la sanzione avanzando dunque istanza di cessazione della materia del contendere o sopravvenuto difetto di interesse, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
- la difesa comunale non si è opposta alla suddetta istanza pur chiedendo la condanna della ricorrente alla refusione delle spese risalendo il pagamento al 2021 e avendo successivamente parte ricorrente continuato a svolgere attività difensiva;
- all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il sopravvenuto suesposto pagamento determini allo stato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, come richiesto dalle parti;
- l’esito della controversia e la particolarità della fattispecie giustifichino la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
OL LI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LI | GO Di NE |
IL SEGRETARIO