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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati
Dott. ER TA PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10454/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cillo Clementina in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tra e Parte_1 CP_1
disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Torino, affinché
[...] proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.”
Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in TORINO il 07/08/2000.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 450, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza giudiziale n.
4947/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 11/11/2021.
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Giudice Relatore, all'udienza del 27.01.2025, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non compariva e non si costituiva.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della convenuta, invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre i termini di legge.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati
Dott. ER TA PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10454/2024 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cillo Clementina in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Tra e Parte_1 CP_1
disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Torino, affinché
[...] proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge 898/1970.”
Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 civile in TORINO il 07/08/2000.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 450, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza giudiziale n.
4947/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 11/11/2021.
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Avanti al Giudice Relatore, all'udienza del 27.01.2025, parte ricorrente compariva e veniva ascoltata. La parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non compariva e non si costituiva.
Il Giudice Relatore, dichiarata la contumacia della convenuta, invitava alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della parte convenuta e ritenuta non necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente oltre i termini di legge.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle spese di lite
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura necessaria della causa (in relazione alla pronuncia di divorzio) e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta ER TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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