Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico la condotta dell'appartenente all'Arma dei carabinieri il quale, non avendo prestato il servizio prescritto nel c.d. "memoriale" predisposto dal comando competente, abbia licenziato tale documento come precedentemente annotato senza dar conto del mancato espletamento di quanto ordinatogli di compiere; se infatti le annotazioni contenute nel "memoriale" rivestono prima il significato di ordine di servizio, esse sono successivamente destinate ad attestare l'effettivo svolgimento di questo da parte del pubblico ufficiale cui l'ordine è rivolto. (Fattispecie relativa ad annotazione nei memoriali di servizio di attività di lavoro straordinario in realtà mai effettuato)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/1998, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 17.3.98
1. Dott. Giovanni PATRONE Consigliere SENTENZA
2. " IO CICCHETTI " N. 555
3. " Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " IE PI " N. 27930/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LM IU, n. il 19.12.42 in Calatafini
avverso sentenza C.A. Palermo 28.3.97 che conferma sentenza Tribunale Trapani 3-4-92. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.P. dr. G. PALOMBARINI che ha concluso per rigetto udito il difensore Avv. CIPOLLONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
- ritenuto -
1 - AL IU, quale comandante del nucleo dei Carabinieri in servizio presso la banca d'Italia a Trapani, è stato condannato (al pari del suo predecessore, m.llo Craparo), per falso ideologico continuato in atto pubblico, con generiche, a m. 10 rec., pena sospesa, per avere falsamente annotato nei memoriali di servizio l'effettuazione di ore di lavoro straordinario in realtà mai espletate.
Con il ricorso deduce violazione dell'art. 479 CP. In motivazione, sulla premessa che il memoriale costituiva la predisposizione di un servizio per il giorno successivo, erroneamente si ravvisa il reato, perché AL al momento dell'atto sapeva che il servizio non sarebbe stato svolto e non sarebbero state apportate correzioni al documento. Difatti l'atto non rappresenta fatti già compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, bensì contiene la semplice previsione di un'attività futura. È altresì erroneo che il delitto sarebbe stato commesso mediante omissione successiva, rimproverando a AL che all'atto della sua trasmissione avrebbe dovuto riportare le correzioni dell'atto, laddove la condotta omissiva non è prevista come reato.
2 - Il ricorso è infondato. La condotta incriminata non consiste nella materiale redazione delle annotazioni sul memoriale, bensì nella funzione attestativa che ad esse si è attribuita. La prassi di registrazione riferita implica che lo stesso memoriale di servizio abbia la funzione di rappresentare la volontà dell'amministrazione (comando dell'Arma CC competente) nel predisporre l'affidamento di un compito a talun membro dell'organico e, dopo il suo svolgimento, che egli stesso, quale p.u., attesti l'attività compiuta, anche a fini retributivi. Ne segue che la condotta incriminata si compie quando il p.u., licenziando il documento come preventivamente annotato, con ciò attesta contrariamente al vero di aver svolto il servizio come predisposto, e non già quando, lui od altri, ha operato le annotazioni. In altri termini, come rileva la sentenza impugnata, ove il servizio non sia stato svolto, è necessario darne conto. Ma la condotta non consiste nell'omissione di questa ulteriore annotazione, bensì nell'attribuzione del valore di attestazione di fatti contrari al vero, a quella già eseguita. Proprio ad ipotesi del genere si riferisce il termine comunque nell'ultima parte dell'art. 479 CP. In sintesi, sono ideologicamente false le annotazioni di servizio predisposte su memoriale dei carabinieri, quando il servizio stesso non sia stato svolto, perché a norma dell'art. 479 CP, il pubblico ufficiale con esse comunque attesta falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità. Difatti le annotazioni che prima significano l'ordine di servizio, e cioè la volontà della p.A. di appartenenza del p. u. incaricato, successivamente sono destinate ad attestarne l'effettivo svolgimento da parte sua.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1998