Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/1975, n. 3432
CASS
Sentenza 20 ottobre 1975

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La rinunzia o la tradizione del possesso relativo a beni immobili non sono soggette alla formalita dell'atto scritto, richiesta soltanto per i contratti costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari, ma possono risultare da qualsiasi comportamento degli interessati, purche idoneo a manifestare univocamente la volonta di dismettere il possesso. (in applicazione di tale principio, la cs ha rilevato che anche il Crocesegno tracciato in calce ad una scrittura privata sia atto a manifestare in modo valido detta volonta, allorche sia accertato che esso sia stato effettivamente apposto dal rinunziante o tradente il possesso). ( V 1592/62, mass n 252545).*

La produzione in appello di nuovi documenti, la cui valutazione abbia comportato la riforma della sentenza impugnata, autorizza il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese giudiziarie, ma l'Esercizio di tale facolta e rimesso al suo prudente apprezzamento e non e, pertanto, censurabile in Sede di legittimita. ( Conf 840/74, mass n 368731; 2348/73, mass n 365687; ( Conf 557/62, mass n 250873).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/1975, n. 3432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3432
    Data del deposito : 20 ottobre 1975

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