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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 2249/2025, promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FIDANZA ROSY RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 06/05/2008, Parte_1 CP_1 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con decreto di omologazione del Tribunale di Cremona del 27.1.14 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
2. Con ricorso depositato il 4.3.25, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla resistente.
L'atto introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati.
La resistente non si è costituita in giudizio e il solo ricorrente è comparso il 16.9.25 per la prima udienza. Con ordinanza del 28.9.25 il giudice ha chiesto un chiarimento sulla tempestività della notifica.
Il 28.10.25 il ricorrente ha fornito tali spiegazioni e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.
All'udienza del 4.11.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note scritte del 28.10.25) sono state:
«A) nel merito: pronunciare, ai sensi dell'art. 3, comma I n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06.05.2008 in Milano tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda Sentenza;
B) in punto spese: con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, così come aggiornato al D.M. n. 147/2022, oltre al rimborso spese generali 15% e C.p.a., come previsto dalla Legge […]».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 5.3.25, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorsi più di sei mesi dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
, nato in [...] il [...] e Parte_1
, nata in [...] il [...], CP_1 a Milano il 6.5.2008 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano al numero 768, parte I, dell'anno 2008);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/11/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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