Articolo 3 della Legge 4 maggio 1998, n. 133
Articolo 1 bisArticolo 4
Versione
9 maggio 1998
Art. 3. Trasferimento del coniuge 1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l' articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100 , come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85 .
2. Se il coniuge e' anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilita'. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario piu' vicino. Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) come modificato dall' art. 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia).
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1957, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .
2. Il predetto trattamento e' ridotto:
a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
b) ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 e' effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.
5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede piu' vicina".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998
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