CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22137 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato GIUDICE DANIEL del foro di ROMA in difesa di AS UE che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22137 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO ST ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa il 27.12.2022 dal Gip di Roma in relazione al delitto di cui all'art. 73 dPR 309/1990, per concorso nello spaccio reiterato di cocaina, nel periodo compreso tra dicembre 2019 e gennaio 2020. 1. Il ricorrente deduce: 1.1.Con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica della detenzione di stupefacenti, da sussumere sotto il comma 5 dell'art. 73 dPR 309/1990, poiché i quantitativi smerciati sia pure abituali arrivano complessivamente a circa 20 grammi di sostanza nell'arco di circa due mesi, mediante un'organizzazione rudimentale, con guadagni minimi e cessioni ai singoli acquirenti per quantitativi al massimo di un grammo ogni volta;
tanto che comunque poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.pen.. Nel caso di specie i quantitativi rinvenuti pongono la condotta entro soglie statistiche in cui opera l'ipotesi di lieve entità; nè è di ostacolo la presenza di una rudimentale organizzazione di mezzi e persone, poiché operando una valutazione complessiva di tutti gli indici richiamati dalla norma appare evidente. 1.2.Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla inidonea verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione considerato che i fatti risalgono a tre anni prima, poiché nel marzo 2020 il LA ha interrotto volontariamente la attività illecita, tanto che aveva trovato anche un'occupazione lavorativa nel 2021 di cui aveva depositato la documentazione in corso di interrogatorio al GIP. Mancano indici rivelatori recenti delle effettività del pericolo di reiterazione. 2.11 Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite in sede di trattazione orale. 1 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato 1.2 L'ordinanza impugnata fa leva su una serie di elementi (una sia pur rudimentale organizzazione, la presenza di una clientela stabile, tanto da acquistare anche a credito;
una significativa remuneratività dell'attività illecita, avuto riguardo ai prezzi praticati pari a 50 euro per 0,5 gr di cocaina, tanto più tenuto conto delle plurime cessioni giornaliere;
la disponibilità di canali di approvvigionamento affidabili e stabili, tali da consentire un rifornimento continuo senza la necessità di precostituire scorte cospicue di droga evitando così i relativi rischi derivanti da possibili controlli di polizia, elementi tutti che valutati complessivamente e hanno indotto il Tribunale ad escludere allo stato dell'imputazione cautelare quella minima offensività sociale che caratterizza la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90. „Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'ipotizzato reato con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; i giudici di merito hanno infatti riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, e ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73 dpr 309/90, nella non ipotizzabilità della fattispecie attenuata, alla luce della accertata non occasionalità delle cessioni, della concreta modalità della condotta di spaccio caratterizzata da una clientela stabile, tanto che a volte gli acquirenti hanno versato solo una parte del corrispettivo, con un'utenza dedicata esclusivamente alla trattazione dei traffici illeciti per concordare orario e luogo della consegna( fol 3) Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaiono quindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale probatorio 2 acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato. Le reiterate censure non minano, pertanto , la tenuta della motivazione. 2.Quanto alle esigenze cautelari occorre rammentare che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47/2015, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte, con riferimento al pericolo di recidivanza, soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
con l'ulteriore precisazione per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Tuttavia, come già osservato da questa Corte, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'applicazione della misura cautelare sulla base di un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra la stessa previsione di cui all'art. 274 lett. c) mediante il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, alla personalità dell'imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265985; Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). Va ribadito che il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. - che è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva - è "attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, ma non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 Garrone, Rv. 266988; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Si è altresì precisato che il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello della concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione 3 delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Criscuolo, Rv. 266421; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965). Alla luce di tali canoni ermeneutici deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame di Roma con motivazione logico e senza irragionevolezze, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare sia la mancanza di elementi per configurare l'attività di spaccio di lieve offensività sia il più che concreto, fondato ed attuale pericolo che l'indagato possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. La decisione impugnata , infatti , dopo avere esaminato tutti gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzati nella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li disattende compiutamente, e spiega esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali la gravità obbiettiva del reato contestato, il manifestato inserimento in un circuito di spaccio, i precedenti penali (che manifestano una personalità trasgressiva) sono tutti elementi che palesano come concreto il pericolo di reiterazione del reato e superano gli elementi dedotti genericamente dal ricorrente, anche quelli riferiti ad una generica attività lavorativa in qualità di muratore, senza produrre alcun contratto di lavoro ( fol 4); l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.( Sentenza n. 6722 del 21/11/2017) come nella specie. Il Tribunale ha evidenziato ai fini delle esigenze cautelari il ruolo ricoperto dal Guastela, che pianificava e organizzava le vendite, teneva i contatti con i clienti e definiva i prezzi oltre che le modalità di consegna cui era addetto il correo Casini. Ha inoltre valorizzato i precedenti penali tra cui la condanna in primo grado per episodi di riciclaggio in data 29- 11.2019 e l'assenza di attività lavorativa;
ha evidenziato, infine, ai fini dell'adeguatezza della misura che il Gip un sede di interrogatorio aveva già concesso gli arresti domiciliari con braccialetto;
conseguentemente ha espresso una valutazione di prognosi di reiterazione attuale e concreta e un giudizio di piena proporzionalità e attualità della misura cautelarecustyodiale in atto degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.( fol 4) 3.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 2.05.2023
sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato GIUDICE DANIEL del foro di ROMA in difesa di AS UE che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22137 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO ST ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa il 27.12.2022 dal Gip di Roma in relazione al delitto di cui all'art. 73 dPR 309/1990, per concorso nello spaccio reiterato di cocaina, nel periodo compreso tra dicembre 2019 e gennaio 2020. 1. Il ricorrente deduce: 1.1.Con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica della detenzione di stupefacenti, da sussumere sotto il comma 5 dell'art. 73 dPR 309/1990, poiché i quantitativi smerciati sia pure abituali arrivano complessivamente a circa 20 grammi di sostanza nell'arco di circa due mesi, mediante un'organizzazione rudimentale, con guadagni minimi e cessioni ai singoli acquirenti per quantitativi al massimo di un grammo ogni volta;
tanto che comunque poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.pen.. Nel caso di specie i quantitativi rinvenuti pongono la condotta entro soglie statistiche in cui opera l'ipotesi di lieve entità; nè è di ostacolo la presenza di una rudimentale organizzazione di mezzi e persone, poiché operando una valutazione complessiva di tutti gli indici richiamati dalla norma appare evidente. 1.2.Con il secondo motivo vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla inidonea verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione considerato che i fatti risalgono a tre anni prima, poiché nel marzo 2020 il LA ha interrotto volontariamente la attività illecita, tanto che aveva trovato anche un'occupazione lavorativa nel 2021 di cui aveva depositato la documentazione in corso di interrogatorio al GIP. Mancano indici rivelatori recenti delle effettività del pericolo di reiterazione. 2.11 Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite in sede di trattazione orale. 1 Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato 1.2 L'ordinanza impugnata fa leva su una serie di elementi (una sia pur rudimentale organizzazione, la presenza di una clientela stabile, tanto da acquistare anche a credito;
una significativa remuneratività dell'attività illecita, avuto riguardo ai prezzi praticati pari a 50 euro per 0,5 gr di cocaina, tanto più tenuto conto delle plurime cessioni giornaliere;
la disponibilità di canali di approvvigionamento affidabili e stabili, tali da consentire un rifornimento continuo senza la necessità di precostituire scorte cospicue di droga evitando così i relativi rischi derivanti da possibili controlli di polizia, elementi tutti che valutati complessivamente e hanno indotto il Tribunale ad escludere allo stato dell'imputazione cautelare quella minima offensività sociale che caratterizza la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90. „Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza dell'ipotizzato reato con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; i giudici di merito hanno infatti riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, e ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73 dpr 309/90, nella non ipotizzabilità della fattispecie attenuata, alla luce della accertata non occasionalità delle cessioni, della concreta modalità della condotta di spaccio caratterizzata da una clientela stabile, tanto che a volte gli acquirenti hanno versato solo una parte del corrispettivo, con un'utenza dedicata esclusivamente alla trattazione dei traffici illeciti per concordare orario e luogo della consegna( fol 3) Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaiono quindi ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale probatorio 2 acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato. Le reiterate censure non minano, pertanto , la tenuta della motivazione. 2.Quanto alle esigenze cautelari occorre rammentare che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47/2015, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte, con riferimento al pericolo di recidivanza, soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
con l'ulteriore precisazione per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Tuttavia, come già osservato da questa Corte, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'applicazione della misura cautelare sulla base di un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra la stessa previsione di cui all'art. 274 lett. c) mediante il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, alla personalità dell'imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265985; Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). Va ribadito che il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. - che è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva - è "attuale" allorché sia possibile formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale. Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, ma non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non può che fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo in cui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016 Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015 Garrone, Rv. 266988; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Si è altresì precisato che il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello della concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione 3 delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Criscuolo, Rv. 266421; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965). Alla luce di tali canoni ermeneutici deve escludersi che nel caso in esame si sia verificata violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. avendo il Tribunale del riesame di Roma con motivazione logico e senza irragionevolezze, posto in rilievo tutti gli elementi idonei a palesare sia la mancanza di elementi per configurare l'attività di spaccio di lieve offensività sia il più che concreto, fondato ed attuale pericolo che l'indagato possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. La decisione impugnata , infatti , dopo avere esaminato tutti gli elementi dedotti dalla difesa, e valorizzati nella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimento in esame, li disattende compiutamente, e spiega esaustivamente e correttamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali la gravità obbiettiva del reato contestato, il manifestato inserimento in un circuito di spaccio, i precedenti penali (che manifestano una personalità trasgressiva) sono tutti elementi che palesano come concreto il pericolo di reiterazione del reato e superano gli elementi dedotti genericamente dal ricorrente, anche quelli riferiti ad una generica attività lavorativa in qualità di muratore, senza produrre alcun contratto di lavoro ( fol 4); l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.( Sentenza n. 6722 del 21/11/2017) come nella specie. Il Tribunale ha evidenziato ai fini delle esigenze cautelari il ruolo ricoperto dal Guastela, che pianificava e organizzava le vendite, teneva i contatti con i clienti e definiva i prezzi oltre che le modalità di consegna cui era addetto il correo Casini. Ha inoltre valorizzato i precedenti penali tra cui la condanna in primo grado per episodi di riciclaggio in data 29- 11.2019 e l'assenza di attività lavorativa;
ha evidenziato, infine, ai fini dell'adeguatezza della misura che il Gip un sede di interrogatorio aveva già concesso gli arresti domiciliari con braccialetto;
conseguentemente ha espresso una valutazione di prognosi di reiterazione attuale e concreta e un giudizio di piena proporzionalità e attualità della misura cautelarecustyodiale in atto degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.( fol 4) 3.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 2.05.2023