Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2016, n. 47619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47619 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
47 6 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19-10 2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. DOMENICO GALLO V. 1555 Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - REGISTRO GENERALF- Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO N. 34949/2016 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MICHELE N. IL 03/03/1961 avverso l'ordinanza n. 458/2016 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 29/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
fier it rigetto حد افتاد القائد che concute lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gill Udit i difensor Avv.; Grices Brac e rcorsел оссорил ийinsidic ter l'accept ed del RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame delle misure cautelari, respingeva la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata all'Esposito la misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso nel reato di rapina aggravata.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduceva:
2.1. vizio di motivazione in relazione alla valutazione della gravità del quadro indiziario: si deduceva l'illogicità della motivazione segnatamente laddove si affermava che era fatto notorio che al fine di consumare delitti la malavita napoletana utilizzasse auto prese a noleggio;
inoltre si deduceva che la Corte di appello non avrebbe considerato gli argomenti proposti con memoria difensiva;
2.2. vizio di motivazione in relazione eccezione difensiva circa la inutilizzabilità dei dati acquisiti attraverso l'analisi dei tabulati e delle intercettazioni in quanto le utenze in uso all'indagato sarebbero state acquisite con «stratagemmi investigativi» illeciti;
2.3. vizio di legge e di motivazione: il Tribunale non avrebbe dichiarato l'inutilizzabilità dell'intercettazione telefonica n. 223 del 30 marzo 2015 che registrava una conversazione tra l'indagato ed il suo difensore in violazione dell'art. 103 cod. proc. pen.; 2.4. vizio di legge in relazione al riconoscimento del pericolo di recidiva: l'esigenza cautelare sarebbe stata riconosciuta solo sulla base della gravità del fatto, senza tenere in considerazione l'occasionalità e la risalenza dello stesso e senza verificare l'esistenza del requisito dell'attualità del pericolo. Non sarebbero stati inoltre considerati gli elementi che indicherebbe la non proclività al delitto dell'indagato quali l'assenza di precedenti, la marginalità del contributo e l'esistenza di una fonte di reddito lecita;
2.5. vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe rilevato la mancanza nell'ordinanza genetica di una autonoma valutazione dei fatti, nonostante la stessa fosse stata tempestivamente eccepita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in considerazione del fatto che propone censure inidonee ad intaccare l'efficacia dimostrativa della motivazione. Il compendio indiziario valutato dal primo giudice e confermato dal Tribunale ha una efficacia che non risulta incisa dalle censure rivolte alla parte della 2 motivazione che valorizza la valenza indiziaria della riconducibilità dell'auto noleggiata ed utilizzata per la rapina all'Esposito. Il ricorrente non individua pertanto fratture logiche manifeste e decisive della motivazione idonee a destrutturarne la tenuta argomentativa e l'efficacia dimostrativa.
2. Anche il secondo motivo di ricorso che censura la legittimità della acquisizione dei tabulati, conseguente alla asserita illecita acquisizione delle utenze in uso all'indagato è inammissibile. Il Tribunale ha offerto una convincente motivazione in ordine alla legittimità della acquisizione delle utenze contestate, e poi utilizzate per l'acquisizione dei tabulati telefonici. Invero, secondo il collegio territoriale non era emersa alcuna prova della paventata illegittimità della perquisizione personale, né di alcun altro vizio nella acquisizione dei tabulati e nelle rilevazione delle utenze in uso all'indagato (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). Né la asserita illegittimità è stata dimostrata dal ricorrente che si è limitata a far richiamo all'utilizzo di non meglio identificati "stratagemmi investigativi".
3. Il terzo motivo di ricorso, che deduce l'illegittima intercettazione dei colloqui tra l'indagato ed il difensore, è, anch'esso, manifestamente infondato. L'intercettazione in questione è, infatti, irrilevante poiché il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento alla conversazione contestata. Il collegio condivide, sul punto, il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Cass. sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Cass. sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Rv. 231832) 4. Le censure in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari sono infondate.
4.1. Il ricorrente censura la legittimità del riconoscimento del pericolo di reiterazione, e segnatamente del requisito dell'attualità. In materia non si registrano orientamenti giurisprudenziali univoci. Da un lato si è deciso che non è più sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta - probabilità che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, - ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per- 3 compiere ulteriori delitti (Cass. sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265653, Cass. sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958). A tale orientamento si contrappone una diversa interpretazione secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Un ulteriore filone interpretativo svaluta la portata innovativa della novella e ritiene che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza (Cass. sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 265985; Cass. sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421). Il collegio ritiene che tale ultimo orientamento non possa essere condiviso in quanto la scelta legislativa di richiedere per la valutazione del pericolo di reiterazione la valutazione di un attributo l'attualità appunto - diverso ed - ulteriore rispetto a quello della concretezza non può essere interpretata come mera esplicitazione di contenuti già presenti nel testo previgente, si traduce in una richiesta di valutazione approfondita delle esigenze cautelari anche nella prospettiva della "attualità" delle stesse. Che «il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza», si deduce anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all'interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere, sottolineava a fondamento della introduzione del requisito dell'attualità del pericolo «l'esigenza di una valutazione più stringente dell'effettiva pericolosità del prevenuto» (così Cass. sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958). Dunque deve ritenersi che l'attributo della attualità sia diverso ed ulteriore rispetto a quello della "concretezza", seppur affine allo stesso. 4 In sintesi: da un lato si interpreta il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dalla manifestazione di devianza fino al momento in cui viene effettuato il giudizio sulla cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Dall'altro si valorizza la necessità di individuare condizioni, "esterne" all'accusato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, nel riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. Tale interpretazione viene portata all'estremo laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la "previsione" di una specifica occasione per delinquere. Il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Invero si tratta di interpretazioni solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamente "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto. Entrambe le dimensioni dell'attualità devono essere prese in considerazione: il pericolo non sarebbe attuale in assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele. 5 La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, si ritiene che nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. In sintesi può affermarsi che il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che, indichi la probabilità di devianze "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno "imminenti", ovvero immediate. Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Non si richiede, invece, che giudizio à si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza": il giudizio prognostico non può che fare riferimento alla elevata probabilità che possa verificarsi la recidiva nel periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, cioè un periodo "prossimo", ma non "imminente", né "immediato". Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato.
4.2. Nel caso di specie il collegio territoriale esprimeva il giudizio sull'esistenza del pericolo di reiterazione in coerenza con tali linee ermeneutiche evidenziando, con giudizio di merito privo di illogicità manifeste, che gli elementi disponibili relativi alla personalità dell'indagato ed alle sue condizioni di vita (si valorizzava l'organizzazione di una rapina in concorso a chilometri distanza dal luogo di residenza) rendevano altamente probabile la ricaduta nella devianza.
5. Inammissibile è, infine, il motivo che denuncia l'omessa valutazione da parte del Tribunale delle doglianze in ordine alla mancanza di autonomia della ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Questa, al contrario, come emerge dal tessuto motivazionale integrato dai due provvedimenti conformi di merito, evidenzia una critica analisi della richiesta avanzata dal pubblico ministero;
come dimostra il fatto che viene riconosciuto esistente il solo il pericolo di reiterazione e non anche, come prospettato dalla pubblica accusa, anche il pericolo di inquinamento probatorio.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale-, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2016 L'estensore Il Presidente Sandra RecchioneAsandra Rec Domenico GalleGall e DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 NOV. 2016. IL "CANCELLIERE EMAD D E R Claudia Pianely P E E N U O I A Z T S R O C * 7