Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 34222
CASS
Sentenza 11 luglio 2012

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È illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, c.d.s. - prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 c.d.s.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 34222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34222
    Data del deposito : 11 luglio 2012

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