Sentenza 11 luglio 2012
Massime • 1
È illegittima la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto la disposizione di cui all'art. 222, comma secondo bis, c.d.s. - prevedendo che, nel caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è ridotta fino ad un terzo - riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non concerne, invece, l'ipotesi di patteggiamento per i reati di cui all'art. 186 c.d.s.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2012, n. 34222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34222 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2012 |
Testo completo
е н 34222/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Presidente - SENTENZA N. 1797/2012 Consigliere Dott.ssa LUISA BIANCHI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO Consigliere N. 14961/2012 Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO Rel. Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE Nei confronti di 1) IO IA N. IL 18/01/1978 avverso la sentenza n. 2035/2011 GIP TRIB. DI TRIESTE del 13/10/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
viste le conclusioni del PG in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 13 ottobre 2011, il GIP presso il Tribunale di 1. Trieste applicava a AN IA la pena di mesi uno e giorni quindici di arresto ed € 1000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies Dlgs,vo n. 285 del 1992 per aver circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari a 2,26 g/l con l'aggravante dell'ora notturna e di aver causato un incidente stradale 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il PG lamentando : La inosservanza o erronea applicazione della legge penale per aver il Tribunale omesso di applicare la confisca del veicolo e per aver invece erroneamente ridotto la sanzione accessoria in conseguenza della scelta del rito speciale CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Quanto alla omessa confisca, osserva la Corte : la 3. disposizione normativa di cui all'art. 186 C.d.S. è stata parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". In particolare, lo specifico richiamo nell'art. 186, come novellato, all'art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L. n. 120 del 2010 (intitolato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato"), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope), è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010). Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura amministrativa della confisca di cui all'art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di reato sopra ricordate. Ma, pur con l'entrata in vigore della ennesima modifica al C.d.S., è rimasto fermo l'obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche prima dell'ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza. Dunque, analogamente a quanto avviene già per l'applicazione (obbligatoria) della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (nella specie il PG ricorrente ha prodotto certificato cronologico del PRA da cui risulta che il veicolo era di proprietà del De ER). Nè rileva che il veicolo oggetto della confisca non sia stato sottoposto a sequestro (come nel caso in esame). In effetti, la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative. Invero, citato art. 1 recita "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione", quest'ultima da intendersi, ovviamente, "amministrativa". Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), non integra un'ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha natura amministrativa (confisca). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla omessa confisca dell'autoveicolo con rinvio sul punto al Tribunale di Venezia Parimenti fondata è l'ulteriore doglianza del PG 2.1 Sul punto, si osserva (cfr. in termini Cass. n. 41810/2009) che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, stabilisce al comma 2 bis che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. c.p.p.. Quest'ultima previsione, però, riguarda esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale per il quale, per l'appunto, è contemplata dal precedente cit. art. 222, comma 2 la detta sanzione amministrativa accessoria fino a 4 anni. Per una tale interpretazione depone la formulazione letterale della norma e lo stretto collegamento di questa con l'ipotesi, immediatamente prima richiamata, di omicidio colposo, con fissazione della sospensione della patente fino a 4 anni. Peraltro, la L. 21 febbraio 2006, n. 102, il cui art. 1 ha apportato modifiche, sostituendolo, al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 detta disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, prendendo in considerazione quelle consistenti, secondo l'art. 222 citato, comma 2 in lesioni personali colpose ovvero in omicidio colposo. La disposizione del comma 2 bis del menzionato art. 222, quindi, non riguarda l'ipotesi della sospensione della patente di guida con sentenza di applicazione della pena per i reati di cui all'art. 186 C.d.S., commi 6 e 7, pur trattandosi sempre di delitti contemplati dal Codice della Strada, con previsione per gli stessi della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo indicato nella stessa norma. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla omessa confisca dell'autoveicolo ed alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sui punti al Tribunale di Trieste
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell'autoveicolo ed alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sui punti al Tribunale di Trieste Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 luglio 2012 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Francesco Maria Ciampi) (dott. Pietro Antonio Sirena) Preto ment CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 SET. 2012 DI _IKELINZIONARIO GIUDIZIARIO Giulia Makia TIBERIO