Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, in quanto non provato, il danno derivante alla parte creditrice per la perdita delle asserite "occasioni" che il mercato le avrebbe offerto per incrementare il proprio patrimonio e non sfruttate a causa dell'inadempimento dell'altra parte, ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi scaturenti da una transazione avente ad oggetto la divisione giudiziale di beni ereditari).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/2003, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 2561/00 proposto da:
BI RI, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Zanardelli n. 20, presso lo studio dell'avv. Luigi Albissinni che unitamente all'Avv. G.A. Martinelli la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
BI CA.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 21/99 del 10.11.1998/12.01.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 31.10.1977, GI e IA BI, premesso che erano eredi per rappresentazione del loro nonno NE BI, il quale nel testamento olografo aveva nominato erede il loro padre nella percentuale del 60% del relitto, lasciando il residuo patrimonio a RI BI;
che essi, inoltre erano eredi per chiamata diretta di TA ZE, la quale aveva lasciato loro un appartamento sito in Padova e alla RI BI delle azioni di alcune società; convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, RI BI al fine di sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ed attribuire loro l'immobile sito in OG NE, già appartenente al suddetto nonno, nonché l'immobile sito in Padova lasciato dalla ZE.
Costituitasi, la BI eccepiva la nullità del testamento olografo 8.9.1973 della propria madre TA ZE, chiedeva il riconoscimento della quota di legittima relativamente alla successione materna e l'assegnazione dell'immobile sito in OG NE.
A questa causa veniva riunita l'altra causa promossa (con citazione del 30.12.1977) da NA OL, che agiva in nome e per conto della figlia minore IA BI, per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie di TA ZE, la quale aveva pretermesso IA BI, figlia del premorto GO BI, a sua volta figlio della de cuius.
Con sentenza non definitiva (24.06/19.10.1983) il Tribunale di Verona assegnava l'immobile di OG NE congiuntamente a GI e IA BI, cui imponeva di versare a RI BI la somma di L. 26.400.000, e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
In data 3 aprile 1984 RI BI, NA OL, per la minore IA BI, e GI BI, per sè e per la sorella IA BI, sottoscrivevano una "convenzione privata", con la quale, premesso che tra le parti pendeva una causa civile "attinente la divisione dei beni caduti in successione di BI NE e ZE TA", dichiaravano di voler transigere l'intera vertenza convenendo di assegnare l'immobile di OG NE a RI BI e l'immobile sito in Padova a GI e IA BI, determinando i conguagli ai coeredi e condizionando l'efficacia della convenzione da parte di IA BI alla necessaria autorizzazione del giudice tutelare.
Poiché la causa che si riteneva transatta non veniva abbandonata, in quanto IA BI, nonostante le promesse del fratello GI, si era rifiutata di sottoscrivere la convenzione datata 3 aprile 1984, RI BI proponeva domanda di accertamento dell'efficacia della convenzione, sostenendo che la stessa doveva ritenersi atto transattivo e quindi efficace nei confronti del firmatario GI BI, almeno nei limiti di disposizione della sua quota.
Con sentenza definitiva (15.01/11.04.1991) il Tribunale di Verona qualificava detta convenzione come atto di divisione e ne dichiarava l'inefficacia per mancanza della firma di IA BI;
assegnava poi anche l'appartamento sito in Padova a GI e IA BI, con l'obbligo di pagare L. 10.880.000 a IA BI e L. 32.640.000 a RI BI, alla quale attribuiva le azioni dalla HA NO e altri importi a titolo di rendiconto.
Contro la sentenza del Tribunale RI DI proponeva appello sostenendo che la convenzione aveva natura traslativa e che sulla base della stessa venisse ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Verona di annotare l'avvenuto trasferimento dell'immobile di OG NE in suo favore, ovvero, in subordine, che GI BI venisse condannato a risarcirle i danni subiti, ammontanti a L. 50.000.000.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza non definitiva (07.06/25.11.1994), in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava GI BI tenuto al risarcimento dei danni patiti da RI BI nei limiti dell'interesse negativo e rimetteva le parti davanti al consigliere istruttore per la determinazione.
Espletata c.t.u., la Corte d'appello di Venezia, con sentenza definitiva n. 21/99 del 10.11.1998/12.01.1999, condannava GI BI a corrispondere a RI BI la somma di L. 1.456.000, da essa pagata il 7.12.84 per la registrazione della sentenza del Tribunale, nonché la somma di L. 140.000, pagata l'8.01.1987 per INVIM, con rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre gli interessi legali, e a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio, compensandole tra tutte le altre parti.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI BI in base a un solo motivo, illustrato da memoria.
GI BI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, deducendo violazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1218 e 2043 c.c., nonché contraddittoria motivazione, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver liquidato il risarcimento del danno, sia pure nei limiti dell'interesse negativo, in maniera irrisoria, riconoscendo soltanto le spese per la registrazione della sentenza e Invim, senza considerare che andava riconosciuto anche il risarcimento per la perdita di chance, ossia per la perdita delle occasioni delle quali avrebbe potuto godere la RI BI se il fratello GI avesse mantenuto l'impegno assunto. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in grave errore logico per macroscopica contraddizione fra la premessa (condanna di GI BI al risarcimento) e la conclusione quantificativa, limitata alle sole spese di registrazione della sentenza e Invim, per le quali non occorreva alcun accertamento tecnico essendo documentate in atti.
Il motivo è infondato.
La parte, alla quale sia stato riconosciuto il risarcimento dei danni subiti nei limiti dell'interesse negativo, qualora voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (v. Cass.
2.12.1996 n. 10748). Invero, com'è stato evidenziato da tempo, sia da autorevole dottrina sia dalla giurisprudenza di questa Corte, la chance, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde della sua perdita, vale a dire della perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza (cfr. Cass. 13.12.2001 n. 15759;
10.11.1998 n. 11340).
Nel caso specifico la ricorrente ha provato soltanto gli esborsi per la registrazione della sentenza e per l'Invim nessuna prova, ne' per presunzioni ne' in base a calcolo di probabilità, ha dato della perdita di chance, ossia della perdita delle asserite "occasioni" che il mercato avrebbe offerto per incrementare il proprio patrimonio e non sfruttate a causa dell'inadempimento di GI BI. Neppure la c.t.u., disposta peraltro proprio per sopperire a tale deficienza probatoria, è riuscita ad individuare (con calcolo probabilistico in relazione ai principi della causalità adeguata) la sussistenza di tale perdita.
Nell'infondatezza del proposto mezzo di doglianza, il ricorso deve essere rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese perché il controricorrente GI BI non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003