Sentenza 17 aprile 2014
Massime • 1
In tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina.
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- 1. Art. 2 - Successione di leggi penalihttps://www.filodiritto.com/
- 2. La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. 1, sent. 29 settembre 2023, n. 2629, Pres. Rocchi, rel. Casa; Cass. Sez. IV, sent. 28 giugno 2023, n. 39170, Pres. Dovere, rel. Ricci; Cass. Sez. III, sent. 27 febbraio 2024, n. 18873, Pres. Gentili, rel. Gai 1. Negli ultimi tempi è divenuta di attualità la tematica relativa all'eventuale estinzione per prescrizione dei reati commessi nel periodo che va dall'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando) fino al 31 dicembre 2019. In particolare, la questione comincia a porsi con riferimento alle contravvenzioni, che, come è noto, si prescrivono ordinariamente in quattro anni dalla data di commissione del reato e al massimo in cinque anni ai sensi degli artt. …
Leggi di più… - 3. La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. 1, sent. 29 settembre 2023, n. 2629, Pres. Rocchi, rel. Casa; Cass. Sez. IV, sent. 28 giugno 2023, n. 39170, Pres. Dovere, rel. Ricci; Cass. Sez. III, sent. 27 febbraio 2024, n. 18873, Pres. Gentili, rel. Gai Cass. 39170/2024 Cass. 2629/2024 Cass. 18873/2024 1. Negli ultimi tempi è divenuta di attualità la tematica relativa all'eventuale estinzione per prescrizione dei reati commessi nel periodo che va dall'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando) fino al 31 dicembre 2019. In particolare, la questione comincia a porsi con riferimento alle contravvenzioni, che, come è noto, si prescrivono ordinariamente in quattro anni dalla data di commissione del reato e …
Leggi di più… - 4. La successione delle leggi n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), n. 3/2019 (c.d. legge spazzacorrotti o Bonafede), n. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia) in materia di…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. 1, sent. 29 settembre 2023, n. 2629, Pres. Rocchi, rel. Casa; Cass. Sez. IV, sent. 28 giugno 2023, n. 39170, Pres. Dovere, rel. Ricci; Cass. Sez. III, sent. 27 febbraio 2024, n. 18873, Pres. Gentili, rel. Gai Cass. 39170/2024 Cass. 2629/2024 Cass. 18873/2024 1. Negli ultimi tempi è divenuta di attualità la tematica relativa all'eventuale estinzione per prescrizione dei reati commessi nel periodo che va dall'entrata in vigore della legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando) fino al 31 dicembre 2019. In particolare, la questione comincia a porsi con riferimento alle contravvenzioni, che, come è noto, si prescrivono ordinariamente in quattro anni dalla data di commissione del reato e …
Leggi di più… - 5. Prescrizione, sospensione solo per fatti commessi dal 1 gennaio 2020 (Cass., 20989/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2025
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. La L. 134/2021 ha definito un assetto coerente: Reati commessi prima del 1.1.2020 → applicazione piena dell'art. 159 c.p., comma 2, come modificato nel 2017; Reati dal 1.1.2020 → art. 161-bis c.p. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2014, n. 26801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26801 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 17/04/2014
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA C. - rel. Consigliere - N. 1192
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 23880/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP LA GI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/12/2012 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata per il ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Borasi Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 24/10/2011, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di AP LA GI per il reato continuato di cui all'art. 479 c.p., commesso quale presidente delle commissioni regionali designate dalla Regione Lombardia per gli esami conclusivi dei corsi per segretario di direzione, category manager e quality System manager, apparentemente svolti dagli enti di formazione CEPOR, EFOR e CERGES, in concorso con i rappresentanti di tali enti e i rappresentanti sindacali componenti di dette commissioni, indicando falsamente, nei verbali di accertamento finali per il conseguimento dei relativi attestati, la presenza e l'idoneità degli allievi RU FA IP il 23/12/2003 per il corso della CEPOR (capo H), NI RT, UR RT e EO LA il 27/08/2003 per il corso della EFOR (capo I) e RR AV, NO SS e ED BI l'11/09/2003 per il corso della CERGES. La sentenza di primo grado veniva riformata con il riconoscimento in favore dell'imputata delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, la riduzione della pena ad anni uno di reclusione e la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermandosi la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L'imputata ricorre sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, e deduce violazione di legge nell'affermazione della sentenza impugnata per la quale l'impossibilità di un'applicazione combinata degli effetti favorevoli della disciplina normativa anteriore e di quella successiva alla modifica introdotta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, non consentirebbe di tenere conto, ad ulteriore riduzione dei più brevi termini prescrizionali previsti dall'attuale formulazione dell'art. 157 c.p., degli effetti del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, contemplati solo nella precedente enunciazione della norma, per i quali nella specie il termine sarebbe stato determinato in anni sette e mesi sei, trascorsi il 23/06/2011. Il ricorrente osserva che l'opposta interpretazione, suggerita dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, nel richiamo all'art. 2 c.p., che impone di interpretare le norme secondo il principio del favor rei, è stata accolta da una decisione di questa Corte e da pronunce di merito indicate nella memoria depositata, e sollecita in subordine la rimessione del ricorso alla Sezioni unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come già osservato nella sentenza impugnata, il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 48042 dell'01/10/2009, Mennoia, Rv. 245529), oltre ad essere motivato con stretto riferimento al particolare profilo del regime della sospensione della prescrizione, è assolutamente isolato rispetto ad un altrimenti costante orientamento di segno contrario, manifestatosi anche successivamente alla citata pronuncia, per il quale non è possibile la simultanea applicazione, ai fini della determinazione dei tempi di prescrizione del reato, di disposizioni introdotte con la L. n. 251 del 2005 e di altre precedenti, occorrendo viceversa applicare integralmente l'una o l'altra delle due discipline in base ai criteri previsti dalla citata Legge, art. 10 (Sez. 1, n. 2126 del 19/12/2007 (15/01/2008), Della Valle, Rv. 238639; Sez. 6, n. 21744 del 24/04/2008, Pepe, Rv. 240575; Sez. 1, n. 27777 dell'01/07/2008, Soldano, Rv. 240863; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Poi, Rv. 248783). Il richiamo del comma 2 di detto articolo all'art. 2 c.p. in tema di successione di norme penali, evocato dal ricorrente a sostegno della diversa interpretazione proposta, non è viceversa idoneo a giungere a questo risultato. Proprio fra i principi stabiliti a suo tempo da questa Corte nell'interpretazione di tale norma, infatti, vi è quello per il quale la natura favorevole o sfavorevole della normativa sopravvenuta, rispetto a quella previgente, deve essere accertata in concreto, nella generalità dei casi, con riguardo all'intera disciplina di un reato o di un istituto;
non essendo consentita l'applicazione di parte dell'una e di parte dell'altra normativa, e dovendosi invece fare riferimento a quella di esse risultante complessivamente più favorevole in base ad una valutazione combinata di tutti i suoi effetti, ivi compresi quelli relativi al decorso della prescrizione (Sez. U, n. 10626 del 06/10/1979, Maggi, Rv. 089651). Per le ragioni esposte deve essere esclusa l'effettiva esistenza di un contrasto giurisprudenziale che giustifichi la richiesta rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, per quanto appena detto, peraltro, già pronunciatasi sui criteri generali regolatori della materia.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014