Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24107
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Sentenza 26 maggio 2009

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I permessi di colloquio sono inoppugnabili, per il principio di tassatività delle impugnazioni, nè ricorribili per cassazione, neppure per abnormità sotto il profilo dell'inerenza al tema della libertà personale, che invero non forma oggetto di essi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24107
    Data del deposito : 26 maggio 2009

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