Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
I permessi di colloquio sono inoppugnabili, per il principio di tassatività delle impugnazioni, nè ricorribili per cassazione, neppure per abnormità sotto il profilo dell'inerenza al tema della libertà personale, che invero non forma oggetto di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24107 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1770
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 7046/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UÌ AL, nato a [...] l'[...];
avverso il provvedimento in data 29 gennaio 2009 del S. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, emesso sull'istanza di "autorizzazione ai colloqui" in carcere rivolta dal difensore di AL UÌ al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, quest'ultimo autorizzava "i colloqui con la madre e con la moglie".
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, chiedendone l'annullamento e deducendo l'erronea applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 11 e 18, art. 240 disp. att. c.p.p., art. 279 c.p.p., artt. 13 e 111 Cost..
Sostiene:
- che il pubblico ministero non è legittimato ad adottare "provvedimenti inerenti la libertà personale";
- che la competenza ad autorizzare il permesso di colloquio per soggetti detenuti nel corso delle indagini preliminari "appartiene al giudice per le indagini preliminari" ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 11 e 18 e dell'art. 240 disp. att. c.p.p.;
- che il provvedimento impugnato è, pertanto, "privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale";
- che, in ogni caso, quand'anche si ritenesse che è il pubblico ministero l'organo competente a decidere in tema di colloqui con il detenuto, il provvedimento impugnato dovrebbe, comunque, essere annullato perché del tutto carente di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Lo è, in primo luogo, perché i provvedimenti del pubblico ministero non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono ne' qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione) , ne' impugnabili, neppure qualora appaia evidente il loro tasso di illegalità. La lettera dell'art. 568 c.p.p., comma 1, e l'interpretazione sistematica della norma non danno ingresso a dubbi: sono soggetti ad impugnazione soltanto i provvedimenti del giudice (cfr. per tutte, Cass. S.U. 11 luglio 2001, Chirico, RV 219598).
3.2. Lo è, in secondo luogo, perché, come questa Corte ha avuto modo di affermare (v. Cass. 6^ 9 dicembre 1994, Curinga, RV 200886), "i permessi di colloquio sono provvedimenti di natura amministrativa che attengono alla regolamentazione della vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari nonché, talvolta, anche alla tutela del segreto concernente indagini in corso" e "contro i provvedimenti che li concernono, di qualsiasi tipo, non è previsto nè dal codice di rito ne' dalla legge penitenziaria ne' dal relativo regolamento alcun mezzo di gravame, sicché, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, essi sono inoppugnabili";
neppure "è dato per essi il ricorso per cassazione sotto il profilo della loro pertinenza alla libertà personale poiché questa non viene toccata dai relativi provvedimenti", ne', infine, "possono essere considerati atti abnormi, come tali, immediatamente ricorribili, appunto, per la loro natura amministrativa" (nello stesso senso cfr., tra le altre, Cass. 4^ 7 aprile 2000, Bresciani, RV 216486).
4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009