CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 12943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12943 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC LO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, l'avvocato Domenico Radice, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 marzo 2024 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato TT AU (presidente, dal 21 marzo 2000, del Consiglio di amministrazione e socio detentore del 95% delle quote della ER AR s.r.l., dichiarata fallita il 21/4/2010) colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alle distrazioni per un valore di 2.002.116,17 euro (con aggravanti ex art. 219, commi 1 e 2 n. 1, L. Fall.); nel contempo, ha assolto l'imputato dalla contestata bancarotta fraudolenta documentale e, limitatamente all’importo di 814.021,65 euro, da quella patrimoniale perché il fatto non sussiste e riqualificato un episodio di versamento di euro 250.000,00 in bancarotta preferenziale, dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione. L'imputato è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, da un lato, per la distrazione di parte del corrispettivo ricavato dalla Penale Sent. Sez. 5 Num. 12943 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 13/01/2026 2 cessione dello stabilimento di Santa Giusta, quantificata in euro 735.978,35, e, dall’altro, per la cessione dei macchinari alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd. per euro 1.266.137,82 mai riscossi, per un totale di euro 2.002.116,17, come detto. Il Tribunale ha, tra l’altro, ritenuto distrattiva di parte del prezzo per la cessione dello stabilimento (incassato il 30 aprile 2007), l’estinzione anticipata dei canoni futuri (relativi ad annualità molto successive, 2014-2016) per 231.000,00 euro oltre IVA, avvenuta nonostante la situazione di grave tensione finanziaria della società; e ha ritenuto distrattivi i vari trasferimenti eseguiti in favore di società del gruppo TT o dello stesso imputato, tra cui quelli verso IM s.r.l., Avarel s.r.l., Scardassi Engineering s.r.l. e AU TT. 2. Con sentenza del 10 aprile 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato l’affermazione di responsabilità, riconoscendo tuttavia le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, e la continuazione esterna con fatti decisi dalla Corte di appello di Milano in data 5 novembre 2020, così rideterminando la pena a titolo di aumento in sei mesi di reclusione e quella complessiva (per tutti i reati in continuazione) in quattro anni e cinque mesi di reclusione, con esclusione dell’interdizione dai pubblici uffici. In breve, la Corte territoriale ha: (a) reputato non provata alcuna compensazione – dedotta dalla difesa – tra il credito della fallita per la vendita dei macchinari alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd. (per il detto corrispettivo mai incassato di 1.266.137,82 euro) e il debito della stessa fallita verso GAOXIN, atteso che, anzitutto, l’appartenenza delle due società a un medesimo gruppo non risultava dimostrata, che, in secondo luogo non v’era prova di siffatta compensazione e del relativo accordo e, anzi, il credito verso HU AR LU FA Co. Ltd. era regolarmente annotato nelle scritture della fallita, e che, infine, lo stesso imputato aveva asserito (per quanto anche in tal caso senza darne prova) che v’era una “linea di credito aperta” con la stessa HU AR LU FA Co. Ltd., “destinata al pagamento delle forniture di semilavorati forniti da quest’ultima” (ovvero non aveva parlato di tale “compensazione”); (b) ritenuto privi di adeguata giustificazione causale vari pagamenti eseguiti in favore di società riconducibili al gruppo TT e dello stesso imputato;
(c) qualificato privo di logica economica e indice di distrazione, in particolare, il pagamento, in un’unica soluzione, dei canoni in relazione ad un periodo futuro (2014/2016) lontano sette anni e in un momento di crisi;
(d) escluso la “bancarotta riparata”; (e) confermato l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, L. Fall. 3 3. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in plurimi motivi di doglianza, di seguito riassunti. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e erronea interpretazione di norme civilistiche in relazione alla ritenuta natura distrattiva di parte delle somme ricavate dalla cessione dello stabilimento. Sostiene, in sintesi, che la Corte d’appello avrebbe omesso di confrontarsi con la ricostruzione difensiva circa la logica economica complessiva dell’operazione. In particolare, quanto al versamento di euro 231.000,00 in favore di FD Properties, assume che si trattasse di esborso funzionale e necessario al perfezionamento dell’operazione di cessione dello stabilimento, posto che tale provvista avrebbe consentito alla società acquirente di far fronte agli oneri iniziali del leasing, in un contesto in cui sull’immobile gravava ipoteca. Deduce inoltre che la somma, pur formalmente riferita a canoni di annualità successive, sarebbe stata in realtà imputata, per facta concludentia, al godimento iniziale del rapporto locativo, evidenziando che, dopo il pagamento della maxi-rata, non sarebbero stati richiesti ulteriori canoni e che FD non si sarebbe insinuata al passivo per il loro recupero. In ulteriore subordine, sostiene che la condotta, ove ritenuta penalmente rilevante, avrebbe dovuto essere qualificata non come bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma come bancarotta preferenziale, trattandosi di pagamento relativo a un credito certo, liquido ed esigibile. Con riguardo, poi, al pagamento di euro 212.500,00 in favore di IM s.r.l., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso l’esistenza di un sottostante rapporto contrattuale di prestazione d’opera tra IM e la fallita, assumendo che la Corte territoriale avrebbe svalutato senza adeguata giustificazione sia la documentazione prodotta dalla difesa, sia le dichiarazioni testimoniali acquisite, dalle quali emergerebbe che personale formalmente dipendente da IM svolgeva in concreto attività lavorativa in favore della stessa fallita, attività che giustificherebbe il correlativo corrispettivo. Aggiunge che il debito verso IM troverebbe riscontro nelle scritture contabili e che l’attività prestata avrebbe lasciato traccia anche nella gestione della contabilità sociale. Quanto, infine, al versamento di euro 32.000,00 in favore di Avarel s.r.l., deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato la prova dei precedenti finanziamenti erogati da tale società a favore di ER AR s.r.l., nonostante essi risultassero annotati nella contabilità della fallita;
contabilità che la stessa sentenza impugnata, in altro passaggio, avrebbe invece ritenuto attendibile. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in 4 relazione alla ritenuta natura distrattiva della cessione dei macchinari aziendali alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd.. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe illogicamente escluso la riconducibilità di HU AR LU FA Co. Ltd. e AO al medesimo gruppo societario, nonostante, secondo la difesa, tale collegamento emergesse dal fax del 20 giugno 2006 acquisito agli atti. Assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una discrasia tra quanto dichiarato da TT e OL RA alla curatela e quanto successivamente dedotto dalla difesa, mentre, a suo dire, la ricostruzione sarebbe rimasta costante nel senso che i macchinari, divenuti antieconomici per RS, sarebbero stati ceduti in Cina al fine di ricavarne piena utilità economica, con pagamento del corrispettivo mediante fornitura di semilavorati necessari alla prosecuzione dell’attività aziendale. Deduce, ancora, che il coinvolgimento formale di AO sarebbe spiegabile con il ruolo da essa rivestito nei rapporti commerciali di esportazione, mentre HU AR LU FA Co. Ltd. sarebbe stata la controparte commerciale effettiva, anche quale società produttrice dei semilavorati ottenuti mediante l’impiego dei macchinari ceduti. Lamenta, infine, che la Corte d’appello avrebbe tratto argomenti contrari alla tesi difensiva dalle scritture contabili, senza considerare che, a fronte dell’iscrizione del credito verso HU AR LU FA Co. Ltd., figurava anche un debito di importo pressoché corrispondente verso AO, dato che, secondo la difesa, corroborerebbe la tesi della compensazione. Aggiunge che tale ricostruzione troverebbe ulteriore conferma nell’utilizzo dei macchinari nello stabilimento cinese, nelle forniture di semilavorati a RS e nell’assenza di richieste di pagamento o di insinuazione al passivo da parte di AO. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale, dopo avere disposto all’esito della discussione un’integrazione probatoria ritenuta di assoluta necessità, non avrebbe potuto pervenire a condanna senza dare conto in modo adeguato delle ragioni per cui i dubbi emersi dovessero considerarsi superati. Sostiene che l’ulteriore escussione della curatrice, disposta proprio con riguardo alla cessione dei macchinari, non avrebbe apportato alcun elemento nuovo rispetto al quadro già emerso nel dibattimento e che, nondimeno, il Tribunale avrebbe ugualmente affermato la responsabilità dell’imputato, senza adeguata motivazione sul punto. Lamenta, inoltre, che la Corte di appello, a fronte di tale censura, si sia 5 limitata ad affermare la possibilità di una pronuncia di condanna anche in assenza di nuovi elementi derivanti dall’integrazione istruttoria, senza confrontarsi, secondo la difesa, né con la ratio dell’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., né con l’esigenza di una motivazione rafforzata in ordine al superamento del dubbio. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omissione e contraddittorietà della motivazione in punto di elemento soggettivo, lamentando che né il Tribunale né la Corte d’appello si sarebbero effettivamente confrontati con gli elementi difensivi prospettati per escludere la sussistenza del dolo, anche nella forma eventuale. Assume che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare in termini generali il principio secondo cui, ai fini della bancarotta patrimoniale, è sufficiente la consapevolezza della natura potenzialmente pregiudizievole delle operazioni compiute, senza però chiarire per quali ragioni tale consapevolezza e l’accettazione del rischio dovessero ritenersi concretamente sussistenti in capo all’imputato. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le circostanze valorizzate dalla difesa, e in particolare i precedenti apporti di risorse personali alla società, il mancato conseguimento di compensi per l’attività gestoria, la rinuncia ai propri crediti e gli elementi emersi dalla testimonianza dell’ing. UE circa le prospettive di rilancio dell’impresa, tutti dati che, secondo la difesa, deporrebbero nel senso che il TT agì nella convinzione di poter risanare la società e non già accettando il rischio di pregiudizio per i creditori. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fallimentare. Sostiene, anzitutto, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente incluso, nel calcolo del danno derivante dall’operazione di cessione dello stabilimento, anche l’importo dell’IVA, assumendo che tale imposta costituisse parte della distrazione, mentre – secondo la difesa – essa sarebbe stata corrisposta dall’acquirente, essendo il venditore o prestatore di servizi mero “intermediario” nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, versando detto importo non con mezzi della società fallita. Deduce, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente circa la determinazione del danno relativo alla cessione dei macchinari e dello stabilimento, poiché la Corte territoriale avrebbe valorizzato l’importo del credito vantato dalla società verso la controparte commerciale anziché il minor valore dei beni ceduti, omettendo di considerare le deduzioni difensive secondo 6 cui tanto i macchinari quanto lo stabilimento sarebbero stati alienati a condizioni economicamente vantaggiose, ben superiori al loro effettivo valore, anche alla luce della loro obsolescenza e delle difficoltà di loro collocazione sul mercato. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Sostiene che, mentre il dispositivo della sentenza impugnata darebbe atto della concessione delle attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti, la motivazione affermerebbe invece che il Tribunale avrebbe correttamente escluso la configurabilità di tali attenuanti, valorizzando la gravità dei fatti e il precedente specifico dell’imputato. Assume che tale contrasto non possa essere superato mediante il riferimento al principio di prevalenza della motivazione sul dispositivo, poiché la motivazione sul punto sarebbe estremamente sintetica e non consentirebbe di individuare con certezza l’effettivo contenuto della decisione, anche alla luce delle difese svolte in udienza in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e ai possibili riflessi sul trattamento sanzionatorio. 3.7. Con il settimo motivo, proposto in subordine, il ricorrente censura la motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, assumendone la contraddittorietà. Deduce che tale conclusione si porrebbe in contrasto con il trattamento sanzionatorio concretamente determinato dalla Corte d’appello, che, recependo sul punto le doglianze difensive, ha fissato la pena base in misura prossima al minimo edittale, così implicitamente esprimendo una valutazione di non elevata gravità dei fatti. Aggiunge che il richiamo al precedente specifico sarebbe inconferente, trattandosi di fatti coevi e poi ritenuti in continuazione con quelli oggetto del presente procedimento, sicché l’imputato dovrebbe considerarsi incensurato all’epoca delle condotte. Lamenta, inoltre, l’insufficienza del riferimento alla pluralità di condotte articolate nel tempo, osservando che le operazioni contestate sarebbero state, in realtà, limitate e temporalmente ravvicinate. 3.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente chiede, anche in caso di rigetto delle precedenti censure, la restituzione degli atti alla Corte d’appello ai fini della rideterminazione della pena in ragione della continuazione con fatti oggetto di altra decisione. Espone che la Corte d’appello di Cagliari aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4151/2020, assumendo quale pena base quella stabilita per il reato ritenuto più grave in quel procedimento e determinando l’aumento per i fatti odierni in mesi sei di reclusione. 7 Deduce tuttavia che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, altra sezione della Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1263/2025 emessa all’esito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe rideterminato la pena relativa ai fatti oggetto della sentenza milanese, riconoscendo la continuazione con ulteriori reati e fissando la pena complessiva in anni quattro di reclusione. Secondo il ricorrente, tale nuova determinazione della pena base renderebbe necessario procedere a una proporzionale rideterminazione anche dell’aumento applicato nel presente procedimento, atteso che la pena inflitta per i fatti oggetto della sentenza impugnata sarebbe stata calcolata proprio in rapporto alla pena stabilita nella precedente decisione milanese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato, con alcuni profili di inammissibilità. 2. Va premesso che nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erronea sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella accolta nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). 8 Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se realmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). Quando, poi, come nel caso di specie, il giudizio di appello conferma quello di primo grado nella valutazione della responsabilità, le argomentazioni si saldano in un unico corpo motivazionale (c.d. doppia conforme) da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). Come si vedrà trattando le singole doglianze, le stesse mirano, per la quasi totalità, a una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede. 3. Ciò detto, si procederà a trattare le varie questioni, secondo l’ordine indicato da parte ricorrente. 3.1. Il primo motivo – sulla natura non distrattiva dell’impiego di parte delle somme ricavate dalla cessione dello stabilimento – è infondato. Come appena detto, in questa sede possono essere accolte censure che evidenzino decisive omissioni motivazionali, manifeste illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo censurato o travisamenti effettivi della prova, nei limiti sopra ricordati: nessuno di tali vizi è ravvisabile in relazione al detto motivo. Quanto, in primo luogo, al versamento di euro 231.000,00 in favore di FD Properties, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che l’operazione integrasse una condotta distrattiva, valorizzando il fatto che la somma fu corrisposta nello stesso giorno dell’incasso del prezzo di vendita dello stabilimento, a titolo di canoni anticipati relativi ad annualità molto successive, e dunque per un periodo di godimento futuro e remoto. La motivazione impugnata si sottrae alle censure difensive, avendo posto in evidenza l’anomalia economico-gestionale dell’operazione e il suo effetto immediatamente depauperativo per la società poi fallita. Invero, le deduzioni difensive incentrate sulla pretesa funzionalità dell’esborso alla complessiva operazione di cessione dello stabilimento e sul dedotto vantaggio compensativo non colgono nel segno. Il vantaggio 9 compensativo, infatti, deve essere apprezzato in concreto e deve risultare effettivamente idoneo a neutralizzare il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Nel caso in esame, invece, l’impiego di risorse della fallita per consentire a un diverso soggetto giuridico di far fronte agli oneri iniziali del proprio rapporto di leasing si risolveva nell’immediata fuoriuscita di liquidità dal patrimonio della ER AR s.r.l., a fronte di una utilità soltanto eventuale, mediata e proiettata in un arco temporale assai lontano, tanto più in un contesto di già grave tensione economico-finanziaria. Né la tesi secondo cui la maxi-rata, pur formalmente riferita ad annualità successive, sarebbe stata in realtà imputata per facta concludentia al godimento iniziale del rapporto locativo vale a rendere illogica la motivazione. Si tratta, infatti, di una ricostruzione alternativa che la Corte d’appello ha implicitamente, ma chiaramente, disatteso, reputando decisivo il dato oggettivo dell’anticipata erogazione di somme ingenti a fronte di una controprestazione non attuale e del tutto incerta nella sua futura maturazione. A tale riguardo, è irrilevante che la locatrice non si sia poi insinuata al passivo per il recupero dei canoni: si tratta di un post factum che non incide sulla già avvenuta consumazione della condotta distrattiva. Parimenti infondato è il profilo subordinato con cui si invoca la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta preferenziale. Correttamente la Corte territoriale ha escluso che si fosse in presenza del pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile, rilevando, in sostanza, che la stessa pattuizione negoziale, laddove prevedeva l’immediata corresponsione di somme riferite a canoni destinati a maturare solo molti anni dopo, si poneva come il presupposto stesso dell’operazione distrattiva. Il pagamento di un debito non ancora scaduto – e, anzi, di una posta futura e meramente eventuale, dipendente dalla protrazione di un rapporto destinato poi a interrompersi ben prima – non integra, dunque, una fisiologica alterazione della par condicio creditorum, ma una vera e propria sottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale. In tale prospettiva, può richiamarsi, per analogia di ratio, il principio secondo cui il prelievo di somme a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non rappresentando tali versamenti la soddisfazione di un credito esigibile (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872-01; conf. Sez. 5, n. 26240 del 05/05/2023, non massimata). Quanto, poi, al pagamento di euro 212.500,00 in favore di IM s.r.l., la motivazione impugnata ha dato conto in maniera non illogica delle ragioni per cui è stata esclusa l’effettiva esistenza di un rapporto sinallagmatico idoneo a 10 giustificare tale esborso. La Corte ha infatti valorizzato l’assenza di riscontri certi circa l’effettività e la congruità delle prestazioni asseritamente rese, evidenziando che la lettera d’incarico prodotta dalla difesa era priva di data certa e non trovava conferma in adeguata documentazione di supporto, nonostante il corrispettivo pattuito fosse tutt’altro che modesto. Né decisivo è il richiamo alle dichiarazioni testimoniali, poiché i giudici di merito hanno plausibilmente rilevato come le stesse non comprovassero l’esistenza di un vero e proprio contratto di prestazione d’opera tra le due società, ma semmai il fatto che personale formalmente dipendente da IM avesse operato in favore della fallita, circostanza questa non sufficiente, di per sé, a dimostrare la debenza delle somme corrisposte. Le doglianze difensive, sotto tale profilo, si risolvono pertanto nella richiesta di una non consentita rilettura del materiale istruttorio, volta a sostituire l’apprezzamento del ricorrente a quello, congruamente motivato, dei giudici di merito. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al pagamento di euro 32.000,00 in favore di Avarel s.r.l. Anche qui la Corte d’appello ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che vi fosse prova dei finanziamenti che, secondo la difesa, avrebbero giustificato il rimborso. Il ricorrente oppone a tale valutazione il dato della contabilità sociale e il fatto che, in altro passaggio, la stessa sentenza ne abbia riconosciuto l’attendibilità. Ma anche tale deduzione non coglie nel segno. L’assoluzione dal delitto di bancarotta documentale non comporta, infatti, che ogni annotazione contabile debba ritenersi di per sé dimostrativa dell’effettiva esistenza del rapporto sottostante, né preclude al giudice di merito di valutarne la portata probatoria in relazione a specifiche operazioni, segnatamente quando manchino riscontri esterni dell’effettivo passaggio di denaro e della causale addotta, tanto più ove si tratti di movimentazioni tra società per importi non modesti, per le quali è ragionevole attendersi tracce documentali ulteriori. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso sollecita un’inammissibile rivalutazione del merito. In conclusione, la sentenza impugnata ha fornito, in ordine a tutte le poste oggetto di censura, una spiegazione logica, coerente e giuridicamente corretta della loro natura distrattiva, sottraendosi alle doglianze articolate nel motivo, che devono pertanto essere disattese. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono, in sostanza, nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di merito che risulta immune da manifeste illogicità e da effettivi travisamenti della prova. 11 La Corte territoriale ha ritenuto provata la natura distrattiva della cessione dei macchinari aziendali alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd., osservando che il relativo corrispettivo, pari a oltre 1,2 milioni di euro, non risultò mai effettivamente acquisito al patrimonio della fallita. La tesi difensiva, secondo cui detto credito si sarebbe estinto per compensazione con il debito vantato nei confronti della ER AR s.r.l. dalla diversa società cinese AO, è stata motivatamente disattesa sulla base di una pluralità di rilievi convergenti, valorizzati in modo tutt’altro che illogico dai giudici di merito. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato: che l’esistenza di un effettivo gruppo societario tra HU AR LU FA Co. Ltd. e AO non era stata adeguatamente dimostrata;
che non v’era prova di siffatta compensazione e del relativo accordo;
che, anzi, il credito verso HU AR LU FA Co. Ltd. era regolarmente annotato nelle scritture della fallita (ciò che, se vi fosse stata estinzione per “compensazione” non avrebbe avuto senso); infine, lo stesso imputato aveva asserito (seppur senza darne prova) che v’era una “linea di credito aperta” con la stessa HU AR LU FA Co. Ltd., “destinata al pagamento delle forniture di semilavorati forniti da quest’ultima”. Tali dati sono stati ritenuti logicamente incompatibili con l’avvenuta estinzione del debito per compensazione. A fronte di siffatto apparato motivazionale, il ricorrente richiama il fax del 20 giugno 2006 e le dichiarazioni testimoniali e difensive acquisite, assumendo che da essi emergerebbe il collegamento tra le due società cinesi. Ma proprio in ciò si coglie il limite della censura, che non denuncia un vero travisamento del contenuto testuale di una prova decisiva, bensì pretende una diversa valutazione del suo significato dimostrativo. I giudici di merito, infatti, non hanno omesso di considerare il materiale richiamato dalla difesa, ma lo hanno ritenuto recessivo rispetto agli elementi di segno contrario sopra ricordati. Né il ricorrente dimostra che la diversa ricostruzione prospettata fosse l’unica plausibile o che il significante della prova sia stato alterato nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di travisamento. Parimenti non coglie nel segno la deduzione relativa alla asserita insussistenza di discrasie tra quanto dichiarato dal TT e da OL RA alla curatela e quanto successivamente sostenuto in giudizio. Anche qui la censura tende, in realtà, a sostituire alla lettura dei giudici di merito una differente interpretazione delle dichiarazioni rese, senza confrontarsi adeguatamente con il nucleo della motivazione impugnata, che non si fonda solo su tale rilievo, ma su un più ampio e coerente quadro indiziario, nel quale la mancanza di prova dell’effettiva compensazione e dell’incasso del corrispettivo assume carattere 12 decisivo. Neppure è decisiva la valorizzazione, operata dalla difesa, delle scritture contabili, sul rilievo che, a fronte dell’iscrizione del credito verso HU AR LU FA Co. Ltd., vi sarebbe stata una speculare annotazione di debito verso AO. Anche tale argomento è stato esaminato e disatteso in modo non illogico dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la mera coesistenza di poste contabili di importo analogo non fosse sufficiente a dimostrare l’intervenuta compensazione, in mancanza di elementi ulteriori idonei a dar conto della reale estinzione dei reciproci rapporti obbligatori. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso sollecita una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell’impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973-01; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, dep. 2014, Pedroli, Rv. 262655-01). Il motivo deve, pertanto, essere rigettato. 3.3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, avendo disposto all’esito della discussione un’integrazione probatoria ritenuta di “assoluta necessità”, non avrebbe potuto pervenire a condanna una volta che tale integrazione non aveva apportato elementi nuovi rispetto al quadro istruttorio già acquisito. La censura non è fondata. L’art. 523, comma 6, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di disporre, anche dopo la discussione delle parti, l’assunzione di nuovi mezzi di prova quando li ritenga di assoluta necessità ai fini della decisione. Tuttavia, da tale previsione non può farsi discendere la conseguenza prospettata dal ricorrente, secondo cui l’esito non risolutivo dell’integrazione istruttoria imporrebbe necessariamente una pronuncia assolutoria. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, il giudice può pervenire a una decisione di condanna anche quando le prove disposte d’ufficio non abbiano apportato elementi nuovi rispetto al quadro probatorio originario, ove ritenga, all’esito di una più approfondita valutazione complessiva del materiale già acquisito, che gli elementi disponibili siano comunque idonei a fondare un giudizio di responsabilità. Del resto, l’integrazione può essere disposta, evidentemente, a fini 13 ulteriormente chiarificatori, non solo per approfondire le accuse, ma, in ipotesi, anche per cercare elementi favorevoli all'imputato: mancati i quali non si vede perché l’esito “obbligato” dovrebbe essere quello assolutorio. Ancor più chiaramente, è stato evidenziato – seppure in relazione al potere di integrazione in appello avverso sentenza di primo grado di condanna – che persino nel caso in cui la disposta integrazione abbia esito favorevole all'imputato, la decisione finale non resta vincolata ad esso. «In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria» (Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 2025, Placenza, Rv. 287479-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, Rv. 285289-03). A maggior ragione, evidentemente, se l’integrazione istruttoria non produce elementi decisivi, non si vede per quale ragione dovrebbe automaticamente pervenirsi all’assoluzione. Piuttosto, il giudice deve tornare a valutare liberamente l’intero compendio probatorio. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che l’integrazione probatoria disposta dal Tribunale – consistente nella nuova escussione della curatrice fallimentare in relazione all’operazione di cessione dei macchinari – non avesse modificato il quadro probatorio già emerso, ma ha al contempo osservato che ciò non impediva di pervenire a una decisione di condanna sulla base degli elementi già acquisiti e ritenuti, nel loro complesso, sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’imputato. Il fatto che il giudice abbia ritenuto opportuno acquisire ulteriori chiarimenti non implica, di per sé, che la decisione non possa essere adottata sulla base del materiale probatorio già disponibile qualora tali chiarimenti non risultino decisivi o risolutivi. Né sussiste la lamentata carenza motivazionale. La Corte territoriale ha, infatti, esplicitato – come evidenziato nel trattare le restanti doglianze – le ragioni per le quali il compendio probatorio, pur non arricchito da elementi ulteriori all’esito dell’integrazione istruttoria, risultava comunque sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità, richiamando l’analisi già svolta dal Tribunale in ordine alle distrazioni di cui si tratta. 3.4. Il quarto motivo – sull'insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto 14 di bancarotta fraudolenta distrattiva – è infondato. Per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale distrattiva, è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, ad esempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto (nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562-01, in motivazione). È sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale, sicché il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si distingue da quello di bancarotta semplice, oltre che sotto il profilo oggettivo (caratterizzato da operazioni aleatorie o imprudenti), anche per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321-01). In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti "indici di fraudolenza", quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda (così rapportando il fatto all’ambito economico in cui l'impresa ha operato), il contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese), la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763- 01). In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l’intento specifico di 15 nuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501- 01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610-01; Sez. 5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, Bonofiglio, Rv. 271920-01), bensì l’oggettivo e consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale. E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714-01). Orbene, a fronte di un motivo di appello tutto ruotante attorno ai considerevoli apporti che l'imputato aveva erogato alla società poi fallita – che attesterebbero, per parte ricorrente, la buona fede dello stesso e la sua convinzione che la stessa potesse tornare a riprendersi – la Corte territoriale, con motivazione sintetica, ma centrata, ha richiamato la circostanza che le operazioni in questione erano prive di qualsivoglia, seppur larvato, vantaggio per la società. Dunque, la palese contrarietà agli interessi societari di operazioni di notevole valore depauperativo è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sussistenza dell’elemento soggettivo. Peraltro, al riguardo già la conforme sentenza di primo grado aveva evidenziato esservi (ad esempio, in relazione ai canoni corrisposti in anticipo di svariati anni sull’eventuale controprestazione) “un dolo di rilevante intensità”, volto a “sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori di RS la somma in questione, che, oltre tutto, venne riversata nelle casse di altra società del gruppo TT”; o, ancora, che l’alienazione dei macchinari industriali senza riscossione del prezzo di vendita era anch’essa sorretta da dolo di “particolare intensità, considerato che avvenne in un momento di conclamato dissesto della società, come certificato nell’ultimo bilancio approvato, quello al 31 dicembre 2006”. Con tali affermazioni – in perfetta conformità, dunque, con la sopra richiamata giurisprudenza – parte ricorrente non si confronta in questa sede, né lo aveva fatto in sede di appello, nel quale, come detto, si limitava a richiamare le pregresse immissioni di risorse da parte dell'imputato: che, come detto, correttamente sono state ritenute recessive rispetto alla tipologia, pluralità ed entità delle successive condotte distrattive, come correttamente rilevato dai giudici di merito. Analogamente, l'assenza di emolumenti a favore dell'imputato e la sua collaborazione con la curatela non possono considerarsi elementi decisivi travisati dalla Corte territoriale: la quale li ha, semplicemente, ritenuti superati da quanto detto e, soprattutto, dall’abnormità delle condotte distrattive anzidette. La motivazione dei giudici di merito appare ancora una volta congrua e il 16 ricorso mira, anche in questo caso, a sovrapporre la sua difforme opinione su quanto accaduto, non certo prove decisive travisate. 3.5. La doglianza sull'aggravante del danno di rilevante entità – che sarebbe da considerare (come si deduce nel quinto motivo) senza l’IVA e con riferimento non al compenso non incassato, ma al ben più modesto valore dei beni alienati – è infondata. Ai fini della sua sussistenza, infatti, il danno va valutato globalmente. L'IVA relativa a operazioni distrattive costituisce parte del danno, in quanto rappresenta un debito verso l'Erario cui la società deve far fronte con risorse proprie esattamente a causa della distrazione della provvista: poiché incassata ed erogata indebitamente a terzi (invece che parzialmente destinata a pagare tale imposta) ovvero giammai conseguita. Correttamente, dunque, secondo i giudici di merito, nell’ipotesi in cui dall’operazione distrattiva consegua l’obbligo del pagamento dell’IVA, la distrazione comprende evidentemente anche quest’ultima, poiché l’obbligazione tributaria permane in capo a chi cede i beni, con il meccanismo di riscossione e versamento richiamato nel ricorso (secondo cui il venditore o prestatore di servizi «ponendosi di fatto come mero “intermediario” nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, verserà all’erario detto importo»). È evidente, però, che la distrazione del riscosso o l’omessa riscossione del dovuto non elidono l’obbligo – verso lo Stato – del venditore o prestatore di servizi, che resta obbligato al versamento di detta imposta, a cui dovrà far fronte con risorse proprie (vista l’indisponibilità di quelle erogate indebitamente a terzi o giammai incassate). Infine, al riguardo, la censura mostra la sua genericità, laddove neppure afferma la decisività di tale aspetto sull’esito finale: nel senso che non specifica la ragione per cui, a fronte dell’ingente valore distratto, la decurtazione dell’IVA sarebbe decisiva. Coerentemente, poi, con quanto già evidenziato sulla natura distrattiva del recupero dei pregressi finanziamenti erogati dall'imputato alla fallita in un periodo di crisi, non può che trarsi da ciò l’ulteriore logica conseguenza che tali finanziamenti avrebbero dovuto restare integralmente a soddisfo del ceto creditorio: laddove, la loro “evaporazione” con le ingenti operazioni distrattive anzidette non può che essere valutata nella sua integralità. Quanto al reale valore dei beni ceduti, a fronte dei rilevanti compensi pattuiti per le cessioni, dispersi o non incassati, come anzidetto, è assolutamente irrilevante – oltre che meramente assertiva – l’affermazione secondo cui i beni ceduti fossero di modesto valore: posto che oggetto della distrazione contestata non sono tali beni, ma, a ben vedere, le somme dovute per la loro alienazione. 17 3.6. Il sesto motivo – con cui si deduce la difformità tra dispositivo e motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile per carenza di interesse. Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936-01, in un caso in cui, pur confutandosi in motivazione tutti i motivi di gravame dell'imputato, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, nel dispositivo della sentenza d’appello era stata ridotta la pena a questi inflitta dal giudice di primo grado). Ciò, in quanto, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01), salvo il caso in cui la motivazione contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560-02; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01) o che vi sia nel dispositivo un errore materiale obiettivamente rilevabile e sempre che dallo stesso non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057-04). Nella specie, tuttavia, le decisioni sono entrambe plausibili, sicché non può che prevalere il dispositivo, peraltro più favorevole, con evidente carenza di interesse dell'imputato al riguardo (non potendo, certo, egli avere interesse a far dichiarare prevalente la motivazione, a lui sfavorevole). 3.7. Il settimo motivo, con cui si censura la motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile per carenza di interesse, in ragione di quanto appena detto. Le circostanze attenuanti generiche devono ritenersi riconosciute da parte della Corte territoriale, sicché la doglianza non ha ragion d’essere. 3.8. Da ultimo, anche l’ottavo motivo – circa il trattamento sanzionatorio e l’aumento in continuazione, secondo la tesi per cui la riduzione della pena base dovrebbe automaticamente comportare quella del detto aumento – è infondato. Secondo parte ricorrente, posto che dopo la sentenza d’appello in esame, la Corte di appello di Milano aveva pronunciato sentenza n. 1263/2025 (ex art. 599- bis cod. proc. pen.) che ha rideterminato la pena usata in questa sede come base, ciò implicherebbe la necessità di rimodulare in proporzione l’aumento di pena applicato per i reati qui in discussione (ritenuti commessi in continuazione con altro accertato nel parallelo processo anzidetto). L’assunto è, però, privo di fondamento. 18 Nel sistema dell’art. 81 cod. pen., la pena per i reati satellite non è una frazione matematica della pena base, ma un aumento discrezionale determinato dal giudice secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’aumento per continuazione non è soggetto a un rapporto aritmetico o proporzionale con la pena del reato più grave, tanto che, «ove il giudice di appello abbia diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risulti diminuita» (Sez. 6, n. 12936 del 25/06/1999, Castiglioni, Rv. 216028-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, Sentenza n. 30734 del 30/06/2021, non massimata). 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UC LO IA RO NN IC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC LO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, l'avvocato Domenico Radice, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 marzo 2024 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato TT AU (presidente, dal 21 marzo 2000, del Consiglio di amministrazione e socio detentore del 95% delle quote della ER AR s.r.l., dichiarata fallita il 21/4/2010) colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alle distrazioni per un valore di 2.002.116,17 euro (con aggravanti ex art. 219, commi 1 e 2 n. 1, L. Fall.); nel contempo, ha assolto l'imputato dalla contestata bancarotta fraudolenta documentale e, limitatamente all’importo di 814.021,65 euro, da quella patrimoniale perché il fatto non sussiste e riqualificato un episodio di versamento di euro 250.000,00 in bancarotta preferenziale, dichiarandone l'estinzione per intervenuta prescrizione. L'imputato è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, da un lato, per la distrazione di parte del corrispettivo ricavato dalla Penale Sent. Sez. 5 Num. 12943 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 13/01/2026 2 cessione dello stabilimento di Santa Giusta, quantificata in euro 735.978,35, e, dall’altro, per la cessione dei macchinari alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd. per euro 1.266.137,82 mai riscossi, per un totale di euro 2.002.116,17, come detto. Il Tribunale ha, tra l’altro, ritenuto distrattiva di parte del prezzo per la cessione dello stabilimento (incassato il 30 aprile 2007), l’estinzione anticipata dei canoni futuri (relativi ad annualità molto successive, 2014-2016) per 231.000,00 euro oltre IVA, avvenuta nonostante la situazione di grave tensione finanziaria della società; e ha ritenuto distrattivi i vari trasferimenti eseguiti in favore di società del gruppo TT o dello stesso imputato, tra cui quelli verso IM s.r.l., Avarel s.r.l., Scardassi Engineering s.r.l. e AU TT. 2. Con sentenza del 10 aprile 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato l’affermazione di responsabilità, riconoscendo tuttavia le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, e la continuazione esterna con fatti decisi dalla Corte di appello di Milano in data 5 novembre 2020, così rideterminando la pena a titolo di aumento in sei mesi di reclusione e quella complessiva (per tutti i reati in continuazione) in quattro anni e cinque mesi di reclusione, con esclusione dell’interdizione dai pubblici uffici. In breve, la Corte territoriale ha: (a) reputato non provata alcuna compensazione – dedotta dalla difesa – tra il credito della fallita per la vendita dei macchinari alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd. (per il detto corrispettivo mai incassato di 1.266.137,82 euro) e il debito della stessa fallita verso GAOXIN, atteso che, anzitutto, l’appartenenza delle due società a un medesimo gruppo non risultava dimostrata, che, in secondo luogo non v’era prova di siffatta compensazione e del relativo accordo e, anzi, il credito verso HU AR LU FA Co. Ltd. era regolarmente annotato nelle scritture della fallita, e che, infine, lo stesso imputato aveva asserito (per quanto anche in tal caso senza darne prova) che v’era una “linea di credito aperta” con la stessa HU AR LU FA Co. Ltd., “destinata al pagamento delle forniture di semilavorati forniti da quest’ultima” (ovvero non aveva parlato di tale “compensazione”); (b) ritenuto privi di adeguata giustificazione causale vari pagamenti eseguiti in favore di società riconducibili al gruppo TT e dello stesso imputato;
(c) qualificato privo di logica economica e indice di distrazione, in particolare, il pagamento, in un’unica soluzione, dei canoni in relazione ad un periodo futuro (2014/2016) lontano sette anni e in un momento di crisi;
(d) escluso la “bancarotta riparata”; (e) confermato l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, L. Fall. 3 3. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in plurimi motivi di doglianza, di seguito riassunti. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e erronea interpretazione di norme civilistiche in relazione alla ritenuta natura distrattiva di parte delle somme ricavate dalla cessione dello stabilimento. Sostiene, in sintesi, che la Corte d’appello avrebbe omesso di confrontarsi con la ricostruzione difensiva circa la logica economica complessiva dell’operazione. In particolare, quanto al versamento di euro 231.000,00 in favore di FD Properties, assume che si trattasse di esborso funzionale e necessario al perfezionamento dell’operazione di cessione dello stabilimento, posto che tale provvista avrebbe consentito alla società acquirente di far fronte agli oneri iniziali del leasing, in un contesto in cui sull’immobile gravava ipoteca. Deduce inoltre che la somma, pur formalmente riferita a canoni di annualità successive, sarebbe stata in realtà imputata, per facta concludentia, al godimento iniziale del rapporto locativo, evidenziando che, dopo il pagamento della maxi-rata, non sarebbero stati richiesti ulteriori canoni e che FD non si sarebbe insinuata al passivo per il loro recupero. In ulteriore subordine, sostiene che la condotta, ove ritenuta penalmente rilevante, avrebbe dovuto essere qualificata non come bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma come bancarotta preferenziale, trattandosi di pagamento relativo a un credito certo, liquido ed esigibile. Con riguardo, poi, al pagamento di euro 212.500,00 in favore di IM s.r.l., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso l’esistenza di un sottostante rapporto contrattuale di prestazione d’opera tra IM e la fallita, assumendo che la Corte territoriale avrebbe svalutato senza adeguata giustificazione sia la documentazione prodotta dalla difesa, sia le dichiarazioni testimoniali acquisite, dalle quali emergerebbe che personale formalmente dipendente da IM svolgeva in concreto attività lavorativa in favore della stessa fallita, attività che giustificherebbe il correlativo corrispettivo. Aggiunge che il debito verso IM troverebbe riscontro nelle scritture contabili e che l’attività prestata avrebbe lasciato traccia anche nella gestione della contabilità sociale. Quanto, infine, al versamento di euro 32.000,00 in favore di Avarel s.r.l., deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato la prova dei precedenti finanziamenti erogati da tale società a favore di ER AR s.r.l., nonostante essi risultassero annotati nella contabilità della fallita;
contabilità che la stessa sentenza impugnata, in altro passaggio, avrebbe invece ritenuto attendibile. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in 4 relazione alla ritenuta natura distrattiva della cessione dei macchinari aziendali alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd.. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe illogicamente escluso la riconducibilità di HU AR LU FA Co. Ltd. e AO al medesimo gruppo societario, nonostante, secondo la difesa, tale collegamento emergesse dal fax del 20 giugno 2006 acquisito agli atti. Assume, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato una discrasia tra quanto dichiarato da TT e OL RA alla curatela e quanto successivamente dedotto dalla difesa, mentre, a suo dire, la ricostruzione sarebbe rimasta costante nel senso che i macchinari, divenuti antieconomici per RS, sarebbero stati ceduti in Cina al fine di ricavarne piena utilità economica, con pagamento del corrispettivo mediante fornitura di semilavorati necessari alla prosecuzione dell’attività aziendale. Deduce, ancora, che il coinvolgimento formale di AO sarebbe spiegabile con il ruolo da essa rivestito nei rapporti commerciali di esportazione, mentre HU AR LU FA Co. Ltd. sarebbe stata la controparte commerciale effettiva, anche quale società produttrice dei semilavorati ottenuti mediante l’impiego dei macchinari ceduti. Lamenta, infine, che la Corte d’appello avrebbe tratto argomenti contrari alla tesi difensiva dalle scritture contabili, senza considerare che, a fronte dell’iscrizione del credito verso HU AR LU FA Co. Ltd., figurava anche un debito di importo pressoché corrispondente verso AO, dato che, secondo la difesa, corroborerebbe la tesi della compensazione. Aggiunge che tale ricostruzione troverebbe ulteriore conferma nell’utilizzo dei macchinari nello stabilimento cinese, nelle forniture di semilavorati a RS e nell’assenza di richieste di pagamento o di insinuazione al passivo da parte di AO. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., assumendo che il Tribunale, dopo avere disposto all’esito della discussione un’integrazione probatoria ritenuta di assoluta necessità, non avrebbe potuto pervenire a condanna senza dare conto in modo adeguato delle ragioni per cui i dubbi emersi dovessero considerarsi superati. Sostiene che l’ulteriore escussione della curatrice, disposta proprio con riguardo alla cessione dei macchinari, non avrebbe apportato alcun elemento nuovo rispetto al quadro già emerso nel dibattimento e che, nondimeno, il Tribunale avrebbe ugualmente affermato la responsabilità dell’imputato, senza adeguata motivazione sul punto. Lamenta, inoltre, che la Corte di appello, a fronte di tale censura, si sia 5 limitata ad affermare la possibilità di una pronuncia di condanna anche in assenza di nuovi elementi derivanti dall’integrazione istruttoria, senza confrontarsi, secondo la difesa, né con la ratio dell’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., né con l’esigenza di una motivazione rafforzata in ordine al superamento del dubbio. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omissione e contraddittorietà della motivazione in punto di elemento soggettivo, lamentando che né il Tribunale né la Corte d’appello si sarebbero effettivamente confrontati con gli elementi difensivi prospettati per escludere la sussistenza del dolo, anche nella forma eventuale. Assume che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare in termini generali il principio secondo cui, ai fini della bancarotta patrimoniale, è sufficiente la consapevolezza della natura potenzialmente pregiudizievole delle operazioni compiute, senza però chiarire per quali ragioni tale consapevolezza e l’accettazione del rischio dovessero ritenersi concretamente sussistenti in capo all’imputato. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le circostanze valorizzate dalla difesa, e in particolare i precedenti apporti di risorse personali alla società, il mancato conseguimento di compensi per l’attività gestoria, la rinuncia ai propri crediti e gli elementi emersi dalla testimonianza dell’ing. UE circa le prospettive di rilancio dell’impresa, tutti dati che, secondo la difesa, deporrebbero nel senso che il TT agì nella convinzione di poter risanare la società e non già accettando il rischio di pregiudizio per i creditori. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, primo comma, legge fallimentare. Sostiene, anzitutto, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente incluso, nel calcolo del danno derivante dall’operazione di cessione dello stabilimento, anche l’importo dell’IVA, assumendo che tale imposta costituisse parte della distrazione, mentre – secondo la difesa – essa sarebbe stata corrisposta dall’acquirente, essendo il venditore o prestatore di servizi mero “intermediario” nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, versando detto importo non con mezzi della società fallita. Deduce, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente circa la determinazione del danno relativo alla cessione dei macchinari e dello stabilimento, poiché la Corte territoriale avrebbe valorizzato l’importo del credito vantato dalla società verso la controparte commerciale anziché il minor valore dei beni ceduti, omettendo di considerare le deduzioni difensive secondo 6 cui tanto i macchinari quanto lo stabilimento sarebbero stati alienati a condizioni economicamente vantaggiose, ben superiori al loro effettivo valore, anche alla luce della loro obsolescenza e delle difficoltà di loro collocazione sul mercato. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche. Sostiene che, mentre il dispositivo della sentenza impugnata darebbe atto della concessione delle attenuanti generiche, giudicate equivalenti alle aggravanti, la motivazione affermerebbe invece che il Tribunale avrebbe correttamente escluso la configurabilità di tali attenuanti, valorizzando la gravità dei fatti e il precedente specifico dell’imputato. Assume che tale contrasto non possa essere superato mediante il riferimento al principio di prevalenza della motivazione sul dispositivo, poiché la motivazione sul punto sarebbe estremamente sintetica e non consentirebbe di individuare con certezza l’effettivo contenuto della decisione, anche alla luce delle difese svolte in udienza in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e ai possibili riflessi sul trattamento sanzionatorio. 3.7. Con il settimo motivo, proposto in subordine, il ricorrente censura la motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, assumendone la contraddittorietà. Deduce che tale conclusione si porrebbe in contrasto con il trattamento sanzionatorio concretamente determinato dalla Corte d’appello, che, recependo sul punto le doglianze difensive, ha fissato la pena base in misura prossima al minimo edittale, così implicitamente esprimendo una valutazione di non elevata gravità dei fatti. Aggiunge che il richiamo al precedente specifico sarebbe inconferente, trattandosi di fatti coevi e poi ritenuti in continuazione con quelli oggetto del presente procedimento, sicché l’imputato dovrebbe considerarsi incensurato all’epoca delle condotte. Lamenta, inoltre, l’insufficienza del riferimento alla pluralità di condotte articolate nel tempo, osservando che le operazioni contestate sarebbero state, in realtà, limitate e temporalmente ravvicinate. 3.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente chiede, anche in caso di rigetto delle precedenti censure, la restituzione degli atti alla Corte d’appello ai fini della rideterminazione della pena in ragione della continuazione con fatti oggetto di altra decisione. Espone che la Corte d’appello di Cagliari aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4151/2020, assumendo quale pena base quella stabilita per il reato ritenuto più grave in quel procedimento e determinando l’aumento per i fatti odierni in mesi sei di reclusione. 7 Deduce tuttavia che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, altra sezione della Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1263/2025 emessa all’esito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., avrebbe rideterminato la pena relativa ai fatti oggetto della sentenza milanese, riconoscendo la continuazione con ulteriori reati e fissando la pena complessiva in anni quattro di reclusione. Secondo il ricorrente, tale nuova determinazione della pena base renderebbe necessario procedere a una proporzionale rideterminazione anche dell’aumento applicato nel presente procedimento, atteso che la pena inflitta per i fatti oggetto della sentenza impugnata sarebbe stata calcolata proprio in rapporto alla pena stabilita nella precedente decisione milanese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato, con alcuni profili di inammissibilità. 2. Va premesso che nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l’erronea sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest’ultima norma, poi, consente l’esame della congruità e completezza della motivazione e il rapporto tra questa e la decisione, non certo tra prove e decisione, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito: non potendosi, dunque, chiedere l’adesione a un'ipotesi alternativa, ancorché plausibile come quella accolta nel provvedimento impugnato. Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01), e non rappresenti solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02). 8 Anche il travisamento della prova – inteso come la valorizzazione di un dato inesistente o l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale ("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamente riportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se realmente tale e se comprometta in modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). Quando, poi, come nel caso di specie, il giudizio di appello conferma quello di primo grado nella valutazione della responsabilità, le argomentazioni si saldano in un unico corpo motivazionale (c.d. doppia conforme) da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). Come si vedrà trattando le singole doglianze, le stesse mirano, per la quasi totalità, a una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede. 3. Ciò detto, si procederà a trattare le varie questioni, secondo l’ordine indicato da parte ricorrente. 3.1. Il primo motivo – sulla natura non distrattiva dell’impiego di parte delle somme ricavate dalla cessione dello stabilimento – è infondato. Come appena detto, in questa sede possono essere accolte censure che evidenzino decisive omissioni motivazionali, manifeste illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo censurato o travisamenti effettivi della prova, nei limiti sopra ricordati: nessuno di tali vizi è ravvisabile in relazione al detto motivo. Quanto, in primo luogo, al versamento di euro 231.000,00 in favore di FD Properties, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto che l’operazione integrasse una condotta distrattiva, valorizzando il fatto che la somma fu corrisposta nello stesso giorno dell’incasso del prezzo di vendita dello stabilimento, a titolo di canoni anticipati relativi ad annualità molto successive, e dunque per un periodo di godimento futuro e remoto. La motivazione impugnata si sottrae alle censure difensive, avendo posto in evidenza l’anomalia economico-gestionale dell’operazione e il suo effetto immediatamente depauperativo per la società poi fallita. Invero, le deduzioni difensive incentrate sulla pretesa funzionalità dell’esborso alla complessiva operazione di cessione dello stabilimento e sul dedotto vantaggio compensativo non colgono nel segno. Il vantaggio 9 compensativo, infatti, deve essere apprezzato in concreto e deve risultare effettivamente idoneo a neutralizzare il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale. Nel caso in esame, invece, l’impiego di risorse della fallita per consentire a un diverso soggetto giuridico di far fronte agli oneri iniziali del proprio rapporto di leasing si risolveva nell’immediata fuoriuscita di liquidità dal patrimonio della ER AR s.r.l., a fronte di una utilità soltanto eventuale, mediata e proiettata in un arco temporale assai lontano, tanto più in un contesto di già grave tensione economico-finanziaria. Né la tesi secondo cui la maxi-rata, pur formalmente riferita ad annualità successive, sarebbe stata in realtà imputata per facta concludentia al godimento iniziale del rapporto locativo vale a rendere illogica la motivazione. Si tratta, infatti, di una ricostruzione alternativa che la Corte d’appello ha implicitamente, ma chiaramente, disatteso, reputando decisivo il dato oggettivo dell’anticipata erogazione di somme ingenti a fronte di una controprestazione non attuale e del tutto incerta nella sua futura maturazione. A tale riguardo, è irrilevante che la locatrice non si sia poi insinuata al passivo per il recupero dei canoni: si tratta di un post factum che non incide sulla già avvenuta consumazione della condotta distrattiva. Parimenti infondato è il profilo subordinato con cui si invoca la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta preferenziale. Correttamente la Corte territoriale ha escluso che si fosse in presenza del pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile, rilevando, in sostanza, che la stessa pattuizione negoziale, laddove prevedeva l’immediata corresponsione di somme riferite a canoni destinati a maturare solo molti anni dopo, si poneva come il presupposto stesso dell’operazione distrattiva. Il pagamento di un debito non ancora scaduto – e, anzi, di una posta futura e meramente eventuale, dipendente dalla protrazione di un rapporto destinato poi a interrompersi ben prima – non integra, dunque, una fisiologica alterazione della par condicio creditorum, ma una vera e propria sottrazione di risorse alla garanzia patrimoniale. In tale prospettiva, può richiamarsi, per analogia di ratio, il principio secondo cui il prelievo di somme a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non rappresentando tali versamenti la soddisfazione di un credito esigibile (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872-01; conf. Sez. 5, n. 26240 del 05/05/2023, non massimata). Quanto, poi, al pagamento di euro 212.500,00 in favore di IM s.r.l., la motivazione impugnata ha dato conto in maniera non illogica delle ragioni per cui è stata esclusa l’effettiva esistenza di un rapporto sinallagmatico idoneo a 10 giustificare tale esborso. La Corte ha infatti valorizzato l’assenza di riscontri certi circa l’effettività e la congruità delle prestazioni asseritamente rese, evidenziando che la lettera d’incarico prodotta dalla difesa era priva di data certa e non trovava conferma in adeguata documentazione di supporto, nonostante il corrispettivo pattuito fosse tutt’altro che modesto. Né decisivo è il richiamo alle dichiarazioni testimoniali, poiché i giudici di merito hanno plausibilmente rilevato come le stesse non comprovassero l’esistenza di un vero e proprio contratto di prestazione d’opera tra le due società, ma semmai il fatto che personale formalmente dipendente da IM avesse operato in favore della fallita, circostanza questa non sufficiente, di per sé, a dimostrare la debenza delle somme corrisposte. Le doglianze difensive, sotto tale profilo, si risolvono pertanto nella richiesta di una non consentita rilettura del materiale istruttorio, volta a sostituire l’apprezzamento del ricorrente a quello, congruamente motivato, dei giudici di merito. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al pagamento di euro 32.000,00 in favore di Avarel s.r.l. Anche qui la Corte d’appello ha escluso, con motivazione immune da vizi logici, che vi fosse prova dei finanziamenti che, secondo la difesa, avrebbero giustificato il rimborso. Il ricorrente oppone a tale valutazione il dato della contabilità sociale e il fatto che, in altro passaggio, la stessa sentenza ne abbia riconosciuto l’attendibilità. Ma anche tale deduzione non coglie nel segno. L’assoluzione dal delitto di bancarotta documentale non comporta, infatti, che ogni annotazione contabile debba ritenersi di per sé dimostrativa dell’effettiva esistenza del rapporto sottostante, né preclude al giudice di merito di valutarne la portata probatoria in relazione a specifiche operazioni, segnatamente quando manchino riscontri esterni dell’effettivo passaggio di denaro e della causale addotta, tanto più ove si tratti di movimentazioni tra società per importi non modesti, per le quali è ragionevole attendersi tracce documentali ulteriori. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso sollecita un’inammissibile rivalutazione del merito. In conclusione, la sentenza impugnata ha fornito, in ordine a tutte le poste oggetto di censura, una spiegazione logica, coerente e giuridicamente corretta della loro natura distrattiva, sottraendosi alle doglianze articolate nel motivo, che devono pertanto essere disattese. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Anche sotto tale profilo, le censure si risolvono, in sostanza, nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione dei giudici di merito che risulta immune da manifeste illogicità e da effettivi travisamenti della prova. 11 La Corte territoriale ha ritenuto provata la natura distrattiva della cessione dei macchinari aziendali alla società cinese HU AR LU FA Co. Ltd., osservando che il relativo corrispettivo, pari a oltre 1,2 milioni di euro, non risultò mai effettivamente acquisito al patrimonio della fallita. La tesi difensiva, secondo cui detto credito si sarebbe estinto per compensazione con il debito vantato nei confronti della ER AR s.r.l. dalla diversa società cinese AO, è stata motivatamente disattesa sulla base di una pluralità di rilievi convergenti, valorizzati in modo tutt’altro che illogico dai giudici di merito. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato: che l’esistenza di un effettivo gruppo societario tra HU AR LU FA Co. Ltd. e AO non era stata adeguatamente dimostrata;
che non v’era prova di siffatta compensazione e del relativo accordo;
che, anzi, il credito verso HU AR LU FA Co. Ltd. era regolarmente annotato nelle scritture della fallita (ciò che, se vi fosse stata estinzione per “compensazione” non avrebbe avuto senso); infine, lo stesso imputato aveva asserito (seppur senza darne prova) che v’era una “linea di credito aperta” con la stessa HU AR LU FA Co. Ltd., “destinata al pagamento delle forniture di semilavorati forniti da quest’ultima”. Tali dati sono stati ritenuti logicamente incompatibili con l’avvenuta estinzione del debito per compensazione. A fronte di siffatto apparato motivazionale, il ricorrente richiama il fax del 20 giugno 2006 e le dichiarazioni testimoniali e difensive acquisite, assumendo che da essi emergerebbe il collegamento tra le due società cinesi. Ma proprio in ciò si coglie il limite della censura, che non denuncia un vero travisamento del contenuto testuale di una prova decisiva, bensì pretende una diversa valutazione del suo significato dimostrativo. I giudici di merito, infatti, non hanno omesso di considerare il materiale richiamato dalla difesa, ma lo hanno ritenuto recessivo rispetto agli elementi di segno contrario sopra ricordati. Né il ricorrente dimostra che la diversa ricostruzione prospettata fosse l’unica plausibile o che il significante della prova sia stato alterato nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di travisamento. Parimenti non coglie nel segno la deduzione relativa alla asserita insussistenza di discrasie tra quanto dichiarato dal TT e da OL RA alla curatela e quanto successivamente sostenuto in giudizio. Anche qui la censura tende, in realtà, a sostituire alla lettura dei giudici di merito una differente interpretazione delle dichiarazioni rese, senza confrontarsi adeguatamente con il nucleo della motivazione impugnata, che non si fonda solo su tale rilievo, ma su un più ampio e coerente quadro indiziario, nel quale la mancanza di prova dell’effettiva compensazione e dell’incasso del corrispettivo assume carattere 12 decisivo. Neppure è decisiva la valorizzazione, operata dalla difesa, delle scritture contabili, sul rilievo che, a fronte dell’iscrizione del credito verso HU AR LU FA Co. Ltd., vi sarebbe stata una speculare annotazione di debito verso AO. Anche tale argomento è stato esaminato e disatteso in modo non illogico dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la mera coesistenza di poste contabili di importo analogo non fosse sufficiente a dimostrare l’intervenuta compensazione, in mancanza di elementi ulteriori idonei a dar conto della reale estinzione dei reciproci rapporti obbligatori. Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso sollecita una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell’impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori (Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973-01; Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, dep. 2014, Pedroli, Rv. 262655-01). Il motivo deve, pertanto, essere rigettato. 3.3. Il terzo motivo è infondato. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 523, comma 6, cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale, avendo disposto all’esito della discussione un’integrazione probatoria ritenuta di “assoluta necessità”, non avrebbe potuto pervenire a condanna una volta che tale integrazione non aveva apportato elementi nuovi rispetto al quadro istruttorio già acquisito. La censura non è fondata. L’art. 523, comma 6, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di disporre, anche dopo la discussione delle parti, l’assunzione di nuovi mezzi di prova quando li ritenga di assoluta necessità ai fini della decisione. Tuttavia, da tale previsione non può farsi discendere la conseguenza prospettata dal ricorrente, secondo cui l’esito non risolutivo dell’integrazione istruttoria imporrebbe necessariamente una pronuncia assolutoria. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, il giudice può pervenire a una decisione di condanna anche quando le prove disposte d’ufficio non abbiano apportato elementi nuovi rispetto al quadro probatorio originario, ove ritenga, all’esito di una più approfondita valutazione complessiva del materiale già acquisito, che gli elementi disponibili siano comunque idonei a fondare un giudizio di responsabilità. Del resto, l’integrazione può essere disposta, evidentemente, a fini 13 ulteriormente chiarificatori, non solo per approfondire le accuse, ma, in ipotesi, anche per cercare elementi favorevoli all'imputato: mancati i quali non si vede perché l’esito “obbligato” dovrebbe essere quello assolutorio. Ancor più chiaramente, è stato evidenziato – seppure in relazione al potere di integrazione in appello avverso sentenza di primo grado di condanna – che persino nel caso in cui la disposta integrazione abbia esito favorevole all'imputato, la decisione finale non resta vincolata ad esso. «In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria» (Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 2025, Placenza, Rv. 287479-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 3, n. 44171 del 19/09/2023, Rv. 285289-03). A maggior ragione, evidentemente, se l’integrazione istruttoria non produce elementi decisivi, non si vede per quale ragione dovrebbe automaticamente pervenirsi all’assoluzione. Piuttosto, il giudice deve tornare a valutare liberamente l’intero compendio probatorio. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto che l’integrazione probatoria disposta dal Tribunale – consistente nella nuova escussione della curatrice fallimentare in relazione all’operazione di cessione dei macchinari – non avesse modificato il quadro probatorio già emerso, ma ha al contempo osservato che ciò non impediva di pervenire a una decisione di condanna sulla base degli elementi già acquisiti e ritenuti, nel loro complesso, sufficienti a dimostrare la responsabilità dell’imputato. Il fatto che il giudice abbia ritenuto opportuno acquisire ulteriori chiarimenti non implica, di per sé, che la decisione non possa essere adottata sulla base del materiale probatorio già disponibile qualora tali chiarimenti non risultino decisivi o risolutivi. Né sussiste la lamentata carenza motivazionale. La Corte territoriale ha, infatti, esplicitato – come evidenziato nel trattare le restanti doglianze – le ragioni per le quali il compendio probatorio, pur non arricchito da elementi ulteriori all’esito dell’integrazione istruttoria, risultava comunque sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità, richiamando l’analisi già svolta dal Tribunale in ordine alle distrazioni di cui si tratta. 3.4. Il quarto motivo – sull'insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto 14 di bancarotta fraudolenta distrattiva – è infondato. Per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale distrattiva, è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, ad esempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto (nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562-01, in motivazione). È sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale, sicché il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si distingue da quello di bancarotta semplice, oltre che sotto il profilo oggettivo (caratterizzato da operazioni aleatorie o imprudenti), anche per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, Rv. 280321-01). In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti "indici di fraudolenza", quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda (così rapportando il fatto all’ambito economico in cui l'impresa ha operato), il contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese), la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763- 01). In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l’intento specifico di 15 nuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501- 01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610-01; Sez. 5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, Bonofiglio, Rv. 271920-01), bensì l’oggettivo e consapevole depauperamento della garanzia patrimoniale. E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714-01). Orbene, a fronte di un motivo di appello tutto ruotante attorno ai considerevoli apporti che l'imputato aveva erogato alla società poi fallita – che attesterebbero, per parte ricorrente, la buona fede dello stesso e la sua convinzione che la stessa potesse tornare a riprendersi – la Corte territoriale, con motivazione sintetica, ma centrata, ha richiamato la circostanza che le operazioni in questione erano prive di qualsivoglia, seppur larvato, vantaggio per la società. Dunque, la palese contrarietà agli interessi societari di operazioni di notevole valore depauperativo è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sussistenza dell’elemento soggettivo. Peraltro, al riguardo già la conforme sentenza di primo grado aveva evidenziato esservi (ad esempio, in relazione ai canoni corrisposti in anticipo di svariati anni sull’eventuale controprestazione) “un dolo di rilevante intensità”, volto a “sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori di RS la somma in questione, che, oltre tutto, venne riversata nelle casse di altra società del gruppo TT”; o, ancora, che l’alienazione dei macchinari industriali senza riscossione del prezzo di vendita era anch’essa sorretta da dolo di “particolare intensità, considerato che avvenne in un momento di conclamato dissesto della società, come certificato nell’ultimo bilancio approvato, quello al 31 dicembre 2006”. Con tali affermazioni – in perfetta conformità, dunque, con la sopra richiamata giurisprudenza – parte ricorrente non si confronta in questa sede, né lo aveva fatto in sede di appello, nel quale, come detto, si limitava a richiamare le pregresse immissioni di risorse da parte dell'imputato: che, come detto, correttamente sono state ritenute recessive rispetto alla tipologia, pluralità ed entità delle successive condotte distrattive, come correttamente rilevato dai giudici di merito. Analogamente, l'assenza di emolumenti a favore dell'imputato e la sua collaborazione con la curatela non possono considerarsi elementi decisivi travisati dalla Corte territoriale: la quale li ha, semplicemente, ritenuti superati da quanto detto e, soprattutto, dall’abnormità delle condotte distrattive anzidette. La motivazione dei giudici di merito appare ancora una volta congrua e il 16 ricorso mira, anche in questo caso, a sovrapporre la sua difforme opinione su quanto accaduto, non certo prove decisive travisate. 3.5. La doglianza sull'aggravante del danno di rilevante entità – che sarebbe da considerare (come si deduce nel quinto motivo) senza l’IVA e con riferimento non al compenso non incassato, ma al ben più modesto valore dei beni alienati – è infondata. Ai fini della sua sussistenza, infatti, il danno va valutato globalmente. L'IVA relativa a operazioni distrattive costituisce parte del danno, in quanto rappresenta un debito verso l'Erario cui la società deve far fronte con risorse proprie esattamente a causa della distrazione della provvista: poiché incassata ed erogata indebitamente a terzi (invece che parzialmente destinata a pagare tale imposta) ovvero giammai conseguita. Correttamente, dunque, secondo i giudici di merito, nell’ipotesi in cui dall’operazione distrattiva consegua l’obbligo del pagamento dell’IVA, la distrazione comprende evidentemente anche quest’ultima, poiché l’obbligazione tributaria permane in capo a chi cede i beni, con il meccanismo di riscossione e versamento richiamato nel ricorso (secondo cui il venditore o prestatore di servizi «ponendosi di fatto come mero “intermediario” nell’adempimento dell’obbligazione tributaria, verserà all’erario detto importo»). È evidente, però, che la distrazione del riscosso o l’omessa riscossione del dovuto non elidono l’obbligo – verso lo Stato – del venditore o prestatore di servizi, che resta obbligato al versamento di detta imposta, a cui dovrà far fronte con risorse proprie (vista l’indisponibilità di quelle erogate indebitamente a terzi o giammai incassate). Infine, al riguardo, la censura mostra la sua genericità, laddove neppure afferma la decisività di tale aspetto sull’esito finale: nel senso che non specifica la ragione per cui, a fronte dell’ingente valore distratto, la decurtazione dell’IVA sarebbe decisiva. Coerentemente, poi, con quanto già evidenziato sulla natura distrattiva del recupero dei pregressi finanziamenti erogati dall'imputato alla fallita in un periodo di crisi, non può che trarsi da ciò l’ulteriore logica conseguenza che tali finanziamenti avrebbero dovuto restare integralmente a soddisfo del ceto creditorio: laddove, la loro “evaporazione” con le ingenti operazioni distrattive anzidette non può che essere valutata nella sua integralità. Quanto al reale valore dei beni ceduti, a fronte dei rilevanti compensi pattuiti per le cessioni, dispersi o non incassati, come anzidetto, è assolutamente irrilevante – oltre che meramente assertiva – l’affermazione secondo cui i beni ceduti fossero di modesto valore: posto che oggetto della distrazione contestata non sono tali beni, ma, a ben vedere, le somme dovute per la loro alienazione. 17 3.6. Il sesto motivo – con cui si deduce la difformità tra dispositivo e motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile per carenza di interesse. Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936-01, in un caso in cui, pur confutandosi in motivazione tutti i motivi di gravame dell'imputato, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, nel dispositivo della sentenza d’appello era stata ridotta la pena a questi inflitta dal giudice di primo grado). Ciò, in quanto, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01), salvo il caso in cui la motivazione contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Cava, Rv. 288560-02; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01) o che vi sia nel dispositivo un errore materiale obiettivamente rilevabile e sempre che dallo stesso non derivi un risultato più favorevole per l'imputato (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057-04). Nella specie, tuttavia, le decisioni sono entrambe plausibili, sicché non può che prevalere il dispositivo, peraltro più favorevole, con evidente carenza di interesse dell'imputato al riguardo (non potendo, certo, egli avere interesse a far dichiarare prevalente la motivazione, a lui sfavorevole). 3.7. Il settimo motivo, con cui si censura la motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile per carenza di interesse, in ragione di quanto appena detto. Le circostanze attenuanti generiche devono ritenersi riconosciute da parte della Corte territoriale, sicché la doglianza non ha ragion d’essere. 3.8. Da ultimo, anche l’ottavo motivo – circa il trattamento sanzionatorio e l’aumento in continuazione, secondo la tesi per cui la riduzione della pena base dovrebbe automaticamente comportare quella del detto aumento – è infondato. Secondo parte ricorrente, posto che dopo la sentenza d’appello in esame, la Corte di appello di Milano aveva pronunciato sentenza n. 1263/2025 (ex art. 599- bis cod. proc. pen.) che ha rideterminato la pena usata in questa sede come base, ciò implicherebbe la necessità di rimodulare in proporzione l’aumento di pena applicato per i reati qui in discussione (ritenuti commessi in continuazione con altro accertato nel parallelo processo anzidetto). L’assunto è, però, privo di fondamento. 18 Nel sistema dell’art. 81 cod. pen., la pena per i reati satellite non è una frazione matematica della pena base, ma un aumento discrezionale determinato dal giudice secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l’aumento per continuazione non è soggetto a un rapporto aritmetico o proporzionale con la pena del reato più grave, tanto che, «ove il giudice di appello abbia diversamente determinato la pena base, la pena da determinare a titolo di aumento per la continuazione non deve necessariamente rispettare la proporzione con la pena base risultante dalla sentenza di primo grado, purché la pena complessiva ne risulti diminuita» (Sez. 6, n. 12936 del 25/06/1999, Castiglioni, Rv. 216028-01; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, Sentenza n. 30734 del 30/06/2021, non massimata). 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UC LO IA RO NN IC