Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12118 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA T1 21 18 /02 IN NOME L PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. EN MILEO - R.G.N. 19933/99 Consigliere Dott. Michele DE LUCA Cron.29428 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere - Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere - Ud. 27/02/02 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ES NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', giusta delega in atti;
878 -1- j - controricorrente avvers0 la sentenza n. 4243/98 del Tribunale di BARI, depositata il 04/11/98 R.G.N. 1850/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Espletato con esito negativo il procedimento amministrativo, con ricorso al PR di Bari, depositato il 20 giugno 1995, NI CE chiedeva la condanna dell'INAIL alla costituzione di una rendita per ipoacusia, che assumeva contratta a causa del suo lavoro di verniciatore. Instaurato il contraddittorio, l'INAIL, costituitosi, si opponeva alla domanda. Espletata consulenza medico-legale, il PR accoglieva la domanda, condannando l'istituto previdenziale a corrispondere al ricorrente una rendita, rapportata ad una inabilità permanente del 27%, a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge. L'appello dell'INAIL, cui resisteva l'assicurato, veniva accolto dal Tribunale di Bari con sentenza del 29 ottobre/4 novembre 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che l'attività di verniciatore di automezzi, svolta dal signor CE presso le Officine Calabrese dal 1966 al 1991, non fosse di per sé rumorosa, né tabellata, per cui non operava alcuna presunzione di collegamento della patologia con tale attività. Osservavano, poi, che l'assicurato non aveva offerto la prova concreta del nesso causale, non potendo ritenersi sufficienti le informazioni al patronato, richieste nell'atto introduttivo, né le dichiarazioni anamnestiche dello stesso ricorrente. Ritenevano, quindi, che la ipoacusia potesse essere stata causata da fattori extralavorativi, ipotesi avvalorata dall'accertato deficit uditivo per le basse frequenze, dato tipico della presbioacusia. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di 3 censura, illustrato con memoria, NI CE. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico, complesso motivo di ricorso, la difesa di NI CE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 434-437 c.p.c, 2697 C.C., 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 1 e 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 482 (recte, del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482), con riferimento alla voce n. 44 della tabella allegata;
nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Deduce che nella relazione di consulenza tecnica espletata in primo grado il CTU aveva ricordato che il CE aveva riferito di avere svolto dal 1966 al 1991 attività di verniciatore presso le Officine Calabres facendo uso di compressori ad aria compressa, e di avere inoltre lavorato come sabbiatore all'interno di cisterne, rimarcando anche la rumorosità ambientale prodotta da ventole particolarmente rumorose. Il CTU aveva quindi individuato la ricorrenza di modalità lavorative previste sia dalla tabella delle malattie professionali vigenti al momento della domanda (d.P.R. n. 482 del 1975), con preciso riferimento alla lettera 1 (lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa), sia nella tabella delle malattie professionali attualmente vigenti, con riferimento alla lettera a (scriccatura e molatura di cisterne e serbatoi). Deduce che, avverso la sentenza del PR, che aveva recepito la motivazione del CTU, l'INAIL si era limitato a chiedere un supplemento di indagine, ai fini di un approfondimento di una reale esposizione al rischio. 4 Assume che il Tribunale ha affermato, senza alcun approfondimento, che "l'attività di verniciatore di automezzi o di autovetture non è di per sé rumorosa, né è tabellata"; così operando i giudici di secondo grado avrebbero giudicato ultra petita, atteso che sul punto non vi era stata specifica contestazione nell'atto di appello dell'INAIL, e, inoltre, facendo mal governo del fatto notorio, avrebbero fatto riferimento ad un significato "ottocentesco" del termine "verniciatura", intesa come "spargimento manuale di vernice con pennello", mentre per le autovetture e in strutture anche meno importanti delle Officine Calabrest (che fabbricano autotreni e rimorchi), l'attività di verniciatura non si effettua silenziosamente e normalmente con pennelli, ma con strumenti ad aria compressa. Sostiene che, di fronte alla sentenza pretorile, che aveva recepito le motivazioni del consulente tecnico sul carattere tabellato della attività svolta dall'assicurato, il Tribunale avrebbe potuto e dovuto approfondire il punto, disponendo una consulenza di ufficio sul reparto verniciatura, ma giammai avrebbe potuto, in presenza di un'attività potenzialmente tabellata, fare un uso distorto dell'art. 2697 c.c. ed affermare che non era stata offerta la prova del nesso causale. Quanto, infine, alla accertata deficienza uditiva alle basse frequenze, ritenuta dal Tribunale espressione di presbioacusia, la difesa del ricorrente rileva che il CTU aveva affermato l'esistenza di una "ipotetica quota parte indotta dalla presbioacusia-socioacusia”, rilevando che secondo il nuovo metodo "INAIL parti sociali" il danno, comprensivo della componente di presbioacusia, era del 47%; sicché il Tribunale non poteva escludere il danno professionale per la semplice presenza (anche) di presbioacusia. Il ricorso è, nei limiti di seguito precisati, fondato. Dall'esame degli atti processuali dei gradi di merito, consentito alla Corte quando vengono denunciati, come nella specie, errores in procedendo, risulta che NI CE ha esposto al PR di Bari, nel ricorso introduttivo, di aver lavorato presso la ditta Officina Calabrese in Bari, svolgendo mansioni di verniciatore, nel relativo reparto, dal 1966 al 1991; che in data 2.4.93 aveva presentato all'INAIL denuncia di ipoacusia da rumore;
che la malattia era insorta a causa delle condizioni ambientali in cui aveva operato per circa venticinque anni, caratterizzate da "rumore proveniente dalla cabina di verniciatura in cui espletava il proprio lavoro, a seguito di aspirazione e spruzzo della vernice, e del rumore ambientale del reparto”; in via istruttoria chiedeva, in caso di contestazione circa le cause dell'insorgenza della malattia, che il PR disponesse "C.T.U. ovvero ispezione in azienda, e comunque prova per testi sulle condizioni dell'ambiente di lavoro come rappresentate in premessa, con testi i Sig. IE AM e NE EN residenti in [...], e i componenti della R.S.A.”. Allo specialista medico-legale, nominato dal PR, l'assicurato riferiva che, dopo diversi lavori, era stato assunto nel 1966 dalle Officine Calabrest come verniciatore, con uso costante di compressore;
che per tre o quattro anni aveva lavorato anche come sabbiatore, sempre alle dipendenze delle Officine Calabrest, all'interno di cisterne (pag. 3 della relazione di consulenza). Sulla scorta delle dichiarazioni dell'assicurato il CTU riteneva (pag. 5 della relazione) la ricorrenza di modalità lavorative previste sia nella tabella delle malattie professionali vigente al momento della domanda (d.P.R. n. 482 6 del 9 giugno 1975), con preciso riferimento alla lettera / (lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa), sia nella tabella delle malattie professionali attualmente vigente (d.P.R. 13 aprile 1994, n. 336), con preciso riferimento alla lettera a (scriccatura e molature di cisterne, serbatoi). Il CTU provvedeva poi a valutare il danno secondo sei diverse metodologie, dando la preferenza al metodo Introna e Solito del 1991 ed osservando che tale metodo non considera alcuna riduzione percentuale da ascrivere alla presbioacusia-socioacusia, ritenendola una concausa concorrente e favorente l'insorgenza e il rapido peggioramento delle ipoacusie da rumore;
sicché la valutazione operata con tale metodo è globale, comprensiva, cioè, anche della ipotetica quota parte indotta dalla presbioacusia-socioacusia (pag. 5 e 6 della relazione). Con sentenza del 2 aprile 1997 il PR accoglieva e condivideva le conclusioni del CTU e condannava l'INAIL a pagare al ricorrente una rendita corrispondente ad una inabilità permanente del 27%. L'INAIL proponeva appello, lamentando che il PR non aveva tenuto conto delle contestazioni da esso Istituto mosse ("ai fini di un approfondimento della reale esposizione a rischio" e sulla entità del danno ritenuta dal CTU, sulla scorta di un audiogramma nettamente contrastante con uno in precedenza effettuato presso la sede dell'Istituto) e chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica di ufficio (cfr.atto di appello depositato l'8 settembre 1997). Osserva il Collegio che, sulla scorta di tali elementi, il Tribunale non poteva limitarsi ad affermare, senza alcuna motivazione sugli strumenti adoperati nell'attività di verniciatura di automezzi, che l'attività di 7 verniciatore non è di per sé rumorosa né è tabellata. Così operando ha ritenuto di far uso di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, ma non ha dato ragione della omessa considerazione di quanto dedotto dall'assicurato tanto nell'atto introduttivo (sullo spruzzo della vernice e sulla aspirazione) che nelle dichiarazioni rese al CTU;
dichiarazioni che avevano indotto quest'ultimo ad operare precisi riferimenti a lavorazioni presenti tanto nella tabella approvata con il d.P.R. n. 482 del 1975 che nella tabella di cui al d.P.R. n. 33 del 1994. Va qui ricordato che l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità quando sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (Cass., 16 ottobre 1991 n. 10916; 19 aprile 2001 n. 5809). E l'uso di utensili ad aria compressa per la verniciatura di automezzi può definirsi nozione rientrante nelle conoscenze dell'uomo di media cultura nell'Italia dell'ultimo quarto del secolo scorso. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata per essersi fondata su una inesatta nozione del notorio, ignorando quanto dedotto nel ricorso introduttivo e riferito al CTU. Tali dichiarazioni, seppure non aventi, chiaramente, alcun valore probatorio, non possono essere disattese sulla scorta di una inesatta nozione del notorio;
semmai il giudice avrebbe potuto e dovuto approfondire la sussistenza del rischio facendo ricorso ai poteri di ufficio, anche in considerazione della omessa ammissione, in primo grado, delle prove testimoniali richieste dall'assicurato unitamente ad una consulenza tecnica ambientale. 8 La causa va quindi rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Lecce. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2002. Il cons. estensore Il Presidente EN Miles IL CANCELLIERE D L A 8 - E L E G G E 1 7 3 : 5 L 1 - N 3 3 Depositato in Cancelleria O D I R I A T T O I E S N I S L D L ' A E R 0 T . 1 R E G S R A I T O , E D O N E S G I I S P A , T A S S A ogg 9 AGD. 2002 CANCELLIERECANCELL ER Fello E S N T I M I O L O D E E A O S T A D B L D P , I