Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2018, n. 2899
CASS
Sentenza 2 ottobre 2018

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente.(In motivazione la Corte ha precisato che la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta prefallimentare per distrazione non è in contrasto con la qualifica della dichiarazione di fallimento come condizione obiettiva di punibilità).

Commentari2

  • 1Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021

    La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …

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  • 2Le prime applicazioni del modificato art. 10 ter del d.lgs. 74/2000 sull’Omesso versamento di IVA. Nota a una recente sentenza del Tribunale penale di Torino
    Alessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 20 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2018, n. 2899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2899
Data del deposito : 2 ottobre 2018

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