Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma primo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., riferita alla diversa entità della pena prevista per il reato colposo, atteso il giudizio di superiore disvalore della condotta delittuosa del concorrente "anomalo", sorretta da un atteggiamento soggettivo di maggior pericolosità.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
Leggi di più… - 2. DETERMINAZIONE DELLA PENA: INCIDENZA DELLA RECIDIVA.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso dal Tribunale …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 dicembre 2019 (reg. ord. n. 129 del 2020), il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2016, n. 49165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49165 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
49 1 6 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 28/04/2016 Sentenza n. 581/2016 Registro generale n. 30633/2014 Composta dai Consiglieri: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Dott. MONICA BONI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: PR RU SM, n. il 20/03/1993 SARACIL NICOSUR ADRIAN, n. il 08/09/1990 PR EL NI, n. il 16/02/1987 FA RI ALEXANDRU, n. il 10/04/1992 inoltre: SARACIL NICOSUR ADRIAN, n. il 08/09/1990 PR EL NI, n. il 16/02/1987 FA RI ALEXANDRU, n. il 10/04/1992 avverso la sentenza n. 45/2013 CORTE ASSISE DI APPELLO di ROMA, del 10/03/2014; 2 udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Massimo Galli, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e dal IL nonché il rigetto del ricorso proposto dal AN e dell'eccezione di illegittimità costituzionale;
udite le conclusioni dell'avv. Andrea Danti per le costituite parti civili TI IA PA, PO AR IA, PP IA e PP PI AO IA, che si associava alle ri- chieste del Procuratore generale e chiedeva la liquidazione delle spese di giudizio;
udite le conclusioni dell'avv. Roberto Fava per RE TR SM e per RE IO EL, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;
udite le conclusioni dell'avv. Massimo Giuseppe Mercurelli per il IL, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e l'accoglimento del proprio ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Cesare Gai e dell'avv. AR Russo per il AN, che chie- devano dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e l'accoglimento del proprio ricorso;
3 RITENUTO IN FATTO -in riforma della1. Con sentenza del 10/03/2014 la Corte di assise di appello di Roma sentenza del G.U.P. di Viterbo del 15/03/2013 - concesse le attenuanti generiche a tutti gli imputati, esclusa per l'RE e il AN la contestata recidiva, condannava RE Pe- TR SM e IL SO alla pena di anni 20 di reclusione ciascuno, AN TR AN alla pena di anni 10 di reclusione e RE IO EL alla pena di anni 8 di reclusione nonché tutti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. I predetti erano condannati in ordine ai reati di tentato furto aggravato all'interno della scuola primaria "Silvio Canevari", rapina aggravata ed omicidio aggravato nei confronti del prof. PP NI Santino, in quanto, dopo essere entrati nella sua abitazione, me- diante violenza e minaccia, si impossessavano di beni vari e uccidevano il predetto me- diante colpi con corpo contundente alla regione parieoccipitale sinistra e con pugni e calci in varie parti del corpo, con concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. a fa- vore dei soli AN e di RE EL (reati commessi in Viterbo il 28/03/2012).
2. La sentenza di primo grado ricostruiva le vicende nei seguenti termini. In ordine al tentato furto, il IL, il AN e i due fratelli RE (SM e EL), tutti romeni e giovanissimi, nella tardissima serata del 27/03/2012 cercavano invano di penetrare all'interno della scuola "Canevari" senza riuscirvi a causa dell'attivazione del segnale d'allarme e si allontanavano a bordo dell'autoveicolo BMW condotto dal AN. La stessa notte, dopo il fallito tentativo, si dirigevano alla villetta del prof. PP, artista in pensione di 82 anni, situata in zona isolata dell'agro di Bagnaia. Il AN ben conosce- va i luoghi e la vittima, per aver i suoi genitori lavorato presso il prof. PP (e lo stesso AN, anni prima, da adolescente ospite della sua famiglia) e suggeriva il piano crimino- So. Il quartetto si dirigeva dunque verso la villetta. Il EL e il AN si allontanavano, sempre a bordo dell'autovettura condotta dal AN. Nonostante la tenue luce provenien- te dall'interno, segnale di casa abitata, il SM e il IL, armati di coltelli, di un ba- stone (o di un tubo) e di un martello, decidevano di proseguire l'iniziativa criminosa, ma erano sorpresi dallo PP. Lo PP, sebbene resosi disponibile a fornire le indicazioni utili al compimento della rapina, era ripetutamente colpito con calci e pugni con un corpo contudente e riportava le gravi lesioni, che lo avrebbero poi condotto a morte il successivo 07/04/2012. La progettata rapina in danno del prof. PP era comune, essendo inimmaginabile che il AN e il EL, rimasti a bordo della BMW, ignorassero il progetto, anche perché lo zaino ritrovato a bordo dell'autovettura (con gli arnesi per lo scasso) era patrimonio co- mune e tutti sapevano della sua esistenza. La dichiarazione tardiva del AN, unico con la patente, di non volerli andare a riprendere confliggeva con quella resa nell'immedia- tezza agli operanti e poi al P.M.. Se il AN avesse deciso di disinteressarsi delle azioni di SM e IL, recandosi direttamente a Vignanello, come da lui dichiarato, non a- vrebbe fatto la spola fra Bagnaia e le località dove era stato fermato due volte per i con- trolli. Il AN, ideatore del colpo, non poteva ignorare che lo PP dal 2005, epoca del suo pensionamento, abitasse stabilmente a Bagnaia. Né bastava sostenere che, in seguito all'avvistamento dell'auto Doblò del figlio PP AR, vi fosse la certezza che l'anziano genitore non si trovava nella villa. L'uomo era stato colpito da entrambi: il SM am- metteva di aver avuto un tubo, e accusava il IL di aver avuto un martello.
3. Nella motivazione della sentenza di secondo grado era premesso che tre dei quattro appellanti (ad eccezione del EL) rendevano dichiarazioni spontanee. Il AN, il SA IL e il SM chiedevano scusa ai familiari della vittima, esprimendo il proprio pentimen- to. I tre confermavano che il progetto prevedeva il furto, e che, rassicurati dal AN, e- rano sicuri che la villa fosse disabitata. Il IL sostanzialmente ammetteva il concorso al pestaggio della vittima, ammettendo di non sapersi spiegarsi le ragioni dell'uso della violenza, attribuendone forse il motivo alla paura insorta in entrambi dopo essere stati sorpresi dalla vittima.
3.1. La Corte d'assise d'appello rigettava l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen.. 3.2. Il IL e il SM si accusavano reciprocamente di aver cagionato le lesioni mortali alla vittima, sostenendo, ciascuno, di non aver partecipato all'evento mortale o di avervi contribuito in misura minore;
il AN e il EL sostenevano di aver ignorato che la villetta fosse abitata, e di aver concluso un accordo solo per commettere un furto, non immaginando il rischio di degenerazione degli eventi.
3.3. Secondo la Corte di assise di appello, il AN e il EL potevano prevedere la degenerazione del programmato furto in rapina e nel susseguente omicidio. L'accertamento circa la visibilità dell'autovettura dall'esterno dell'autovettura del pro- fessore costituiva circostanza neutra. Le circostanze indicate dal AN non potevano for- nire la ragionevole aspettativa che la casa fosse disabitata. L'offerta ai genitori di guar- diania non valeva ad escludere ritorni improvvisi del padrone di casa o l'affidamento della villetta a terzi;
PP AR parcheggiava la sua vettura a Viterbo ma nulla impediva un successivo ritorno alla villetta, per emergenze connesse all'età avanzata del genitore o per altri motivi. Nessun sopralluogo era effettuato, con congruo lasso di tempo, per escludere la pre- senza di persone all'interno. Il AN convinceva gli altri a seguirlo su questa strada peri- colosa. Pur disponendo di elementi di segno ambiguo, non attuava cautele dirette a scongiurare il logico e prevedibile sviluppo dell'azione concordata. 5 Il AN non entrava nella villetta, perché era l'unico riconoscibile dal professore, aven- dolo frequentato in precedenza;
non si limitava al ruolo di autista;
anzi, riferiva inizial- mente di dover tornare a prelevare i complici, sebbene poi effettuasse un'inverosimile ri- trattazione. In occasione dei controlli di P.G., il AN e il EL ricevevano ripetute chiamate, pre- sumibilmente di richiesta di aiuto, dai complici, percepite direttamente dagli operanti. Soltanto la presenza dei Carabinieri impediva al AN di accorrere prontamente sul luo- go. Alla fine del controllo, l'autovettura osservata dai CC si dirigeva a gran velocità verso Bagnaia, nell'evidente intento di recuperare il IL e il SM. Il AN confida- va, forse, nella bravura dei complici, ma non adottava accorgimenti volti ad evitare il peggio.
3.4. Al AN e al SM risultava contestata la recidiva reiterata e infraquinquennale ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen.. A fronte della non contestata gravità del reato, militavano, in favore degli appellanti AN e SM, la resipiscenza manifestata successivamente al fatto e l'ammissione di responsabilità, elementi che, riverberandosi, sia pure ex post, sulla condotta, legittima- vano la disapplicazione della recidiva, consentendo di disancorare il tragico sviluppo dei fatti dal relativo aggravamento di pericolosità.
3.5. La Corte di assise di appello concedeva le attenuanti generiche, tenuto conto della giovanissima età degli appellanti, dell'incensuratezza del IL e del EL, della resipi- scenza non strumentale (stanti le significative ammissioni di responsabilità). Erano concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche, da valutarsi equivalenti, per il IL e il SM, rispetto alla loro contestata aggravante teleologica.
3.6. In ordine al regime sanzionatorio, la Corte di secondo grado irrogava: al IL e al SM, pena base per l'omicidio, con attenuanti generiche equivalenti, di anni venti- quattro, aumentata di anni cinque ciascuno per la rapina ex art. 81 cod. pen., aumentata di anni uno per il tentato furto, sino alla pena complessiva di anni trenta, ridotta ad anni venti di reclusione per il rito;
al AN, pena base per l'omicidio anni ventuno, ridotta ad anni sedici per le attenuanti generiche ed ancora ridotta ad anni tredici per la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., aumentata di anni uno e mesi sei per la rapina ex art. 81 cod. pen. e di mesi sei per il furto, per un totale di anni quindici, ridotti ad anni dieci di reclusione per il rito;
al EL, pena base per l'omicidio di anni ventuno, ridotta ad anni quattordici per le attenuanti generiche e ad anni dieci per la diminuente ex art. 116, comma secondo, cod. pen., aumentata di anni uno e mesi sei per la rapina e di mesi sei per il furto, per un totale di anni dodici, ridotti ad anni otto di reclusione per la scelta del rito. 6 4. La Procura generale presso la Corte di appello di Roma e le difese degli imputati TR AN e IL proponevano ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, chieden- done l'annullamento.
5. Il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma era arti- colato sulla base dei motivi di impugnazione qui di seguito riportati.
5.1. Inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla disapplicazione della recidiva contestata. La Procura generale sosteneva che erroneamente era stata esclusa la recidiva, trattan- dosi di aumento obbligatorio in virtù del disposto dell'art. 99, comma quinto, cod. pen.. 5.2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla concessio- ne delle attenuanti generiche. L'organo inquirente deduceva la tesi dell'irrilevanza della mera sensazione dei giudici, quale metodo di valutazione della sincerità delle dichiarazioni degli imputati, giunte dopo la requisitoria del P.M.. Peraltro, ad avviso del P.M., gli imputati non avevano pienamente ammesso le loro responsabilità e tale dato non poteva quindi essere giudicato in senso favorevole ai correi.
6. La difesa di AN TR AN articolava il ricorso, illustrando i seguenti motivi di impugnazione.
6.1. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.. La difesa rilevava che l'art. 116 cod. pen. consisteva in norma ispirata al principio della responsabilità oggettiva, idonea a rendere punibile il concorrente sulla base del solo nes- so causale, con totale omissione di qualsivoglia riferimento all'accertamento della sussi- stenza dell'elemento soggettivo. La difesa richiamava in proposito le pronunce della Corte Costituzionale, che conferma- vano rango costituzionale al principio di colpevolezza, espungendo di fatto dall'ordina- mento ogni e qualsivoglia ipotesi di responsabilità oggettiva: sentenze n. 364 del 1988, n. 1085 del 1988 e n. 322 del 2007. La difesa prospettava che la giurisprudenza di legittimità aveva introdotto il concetto di "prevedibilità in concreto", quale estrinsecazione del principio di colpa nell'applicazione dell'art. 116 cod. pen. e delle altre ipotesi codicistiche di responsabilità oggettiva. Ad avviso del ricorrente, tale impostazione non differiva da quella adottata dalle Sezio- ni Unite nell'applicazione dell'art. 586 cod. pen. (altro esempio di responsabilità - almeno a stretto tenore normativo oggettiva) che con la nota pronuncia ON (n. 22676 del - 2009) configurava un'ipotesi di responsabilità a titolo di dolo, rispetto alla condotta, e di colpa, rispetto all'evento diverso da quello voluto, essendosi il correo imprudentemente 7 affidato per l'esecuzione della condotta criminosa al comportamento di altro soggetto, che sfuggiva al suo controllo finalistico. La difesa osservava che se le diminuzioni di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., dovevano essere commisurate sulla pena stabilita per il delitto doloso, non voluto dal concorrente anomalo, ma a lui imputabile solamente a titolo di colpa, occorreva stabilire come commisurare la pena alla fattispecie dolosa (incongruenza affrontata nei progetti di riforma al codice penale). La pena prevista risultava sproporzionata rispetto al criterio di imputazione soggettiva, in base al quale l'agente era chiamato a rispondere in base ad una responsabilità al più colposa. Si doveva ritenere il disvalore sociale della condotta del concorrente anomalo non maggiore o diverso da quello riscontrabile nella condotta pre- veduta dall'art. 43, comma secondo, cod. pen.. La Corte costituzionale si era pronunciata sulla costituzionalità dell'art. 116 cod. pen. con la sentenza n. 42 del 13/05/1965, in relazione al criterio di imputazione soggettiva dell'evento non voluto al concorrente anomalo;
la questione veniva rigettata, con una pronuncia che, nell'introdurre il principio di colpevolezza nell'applicazione dell'art. 116 cod. pen., apriva la strada a tutta la successiva evoluzione giurisprudenziale. La Corte di cassazione non si pronunciava sulla sua manifesta infondatezza (con la sen- tenza n. 283 del 19/11/2009), concentrandosi solamente sull'altra questione di incostitu- zionalità congiuntamente sollevata (sempre quella relativa al criterio di imputazione). L'ordinamento prevedeva solo ipotesi tipiche di colpa quali: colpa specifica per inosser- vanza di leggi o regolamenti;
colpa generica per negligenza, imprudenza o imperizia. Stante la riconducibilità del caso in esame a colpa per imprudenza, non poteva essere applicata la pena per il corrispondente reato doloso. Pur non essendosi espressamente ri- chiamato nell'atto di appello l'art. 27, comma terzo, Cost., chiaramente anche con riferi- mento a tale norma erano sollevate le argomentazioni sopra illustrate, circa l'irragionevo- lezza e l'iniquità di una determinazione dolosa della pena a fronte di un reato colposo. Le pene inflitte ai due concorrenti anomali ex art. 116 cod. pen., anche a seguito della sostanziale riforma in sede di appello, erano sproporzionate, se rapportate a quelle irro- gate ai due esecutori materiali dell'omicidio doloso concorrenti a pieno titolo ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. 6.2. Travisamento della prova, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. pen.. Secondo la prospettazione difensiva, la ricostruzione fattuale del Giudice di appello non era aderente alle risultanze isTRtorie;
vari punti della motivazione non erano sorretti da dati obiettivi o apparivano viziati sotto il profilo logico-giuridico, con particolare riferimen- to all'atteggiamento psicologico del AN, le cui conoscenze si fermavano all'estate 2004, del suo soggiorno presso la villa, assieme alla madre, ivi lavorante come badante della suocera del professore. In seguito, il AN non aveva più contatti con la famiglia PP. 8 Il AN era ignaro del pensionamento dello PP, del suo insediamento nella villa e sapeva che il figlio dello PP risiedesse altrove;
non aveva effettuato sopralluoghi sul posto e non poteva immaginare il comportamento violento dei complici. Ad avviso del ricorrente, il giudice non si soffermava adeguatamente sulla circostanza che i delitti concordati (vedi quello consumato poco prima ai danni di una scuola) consi- stevano in furti e non in omicidi e neanche in rapine, contenenti un imprescindibile con- notazione di violenza sulle persone. Mai prima di allora, i quattro correi erano degenerati nell'aggressione fisica. Il AN non poteva immaginare un decorso deviante dal reato programmato, e la spietata freddezza, a fronte di un anziano inerme e collaborativo. La condotta di tali soggetti appariva poco prevedibile ad un giudizio ex ante e del tutto incomprensibile. Persino ex post era diffiILe comprendere le ragioni di tale furia improv- visa. Non poteva pretendersi la previsione del AN sulla base del solo accordo risalente nel tempo finalizzato alla commissione di più delitti.
6.3. Carenza assoluta della motivazione della sentenza gravata nella parte in cui, con riferimento alla determinazione della pena in concreto irrogata al AN riteneva di non applicare la detrazione massima di un terzo della pena irrogata a seguito del riconosci- mento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 116 cod. pen., con conseguente ingiustifi- cata sproporzione rispetto alla pena irrogata agli esecutori materiale dell'omicidio doloso, concorrenti ai sensi dell'art. 110 cod. pen., determinata in anni venti di reclusione. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di appello erroneamente determinava la pena da infliggere al AN e procedeva ad un calcolo viziato e non motivato in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla diminuente di cui all'art. 116 cod. pen.; il Giudice applicava la riduzione per le circostanze attenuanti generiche in mi- sura inferiore ad un terzo, senza fornire motivazione, anche alla luce della riduzione inte- grale riconosciuta agli autori materiali dell'omicidio. La difesa sosteneva la tesi della meritevolezza del AN ad ottenere le attenuanti pre- dette nella loro massima espansione per la giovane età, il franco comportamento proces- suale e l'aiuto fornito alla autorità giudiziaria per individuare gli autori materiali. Ancora immotivata appariva la diminuzione per l'attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen., a differenza di quanto disposto per il concorrente anomalo EL, al- la luce dell'equiparazione delle due posizioni.
6.4. Nella memoria successivamente depositata, in riferimento al ricorso della Procura generale presso la Corte di appello, la difesa del AN evidenziava la correttezza della motivazione della Corte territoriale di escludere l'operatività in concreto della recidiva e di concedere le attenuanti generiche agli imputati. K 7. La difesa di IL CO RI prospettava i motivi di ricorso qui di seguito ripor- tati. 9 7.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e per mancanza, contraddit- torietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 61 n. 2, cod. pen.. Ad avviso del ricorrente, il SM aveva aggredito immediatamente lo PP nel tentativo di ottenere la consegna di quelle monete di valore, che presumeva contenute all'interno dell'abitazione; non erano stati esaminati con rigore gli antefatti e il postfactum.
7.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e per mancanza, contraddit- torietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen.. Ad avviso della difesa, doveva ritenersi ingiustificato ed irragionevole l'aumento di pena applicato per i delitti ascrittigli, avvinti dal vincolo della continuazione (artt. 56, 624 e 628 cod. pen.). Peraltro, in motivazione il AN era definito ispiratore del piano crimino- so, gravato da recidiva qualificata a differenza del IL (incensurato). La difesa deduceva che il IL avrebbe meritato almeno eguale trattamento;
altresì inspiegabile era la differenza sanzionatoria relativa al tentato furto con irrogazione al Sa- raIL di una pena di entità del doppio dei due correi, parimenti responsabili. Inoltre, la di- fesa contestava l'affermazione della Corte in ordine all'esistenza di un presunto pregresso accordo criminoso col IL e con gli RE, non emergente dalle prove di causa, men- tre ben diversa era la vita anteatta del IL.
7.3. Nella memoria depositata dalla difesa del IL, in relazione al ricorso della Pro- cura generale presso la Corte di appello, erano evidenziate la coerenza della motivazione della Corte di merito in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e la natura di merito delle censure degli organi inquirenti non prospettabili in sede di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Il primo motivo di ricorso prospettato dalla difesa del AN concerne l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, comma ter- zo, Cost.. La questione è articolata in relazione all'eccessività della pena, che non sarebbe para- metrata alla sua natura essenzialmente colposa. Vengono evidenziate l'assenza di finali- smo rieducativo per una pena eccessiva in rapporto al criterio di imputazione soggettiva e la necessità di adeguare l'entità di pena al grado di rimproverabilità della condotta. Va premesso che la Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 42 del 13/05/1965, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen., in rife- rimento all'art. 27, comma primo, della Costituzione, affermando il principio secondo cui la responsabilità del compartecipe per fatto diverso o più grave di quello voluto, sancita 10 dall'art. 116, cod. pen., si fonda non solo su un rapporto di causalità materiale, ma anche su di un rapporto di causalità psichica, nel senso che il reato diverso o più grave com- messo del concorrente deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo lo- gicamente prevedibile di quello voluto (infondatezza della questione recentemente con- fermata da Sez. 5, 18/03/2015 n. 44359, Sisti, Rv. 265728). Alla luce di tale principio, che esclude l'imputazione al concorrente del reato diverso e più grave a titolo di "responsabilità oggettiva" per fatto altrui, va letta l'elaborazione in- terpretativa della giurisprudenza di legittimità, ormai stabilmente attestata nella ricostru- zione della responsabilità del compartecipe per il fatto diverso o più grave rispetto a quel- lo concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, a titolo di concorso a- nomalo ex art. 116 cod. pen., quando l'agente, pur non avendo in concreto previsto e ac- cettato il rischio della commissione del fatto diverso o più grave in qual caso ne rispon- - derà a titolo di concorso ordinario di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta fa- cendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza, dovendosi effettuare la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze am- bientali nelle quali si è svolta l'azione (cfr. Sez. 2, 14/11/2014 n. 49486, Cancelli, Rv. 261003; Sez. 5, 18/06/2013 n. 34036, Malgeri, Rv. 257251; Sez. 3, 03/04/2013 n. 44266, De Luca, Rv. 257614). In questa condivisibile prospettiva la causalità psichica individuata dalla Corte Costitu- zionale come elemento costitutivo della responsabilità ex art. 116 cod. pen. va ricondotta al paradigma della colpa, di cui, come evidenziato dai contributi della dottrina, sussistono tutti i requisiti e, in particolare: 1) la mancanza di volontà del fatto diverso o più grave, che non deve essere voluto, nemmeno a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternati- vo o eventuale;
2) l'inosservanza di regole di prudenza, consistente in una culpa in eli- gendo o, comunque, nell'affidarsi, per l'esecuzione del reato, anche alla condotta altrui, che sfugge al proprio dominio finalistico e sulla quale non si può esercitare il controllo e- sercitabile sulla propria condotta, per evitare, almeno entro certi limiti, la causazione di fatti offensivi non voluti;
3) la previsione o prevedibilità ed evitabilità dell'evento, accer- tabili in concreto, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano l'azione dei con- correnti e col parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis. Così configurata la responsabilità ex art. 116, comma primo, cod. pen., appare eviden- te che la responsabilità a titolo di colpa non può certo ritenersi una responsabilità per fat- to altrui. Date tali premesse di carattere generale, occorre rilevare che il trattamento sanziona- torio più tenue previsto per l'omicidio colposo rispetto a quello del reato diverso da quello voluto risulta giustificato dalla diversità del coefficiente psicologico della condotta. 11 Soltanto nell'ipotesi di omicidio colposo l'evento può dirsi non voluto e conseguenza di una condotta antigiuridica;
nella seconda l'evento più grave e in nesso di derivazione causale da altro evento, sia pure meno grave, ma voluto. Nella seconda ipotesi, quindi, la responsabilità trova fondamento nel dolo, sia pur correlato da altro evento, avente però la potenzialità sul piano obiettivo e su quello psichico per la prevedibilità ad esso inerente di evolvere nell'evento più grave. Pertanto, la più severa disciplina stabilita dall'art. 116 cod. pen. non comporta violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., che assicura l'uguaglianza giuridica, sotto il profilo che a parità di evento e di elemento psico- logico sussisterebbe una diversa definizione giuridica e una notevole differenza di sanzio- ni. Tale principio, peraltro, dapprima è stato espresso da questa Corte nella pronunzia di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. sollevata in rife- rimento all'art. 3 Cost. per la diversità di trattamento sanzionatorio rispetto all'omicidio colposo con previsione dell'evento (in tal senso, Sez. 1, 28/02/1972 n. 5163, Milone, Rv. 121671). In seguito, il principio è stato confermato anche in rapporto all'equiparazione tra omici- dio volontario ed omicidio commesso ai sensi dell'art. 116 cod. pen.: sul punto si è os- servato che è manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen., sotto il profilo che la norma predetta, ammettendo come fondamento della responsabilità anche la colpa con previ- sione dell'evento, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra colui che, provocando direttamente la morte di una persona, deve rispondere di omicidio volontario se ha voluto l'evento e di omicidio colposo se non lo ha voluto anche se lo ha preveduto, e colui che, responsabile ai sensi dell'art. 116 cod. pen. dell'evento commesso da un con- corrente, deve rispondere di omicidio volontario anche se non ha voluto l'evento, pur po- tendo eventualmente prevederlo (Sez. 1, 07/06/1983 n. 8271, Guidi, Rv. 160679). A prescindere dall'impossibilità di trarre elementi di valutazione dai profili de jure con- dendo, occorre segnalare che i progetti di riforma del codice penale (che comunque non hanno visto la luce) si sono incentrati soprattutto sull'aspetto dell'inquadramento dell'istituto del concorso anomalo nella teoria del reato e nel suo inserimento nella parte generale o speciale del codice, cercando di tipizzare maggiormente la fattispecie, elabo- rando più pregnanti concetti di "agevolazione colposa" e di "prevedibilità in concreto", per giustificare il più rigoroso trattamento sanzionatorio. In tali progetti, per lo più, la pena è commisurata in misura ridotta proporzionalmente rispetto all'ipotesi di reato doloso. La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio di eguaglianza esige la proporzionalità della pena rispetto al fatto commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella di tutela delle posizioni individuali (C. cost. n. 199 del 1982): tuttavia, la valutazione del legislato- re può essere sindacata solo se la disparità del trattamento sanzionatorio si dimostri così 12 palesemente irrazionale da attingere all'arbitrarietà (C. cost. n. 167 del 1982), conduca a sperequazioni palesemente inique (C. cost. n. 256 del 1987 e n. 132 del 1986) o assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da una benché minima giustificazione di ordine razionale e logico (n. 5 del 1977 e n. 271 del 1974). Non emerge nella previsione della pena edittale per l'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. una disposizione priva di fondamento giuridico, tale da equipararla a disposizioni diversissime da essa o tale da stravolgere i valori messi in gioco. In ordine al profilo più strettamente sanzionatorio invocato dal ricorrente, anche sotto il profilo della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., l'individuazione di una pena maggiore rispetto alla corrispondente ipotesi colposa (e mi- nore rispetto alla pena prevista per il reato doloso quantomeno nell'ipotesi di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen.) rinviene la sua ratio in un atteggiamento soggettivo connotato da maggior pericolosità, sebbene indirizzato verso il reato diverso da quello voluto. L'ordinamento prevede molteplici istituti di parte generale o di parte speciale, che con- templano un identico trattamento sanzionatorio per situazioni diverse (vedi ad esempio l'aberratio ictus di cui all'art. 82, comma primo, cod. pen., equiparata all'omicidio dolo- so). Allo stesso tempo, vi sono contesti caratterizzati dal medesimo coefficiente soggetti- vo, punite con pene nettamente diversificate (vedi il caso dell'omicidio colposo e dell'omicidio stradale in cui fattispecie colpose trovano un differente trattamento sanzio- natorio). In sostanza, anche la situazione di apparente discrasia di cui al concorso anomalo pre- visto dall'art. 116 cod. pen. trova legittimazione giuridica in quanto sorretta da un fon- damento logico e razionale. Ne consegue che, stanti la maggiore pericolosità della condotta criminosa e l'atteggiamento sorretto da dolo verso l'evento diverso e di natura "colposa" verso il rea- to del concorrente, è configurabile una sorta di rimproverabilità del concorrente anomalo, in misura tale da ricondurla nell'alveo dell'art. 27, comma terzo, Cost. e da assicurare la finalità rieducativa della pena. Peraltro, va disattesa ogni questione in ordine all'ingiustificato trattamento paritetico all'omicidio doloso nella fattispecie in esame, in cui la minore gravità del reato voluto comporta la sussistenza della diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen.. Alla luce dei principi sopra esposti va ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.. 3. Tutte le censure di cui al secondo motivo di ricorso della difesa del AN attengono essenzialmente alla non prevedibilità in concreto da parte del AN della presenza del prof. PP all'interno della villa alla luce soprattutto delle sue scarse conoscenze della situazione di fatto: a) il dato a lui ignoto del pensionamento dello PP;
b) la presumibi- 13 le assenza del figlio dello PP per aver visto la sua auto altrove;
c) il mancato svolgi- mento di un preventivo sopralluogo in zona, che avrebbe potuto consentire di accertare la presenza dello PP;
d) l'impossibilità di immaginare che la condotta furtiva si tra- sformasse in rapina ed omicidio, anche alla luce della inimmaginabilità di un atteggia- mento violento ed aggressivo dei complici. Ebbene, in tema di prevedibilità in concreto dell'atteggiamento del AN la motivazio- ne della Corte di assise di appello risulta adeguata e non contraddittoria o illogica come prospettato dal ricorrente. In particolare, l'organo giudicante ha tratto le proprie valutazioni sulla base di plurime e ragionevoli deduzioni: 1) il pregresso rapporto di conoscenza tra il AN e lo PP, circostanza che lo induceva a non entrare all'interno dell'abitazione, evidentemente pro- prio allo scopo di non incontrarlo e farsi riconoscere;
2) l'esistenza di una luce accesa all'interno dell'abitazione, elemento che non aveva dissuaso i malviventi dall'intraprendere l'azione criminosa;
3) l'entrata all'interno dell'appartamento con mar- telli ed attrezzi atti ad offendere, strumenti presenti in auto e nella piena disponibilità della consorteria di criminali, aspetto che rendeva concreto il rischio di sviluppo della condotta criminosa in ulteriori crimini idonei a ledere non solo il patrimonio bensì anche l'incolumità individuale e addirittura la vita;
4) la possibilità per i correi di suonare il cito- fono esterno per accertarsi, in caso di mancata risposta, che la villetta era realmente di- sabitata, circostanza sintomatica dell'intento di agire indipendentemente dalla presenza di persone all'interno. La difesa, quindi, non si confrontava con le argomentazioni qui sopra esposte, limitan- dosi a fornire un'inammissibile diversa ed alternativa chiave di lettura rispetto a quella fornita nella sentenza impugnata. 4 Occorre qui di seguito valutare una serie di motivi di impugnazione della Procura ge- nerale presso la Corte di appello e di vari imputati tutti attinenti al riconoscimento di cir- costanze e al regime sanzionatorio.
4.1. Quale primo motivo di ricorso la Procura generale presso la Corte di appello rileva- va che non era stata applicata la recidiva contestata, sebbene si trattasse di recidiva ob- bligatoria ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., essendo inerente ad uno dei rea- ti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.. Tale motivo risulta superato per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 185 dell'08/07/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per viola- zione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., l'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della I. n. 251/2005, limitatamente alle parole "è obbligatorio e", in сп quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. sulla base di una presunzione assoluta di più accentua- ta colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo legata al titolo del nuovo reato. 14 La Corte costituzionale ha considerato irragionevole il rigido automatismo a cui dà luo- go la norma censurata perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente de- sumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri para- metri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, altresì, ingiustificata l'equiparazione del trattamento delle differenti ipotesi di reato previste nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. a seguito della cui commissione si prevede l'obbligato- ria applicazione della recidiva reiterata, a differenza di quanto disposto nei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. che prevedono ipotesi di diversa gravità della recidiva. Nel caso in esame, pertanto, sostanzialmente "anticipando" l'intervento della Corte co- stituzionale, la Corte di assise di secondo grado ha illustrato delle ragioni per le quali ha stabilito di non applicare la recidiva, le quali, peraltro, non erano specificamente conte- state dalla Procura generale ricorrente.
4.2. In ordine al primo motivo di ricorso del IL, la Corte di assise di appello ha a- deguatamente illustrato che l'omicidio era stato compiuto dai malviventi, al fine di evitare il rischio di essere successivamente riconosciuti;
essa ha rilevato l'assenza della prova che il SM e il IL avessero le felpe tirate in modo da celare i propri volti e, pertan- to, ha configurato l'aggravante del nesso teleologico di cui agli artt. 576, comma primo, n. 1, e 61 n. 2 cod. pen.. Il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito ha un suo fon- damento, in quanto è logico il descritto timore dei due malviventi di essere identificati, sebbene a differenza del AN non fossero precedentemente conosciuti dalla vittima. A fronte di tale esauriente motivazione, la difesa del IL ha sviluppato la propria censura adoperando espressioni del tutto indeterminate e richiamandosi genericamente ad un diverso (e non meglio indicato) significato del compendio investigativo.
4.3. La Procura generale, col secondo motivo di ricorso, censurava l'illogicità della mo- tivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche dovuta all'ammissione di colpevolezza da parte degli imputati, contestando tale dato. Contrariamente a quanto dedotto con l'impugnazione, la motivazione della Corte terri- toriale appare congrua, contenendo riferimenti ad una "resipiscenza non strumentale" e alle "significative ammissioni di responsabilità". Dall'apparato argomentativo, quindi, il giudicante ha tratto elementi positivi di valutazione, pur ben comprendendo che le dichia- razioni non corrispondevano ad una piena confessione. Inoltre, tali dati favorevoli erano valutati unitamente ad ulteriori aspetti, non meno significativi e decisivi per la Corte di merito, costituiti dalla giovanissima età degli autori e dell'incensuratezza del IL e del EL.
4.4. In relazione al secondo motivo di ricorso del IL, va preliminarmente ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la e- sercita in aderenza ai criteri commisurativi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena, la cui determinazione non costituisca il frutto di mero arbitrio o di 15 ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, 30/09/2013, dep. 2014, n. 5582, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, 17/10/2007 n. 1182, Cilia, Rv. 238851). Il trattamento sanzionatorio deteriore del IL rispetto al AN ha trovato una sua esauriente spiegazione nel diverso criterio imputazione soggettiva: dolo per il IL e responsabilità ai sensi dell'art. 116 cod. pen. per il AN. In tema di ricorso per Cassa- zione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso tratta- mento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come i- dentico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, 19/02/2015 n. 27115, La Penna, Rv. 264020). D'altronde, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, 20/01/2016 n. 7191, Barranca, Rv. 266446). In relazione all'entità rilevante dell'aumento per la continuazione col reato di rapina, la spiegazione fornita dalla Corte di merito è stata collegata al ruolo ed alle modalità violen- te esercitate ed al ruolo attivo del CI, di entità ben superiore a quello dei complici non entrati nell'abitazione dello PP.
4.5. Sempre in relazione alla commisurazione della pena, col secondo motivo di ricorso la difesa del AN si è lamentata dell'entità minore di riduzione di pena rispetto a quella effettuata a favore di RE EL, beneficiario di una pena meno elevata nonostante l'identica posizione di concorrente anomalo ex art. 116 cod. pen.. Sul punto occorre richiamare quanto esposto sopra sull'assenza di un onere del giudi- cante di comparare le singole posizioni e di motivare in ordine alla differenziazione di pe- ne. Inoltre, la riduzione applicata al AN per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. (come quella disposta per le attenuanti generiche), era comunque di entità più vicina a quella massima, con conseguente minore onere motiva- zionale e, in ogni caso, più volte nell'apposito paragrafo dedicato al trattamento sanzio- natorio la Corte di secondo grado ha comunque più volte sottolineato la posizione di sog- getto incensurato di RE EL, a differenza del AN, così giustificando la quantifica- zione di pena leggermente deteriore per quest'ultimo. Dal contesto della decisione è agevolmente rilevabile il percorso logico di determinazio- ne degli aumenti di pena prescelto dalla Corte di secondo grado (cfr. Sez. 5, 24/01/2005 n. 6489, Alessio, Rv. 231425).
4.6. Alla luce delle suesposte considerazioni, i ricorsi della Procura generale presso la Corte di appello e degli imputati vanno rigettati. Gli imputati ricorrenti vanno altresì con- dannati al pagamento delle spese processuali nonché, in solido tra loro, al rimborso in fa- vore delle costituite parti civili TI IA PA, PO AR IA, PP IA e 16 PP PI AO IA delle spese sostenute per il presente giudizio, che vanno liquidate in cumulativi €. 6.000,00 (seimila) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché in solido a rimborsare alle costituite parti civili TI IA PA, PP AR IA, PP IA e PP PI AO IA le spese sostenute per questo giudizio che liquida in cumulativi €. 6.000,00 (seimila) oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma il 28 aprile 2016. Il Consigliere estensore Presidente Arturo Cortese Aldo Esposito Aldo Eich DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 NOV 2016 IL CANCELLIERE SteANia FAIELLA