Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale lo stesso lamenta unicamente l'applicazione di una pena che, fissata in sentenza nella misura concordata, è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata in conformità delle previsioni di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2014, n. 21776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21776 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 18/02/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 428
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 587/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NG IS N. IL 07/12/1971;
avverso la sentenza n. 567/2010 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del 23/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno - sez. Eboli ha applicato all'imputato IS NG, a norma degli artt. 444 c.p.p. e segg., su sua richiesta e con il consenso del P.M., in ordine alla ricettazione di un assegno bancario di provenienza illecita ascrittagli, ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati con sentenza dello stesso ufficio giudiziario in data 18 dicembre 2009, ed operata la riduzione di rito, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali e penali, con manifesta illogicità della motivazione (lamenta che la pena su sua richiesta applicatagli sarebbe inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata).
All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe;
nessuno è comparso per il ricorrente, che non risulta aver trasmesso a questa Corte Suprema istanze di differimento;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Il ricorso è inammissibile perché presentato in evidente carenza di interesse.
Deve premettersi che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti.
Per effetto del chiesto riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati, in ordine ai quali, ancora una volta all'esito di "patteggiamento", all'imputato era stata complessivamente applicata la pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 1.600 di multa, è stato operato sulla predetta pena un aumento, per l'odierno reato giudicando, pari ad un mese di reclusione ed Euro 200; sulla pena risultante, pari ad anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 1.800 di multa è stata operata una indebita riduzione di un terzo per il rito, poiché della riduzione di rito relativa ai reati giudicati l'imputato aveva già fruito. L'erronea duplicazione del computo della riduzione è stata, peraltro, causata dal ricorrente, e produce all'evidenza effetti a lui favorevoli. Di qui la rilevata carenza di interesse al ricorso. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro
millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014